Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7875 del 31/03/2010
Cassazione civile sez. II, 31/03/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 31/03/2010), n.7875
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 18158/2008 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 20,
presso lo studio dell’avvocato RIZZO Carla, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato PAPA GIANNITALO, giusta mandato a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
P.N., P.L., elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA PRISCIANO 43, presso lo studio dell’avvocato TOFANI
Giuseppe, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIOVANNI CATTANI, giusta mandato in calce alla copia notificata del
ricorso;
– controricorrenti –
e contro
M.B.G.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1431/2007 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
del 5/10/07, depositata il 12/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si ipotizza l’inammissibilità del ricorso perchè i suoi motivi sono privi sia del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., comma 1, sia della “chiara, indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”, di cui al secondo comma del medesimo articolo.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato della parte ricorrente, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie;
che la stessa è condivisa dal Collegio, dato che il motivo di ricorso, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è effettivamente privo del requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c., comma 2;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
che le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti in solido Sigg. N. e P.L., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010