Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7876 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. II, 31/03/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 31/03/2010), n.7876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.G.B. e P.A., rappresentati e difesi,

per procura speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato ANGELONI

Pierluigi, presso lo studio del quale in Roma, via Montesanto n. 68,

sono elettivamente domiciliati;

– ricorrenti –

contro

B.F.G., B.A.E., B.A.

M., rappresentati e difesi, per procura speciale a margine del

controricorso, dall’Avvocato POLITO Giuseppe, elettivamente

domiciliati in Roma, Viale Giulio Cesare n. 78, presso lo Studio

Costantino Bucci;

– controricorrenti –

nonchè nei confronti di:

B.G.B., B.P., B.G.,

B.L., B.M., B.L.A.;

– intimati –

avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1471/07, depositata in

data 26 settembre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

è presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. SORRENTINO Federico.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Tribunale di Latina, con sentenza depositata il 26 settembre 2007, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta da V. G.B. e P.A. avverso la sentenza del Pretore di Terracina in sede di opposizione ex art. 669 septies cod. proc. civ., ha condannato gli eredi di M.E. alla rifusione delle spese relative al procedimento cautelare da quest’ultima promosso nei confronti del V. e della P., dichiarando inammissibile la domanda di risarcimento danni proposta da questi ultimi, in quanto la stessa avrebbe dovuto essere proposta in sede di reclamo;

che il Tribunale, nel ritenere ammissibile l’opposizione proposta dai ricorrenti ai sensi degli artt. 645 e 669 septies cod. proc. civ. relativamente alla statuizione sulle spese del procedimento cautelare – che si era concluso con il rigetto della domanda di denunzia di nuova opera proposta dalla M. – ha riformato la statuizione di compensazione delle spese pronunciata in sede cautelare, ponendole a carico degli eredi dell’attrice in virtù del principio della soccombenza ;

che il Tribunale ha invece rigettato il motivo di appello relativo alla omessa pronuncia in ordine alla domanda di risarcimento dei danni formulata in sede cautelare dal V. e dalla P., sul rilievo che questi avevano proposto la domanda non ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., ma genericamente “come risarcimento dei danni da determinarsi nel presente o in separato giudizio”, sicchè, non riguardando le spese di lite, l’omessa pronuncia avrebbe dovuto essere oggetto non dell’opposizione proposta, ma del reclamo ex art. 669 tezrdecies cod. proc. civ.;

che, per la cassazione di questa sentenza, V.G.B. e P.A. hanno proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 96, 669 septies e 645 cod. proc. civ., e vengono formulati i seguenti quesiti di diritto: “a) Dica la Suprema Corte se la richiesta di risarcimento danni formulata da una parte in ragione del comportamento ispirato a malafede dell’altra debba interpretarsi quale richiesta di risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; b) Dica, di conseguenza, la Suprema Corte se tale domanda così formulata attenga esclusivamente al profilo del regolamento delle spese; c) Dica la Suprema Corte se, avverso la decisione del Giudice che respinge la domanda di provvedimento cautelare, omettendo di pronunciarsi sulla richiesta di danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., debba proporsi opposizione ai sensi degli artt. 669 septies e 645 c.p.c.”;

che hanno resistito con controricorso B.F.G., B.A.E., B.A.M., mentre gli altri intimati non hanno svolto difese;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il precedente relatore designato, nella relazione depositata il 23 giugno 2009, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio, dovendo lo stesso essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 5, o comunque rigettato.

Con l’unico motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 96, 645 e 669 septies cod. proc. civ., deducono che la domanda di risarcimento da loro proposta doveva essere qualificata come domanda di danni ex art. 96 cod. proc. civ., atteso che era stato evidenziato in comparsa di costituzione che il comportamento processuale della M. era stato improntato a malafede. Orbene, il ricorso censura l’interpretazione e, quindi, la qualificazione della domanda operata dai giudici a stregua del complessivo contenuto delle difese sostenute a fondamento della pretesa risarcitoria; l’interpretazione della domanda è oggetto di un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, come tale, è incensurabile in sede di legittimità se non attraverso la deduzione della violazione dei criteri ermeneutici di cui all’art. 1362 cod. civ., e segg. (che, pur essendo dettati in materia contrattuale, hanno portata generale) e la dimostrazione delle regole violate previa trascrizione dell’atto processuale di cui si lamenta la errata interpretazione: i ricorrenti non hanno ottemperato a tali oneri.

I quesiti formulati sono inconferenti rispetto alla questione determinante al fine del decidere, e cioè se domanda di danni era stata o meno proposta ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. e quindi se e perchè l’operazione, compiuta dal giudice ai fini della qualificazione della domanda, doveva considerarsi erronea”;

che, sulla base di – tali argomentazioni, il consigliere delegato ha quindi proposto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato;

che il Collegio condivide la proposta di inammissibilità contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo in favore delle parti resistenti.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti alla rifusione alle parti resistenti delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

 

 

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