Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7876 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. II, 19/03/2021, (ud. 22/01/2021, dep. 19/03/2021), n.7876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21222/2016 proposto da:

S.A., rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO SPANTINI;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

ESCHILO 37, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BIAGINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA SILVIA GENEROTTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 423/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 03/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. S.A. ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 423/2015, pubblicata il 3 luglio 2015.

2. Il Condominio (OMISSIS), resiste con controricorso.

3. La Corte d’appello di Perugia ha rigettato il gravame presentato da S.A. contro la sentenza del Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Città di Castello, del 6 giugno 2011. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo intimato al condomino S. su istanza del Condominio (OMISSIS), per l’importo di Euro 11.743,56, a titolo di contributo pro quota correlato al secondo ed al terzo stato di avanzamento dei lavori condominiali eseguiti dagli appaltatori EICO s.r.l. e G.F..

La Corte di Perugia ha evidenziato come la Delib. Assembleare 6 febbraio 2009 del Condominio (OMISSIS) aveva approvato l’esecuzione dei lavori e delle relative spese, disponendo la sospensione dei pagamenti in favore della EICO s.r.l. in attesa di chiarire i dubbi sollevati dal condomino S. sulla corretta esecuzione delle opere riguardanti il tetto, ciò però fino al 15 febbraio 2009, allorchè i contributi avrebbero dovuto altrimenti essere versati. Negata, pertanto, la ravvisabilità della litispendenza o continenza fra la causa in oggetto e quella vertente fra la EICO s.r.l., il Condominio ed il condomino S., la Corte d’appello ha altresì escluso il difetto di legittimazione attiva dell’amministratore, trattandosi di azione per la riscossione di spese dovute da un condomino moroso, azione intentata dal Condominio per poter estinguere l’obbligo contrattuale di pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatrice.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e art. 380 bis.1 c.p.c.. Il ricorrente ed il controricorrente hanno depositato memorie.

4.1. Il difensore di S.A. nella memoria depositata il 12 gennaio 2021 ha preliminarmente formulato una istanza di rinvio, deducendo l’intervenuta morte del proprio assistito in data 16 gennaio 2017, nonchè la pendenza di trattative transattive con il Condominio (OMISSIS).

Nella memoria depositata in data 11 gennaio 2021 dal Condominio (OMISSIS) non si fa, tuttavia, cenno a tali trattative e si chiede di respingere il ricorso.

Trattandosi di giudizio di cassazione pendente da oltre quattro anni, nonchè di procedimento, governato dall’impulso di ufficio, nel quale non assume alcun rilievo neppure la morte di una delle parti che sia avvenuta dopo la sua instaurazione, non può essere accolta l’istanza di rinvio a nuovo ruolo avanzata dal difensore del ricorrente, ponendosi il differimento d’udienza in manifesta contraddizione con il principio della ragionevole durata del processo stabilito dall’art. 111 Cost..

5. Il primo motivo del ricorso di S.A. deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 167,112,324,329 e 343 c.p.c., avendo la Corte di Perugia deciso altresì alla luce dell’approvazione della Delib. Assembleare 6 febbraio 2009, mentre il Tribunale aveva ritenuto sufficiente la sola Delib. di ripartizione delle spese del 13 maggio 2008, senza che fosse stato proposto al riguardo appello incidentale condizionato dal Condominio.

Il secondo motivo del ricorso di S.A., proposto in via subordinato al primo, deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112,633,645 e 653 c.p.c., non avendo la Corte di Perugia rilevato come, essendo stato emesso il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio nel 2008, la successiva approvazione della spesa intervenuta soltanto con la Delib. 6 febbraio 2009 stesse a dimostrare la mancanza per le condizioni di emissione del medesimo provvedimento monitorio.

5.1. I primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto connessi e altresì correlati dal legame di subordinazione, sono privi di fondamento.

5.2. Quanto, in particolare, al secondo motivo, occorre ribadire che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per opere di manutenzione straordinaria, come nella specie, il condominio soddisfa l’onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell’assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonchè dei relativi documenti (Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569; Cass. Sez. 6 – 2, 23/07/2020, n. 15696). Il giudice, pronunciando sul merito, emetterà una sentenza favorevole o meno, a seconda che l’amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il condominio ne è titolare. La Delib. condominiale di approvazione dei lavori costituisce, così, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629; Cass. Sez. 2, 23/02/2017, n. 4672).

Si ravvisa, peraltro, un duplice oggetto della deliberazione dell’assemblea condominiale che approvi un intervento di manutenzione delle parti comuni: 1) l’approvazione della spesa, che significa che l’assemblea ha riconosciuto la necessità di quella spesa in quella misura; 2) la ripartizione della spesa tra i condomini, con riguardo alla quale la misura del contributo dipende dal valore della proprietà di ciascuno o dall’uso che ciascuno può fare della cosa. Se, allora, l’approvazione assembleare dell’intervento, ove si tratti lavori di manutenzione straordinaria, ha valore costitutivo della obbligazione di contribuzione alle relative spese, la ripartizione, che indica il contributo di ciascuno, ha valore puramente dichiarativo, in quanto serve solo ad esprimere in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore, secondo i criteri di calcolo stabiliti dalla legge (o da un’eventuale convenzione) (arg. da Cass. Sez. U., 09/08/2010, n. 18477; Cass. Sez. 2, 03/12/1999, n. 13505; Cass. Sez. 2, 15/03/1994, n. 2452; Cass. Sez. U., 05/05/1980, n. 2928).

L’approvazione assembleare dello stato di ripartizione delle spese è, piuttosto, condizione indispensabile per la concessione dell’esecuzione provvisoria al decreto di ingiunzione per la riscossione dei contributi, ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., comma 1, giacchè ad esso il legislatore ha riconosciuto un valore probatorio privilegiato in ordine alla certezza del credito del condominio, corrispondente a quello dei documenti esemplificativamente elencati nell’art. 642 c.p.c., comma 1 (Cass. Sez. 2, 23/05/1972, n. 1588).

Ove, tuttavia, sia mancata l’approvazione dello stato di ripartizione da parte dell’assemblea, l’amministratore del condominio è comunque munito di legittimazione all’azione per il recupero degli oneri condominiali promossa nei confronti del condomino moroso, in forza dell’art. 1130 c.c., n. 3. In tale evenienza, l’amministratore può agire in sede di ordinario processo di cognizione, oppure ottenere ingiunzione di pagamento senza esecuzione provvisoria ex art. 63 disp. att. c.c., comma 1.

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali, peraltro, ha ad oggetto l’intera situazione giuridica controversa, sicchè è comunque al momento della decisione che il giudice deve verificare la sussistenza delle condizioni dell’azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l’accoglimento della domanda di condanna del condomino debitore (Cass. Sez. 2, 31/08/2020, n. 18129). Ne consegue che non ha consistenza l’obiezione del ricorrente, secondo cui la Corte d’appello non avrebbe dovuto considerare la Delib. di approvazione del rendiconto dei lavori e di ripartizione finale delle spese del 6 febbraio 2009, in quanto il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione era stato reso sulla base della Delib. 13 maggio 2008. Non è del resto in discussione l’approvazione dell’intervento manutentivo, mentre l’eventuale non definitività dl riparto poteva al più incidere sulle condizioni necessarie all’emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., comma 1 e quindi sul regolamento delle spese della fase monitoria, senza tuttavia comportare l’infondatezza della pretesa del condominio di riscuotere i contributi dai condomini obbligati ai sensi degli artt. 1123 c.c. e segg..

5.3. Tali argomenti rivelano anche l’inconsistenza della prima censura.

Qualora la fondatezza della pretesa monitoria per il pagamento di contributi condominiali sia stata affermata dal giudice di primo grado sulla base di una determinata Delib. di ripartizione, il condominio, rimasto totalmente vittorioso, non ha – in caso di appello dell’altra parte – l’onere di proporre impugnazione incidentale per potere ottenere il riesame della sua pretesa in base anche a diversa Delib. di riparto ritenuta irrilevante o non esaminata dal primo giudice, essendo sufficiente riproporre tale diverso titolo ai sensi dell’art. 346 c.p.c.. Nè incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice di appello che, indipendentemente da un appello incidentale della parte interessata, riuscita vittoriosa nel giudizio di primo grado, ritenga rilevante, come nella specie” una prova del credito vantato dal condominio, che tale non era stata ritenuta dal primo giudice.

6. Il terzo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza in relazione agli artt. 39,273 e 274 c.p.c., nonchè all’art. 24 Cost. e artt. 102 e 354 c.p.c., per la mancata riunione del presente giudizio a quello intrapreso dallo S. davanti allo stesso Tribunale di Perugia con citazione del 9 aprile 2008 ed avente ad oggetto la domanda di nullità del contratto di appalto stipulato dal Condominio con la EICO s.r.l. e la riconvenzionale proposta dall’appaltatrice per ottenere la condanna dello S. al pagamento pro quota del corrispettivo dei lavori. La censura evidenzia come entrambi i giudizi concernessero il “prezzo dell’appalto richiesto nello stesso tempo dal terzo e dal Condominio”, e come il processo preveniente, in particolare, riguardasse altresì la nullità dei titoli contrattuali posti a base anche della pretesa monitoria del Condominio.

Il quarto motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1130,1131,1135 c.c., per aver l’amministratore azionato contro il condomino il diritto contrattuale al corrispettivo degli appalti rientrante nella titolarità sostanziale di terzi.

6.1. Anche il terzo ed il quarto motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente, sono infondati, e per plurime ragioni.

6.2. Innanzitutto, gli istituti della litispendenza e della continenza (che regolano la competenza per territorio), operano soltanto fra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, secondo quanto reso evidente dal dato testuale dell’art. 39 c.p.c.; pertanto, se le cause ritenute identiche o connesse pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario (come appare nella specie), trovano applicazione gli artt. 273 e 274 c.p.c., ovvero, quando ragioni di ordine processuale impediscano la riunione ed una causa sia pregiudiziale rispetto all’altra o sia già giunta a sentenza, gli istituti della sospensione, di cui agli artt. 295 e 337 c.p.c. (ex multis, Cass. Sez. 6 – 1, 23/09/2013, n. 21761).

6.3. Tanto la litispendenza, come la riunione ex art. 273 c.p.c. e la sospensione ex artt. 295 e 337 c.p.c., suppongono che tra le cause identiche o poste in rapporto di pregiudizialità rivelino identità di parti. La domanda per il pagamento dei contributi condominiali proposta nel presente giudizio dal Condominio (OMISSIS) nei confronti del condomino S.A. è, invece, diversa per soggetti, petitum e causa petendi dalla causa avente ad oggetto il rapporto contrattuale d’appalto, e gli obblighi da questo derivanti, intercorrente tra il medesimo S. e l’appaltatrice EICO s.r.l..

6.4. Secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale (si veda indicativamente Cass. Sez. U., 08/04/2008, n. 9148), il credito che il terzo creditore, in forza di contratto concluso dall’amministratore nell’ambito delle sue attribuzioni, può far valere anche direttamente nei confronti del singolo condomino, in proporzione della rispettiva quota millesimale, è cosa giuridicamente diversa (seppur economicamente coincidente) rispetto al credito per la riscossione dei contributi condominiali che può far valere l’amministratore di condominio. Il primo credito ha, invero, natura di prestazione sinallagmatica e trova causa nel rapporto contrattuale col terzo approvato dall’assemblea e concluso dall’amministratore in rappresentanza di tutti i partecipanti al condominio. L’obbligo di pagamento degli oneri condominiali da parte del singolo partecipante ha, per contro, causa immediata nella disciplina del condominio, e cioè nelle norme di cui agli artt. 1118 e 1123 c.c. e segg., che fondano il regime di contribuzione alle spese per le cose comuni.

Questa Corte ha già affermato che l’obbligo del singolo partecipante di pagare al condominio le spese dovute e le vicende debitorie del condominio verso i suoi appaltatori o fornitori rimangono del tutto indipendenti, tant’è che il condomino non può ritardare il pagamento delle rate di spesa in attesa dell’evolvere delle relazioni contrattuali tra condominio e soggetti creditori di quest’ultimo, nè può utilmente opporre all’amministratore che il pagamento sia stato da lui effettuato direttamente al terzo, in quanto, si è detto, ciò altererebbe la gestione complessiva del condominio: sicchè il singolo deve sempre e comunque pagare all’amministratore, salva l’insorgenza, in sede di bilancio consuntivo, di un credito da rimborso per gli avanzi di cassa residuati (Cass. Sez. 2, 29/01/2013, n. 2049).

E’ stato anche detto che, ponendosi il condominio, nei confronti dei terzi, come “soggetto di gestione” dei diritti e degli obblighi dei singoli condomini attinenti alle parti comuni, l’amministratore di esso assume la qualità di necessario rappresentante della collettività dei condomini, e ciò sia nella fase di assunzione degli obblighi verso i terzi per la conservazione delle cose comuni, sia, all’interno della medesima collettività condominiale, in quanto unico referente dei pagamenti ad essi relativi; con la conclusione che il pagamento diretto eseguito dal singolo partecipante a mani del creditore del condominio non sarebbe comunque idoneo ad estinguere il debito “pro quota” dello stesso relativo ai contributi ex art. 1123 c.c. (Cass. Sez. 6 – 2, 17/02/2014, n. 3636).

Appare dunque evidente in giurisprudenza la diversità dell’azione diretta alla riscossione dei contributi condominiali nei confronti dei partecipanti, rientrante nella legittimazione dell’amministratore (art. 1130 c.c., n. 3 e art. 63 disp. att. c.c., comma 1), rispetto all’azione per il pagamento del corrispettivo contrattuale esercitata dal terzo creditore verso il singolo condomino sul presupposto della riferibilità diretta dei debiti condominiali ai singoli membri del gruppo.

Ciò esclude ogni interferenza sul presente giudizio del distinto giudizio inerente al contratto d’appalto concluso con la EICO s.r.l. e smentisce ogni dubbio sulla legittimazione attiva, o, meglio, sulla titolarità sostanziale dell’amministratore in ordine al credito dedotto in sede monitoria.

7. Il ricorso va perciò rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, vengono regolate secondo soccombenza in favore del controricorrente.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

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