Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7877 del 06/04/2011

Cassazione civile sez. II, 06/04/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 06/04/2011), n.7877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18218/2005 proposto da:

S.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA POGGIO CATINO 6, presso lo studio dell’avvocato ORAZIANI

Antonio, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PUCCINI 10, presso lo studio dell’avvocato FERRI GIANCARLO,

rappresentato e difeso dagli avvocati AZZURRO Roberto, AMURA

CONCETTA;

– controricorrente –

e contro

CIRILLO FRANCESCO & CIRILLO FELICE DITTA in persona del

legale

rappresentante pro tempore, CI.FE.;

– intimati –

avverso La sentenza n. 312/2005 dei TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA,

depositata il 15/03/2005;

udita la relazione della causa svelta nella Pubblica udienza del

02/02/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 5 giugno 2003 il Giudice di pace di Torre Annunziata – adito da S.F. nei confronti della “ditta Cirillo Francesco e Felice” – condannò la convenuta a pagare all’attore 2.502,80 Euro, come prezzo di merce consegnata in conto deposito.

Impugnata da C.F., la decisione è stata riformata dal Tribunale di Torre Annunziata, che con sentenza del 15 marzo 2005 ha respinto la domanda proposta da S.F.. A tale conclusione il giudice di secondo grado è pervenuto ritenendo che non era stata data idonea prova del credito in questione, non essendo sufficiente la mancata contestazione, da parte del convenuto rimasto contumace, dei documenti prodotti dall’attore (fatture ed estratto del libro giornale) di. sua unilaterale provenienza.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione S. F., in base a tre motivi. C.F. si è costituito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso S.F. deduce che il Tribunale “aveva l’obbligo di interrompere il processo per impedimento del procuratore il quale risultava impedito a far data dal 25.01.2005 al 25.05.2005”.

L’assunte va disatteso a causa della sua genericità, non essendo stato in alcun modo precisato quale “impedimento” avesse colpito il procuratore di S.F..

Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta che la sentenza di appello “nulla riferisce in ordine alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di Ci.Fe., in ordine: al passaggio in giudicato della sentenza e su tutte le eccezioni sollevate dall’appellato”.

Neppure questa censura può essere accolta, in quanto il Tribunale ha esaurientemente esposto le ragioni per cui ha escluso che Ci.

F. o fosse un litisconsorte necessario: già l’atto introduttivo del giudizio di primo grado era stato notificato soltanto a C. F., nè la “ditta” individua un soggetto diverso dal suo titolare. Quanto poi all’asserito “passaggio in giudicato” della sentenza del Giudice di pace, va rilevato che assolutamente nessun argomento a sostegno di tale tesi viene addotto nel ricorso, nel quale neppure è chiarito quali fossero “tutte le eccezioni” che non sarebbero state decise.

Una analoga estrema genericità caratterizza, infine, il terzo motivo di ricorso, che sì esaurisce nell’affermazione che il Tribunale “si è pronunciato oltre i limiti della domanda proposta dall’appellante” e “ha letteralmente modificato il Thema decidendi”.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 500,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate Euro 200,00, oltre a 500,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2011

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