Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7875 del 20/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7875 Anno 2016
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 20755-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2016
138

DT MAURO TITO & C. SAS;
– Intimato avverso

/d

senLenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

27/06/2008;

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di LATINA,

421/2008

della

depositata il

Data pubblicazione: 20/04/2016

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/01/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
nella relazione il Cons. rel. LOCATELLI fa rilevare
che trattasi di controversia avente ad oggetto

persone, in astretto è configurabile una questione di
litisconsorzio necessario;
udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha

chiesto l’accoglimento;
udito il

P.M. in persona del

Sostituto

Procuratore

Generale Dott. LUIGI CUOMO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

accertamento relativo anche ad ILOR di società di

N.R.G.20755/2009
RITENUTO IN FATTO
A seguito di processo verbale di constatazione del 11.12.1998,
l’Agenzia delle Entrate di Latina notifica al legale rappresentante della
società verificata Di Mauro Tito & C s.a.s., esercente l’attività di
commercio al minuto di elettrodomestici e ferramenta, nonché ai soci, un
avviso di accertamento per l’anno di imposta 1998 con il quale

dell’art.39 comma 1 lett.d) d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, mediante
applicazione del ricarico medio ponderato, determinando maggiori
corrispettivi per euro 39.656.000, recuperati a tassazione ai fini Irpef
con imputazione ai soci in proporzione delle quote di partecipazione,
nonché un maggior volume della produzione ai fini kap ed una maggiore
Iva a carico della società.
Contro l’avviso di accertamento la società proponeva ricorso alla
Commissione tributaria provinciale di Roma che con sentenza del
2.12.2005 lo respingeva.
La società proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di
Roma che con sentenza del 27.6.2008 lo accoglieva, annullando l’avviso
di accertamento in quanto:l’Ufficio aveva rilevato “il ricarico percentuale
dei prodotti giacenti in magazzino e non quelli oggetto di vendita reale”;
inoltre ” è verosimile che il negoziante al minuto conceda uno sconto sui
prezzi esposti in misura del 5-10 °/0″.
Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso
per i seguenti motivi:1) violazione degli aitt.36 comma 2 n.2 e 3 e 61
decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546 , in relazione all’art.360
comma 1 n.4 cod.proc.civ. poiché la sentenza omette la concisa
esposizione dello svolgimento del processo e della richiesta delle parti; 2)
violazione degli artt.36 comma 2 n.4 e 61 decreto legislativo 31 dicembre
1992 n.546 , in relazione all’art.360 comma 1 n.4 cod.proc.civ., per vizio
della motivazione, consistente nella pedissequa trascrizione del
contenuto dell’atto di gravame della società, senza riportare né il
contenuto dell’atto impositivo né il contenuto della sentenza impugnata;
3) omessa motivazione ai sensi dell’art.360 comma 1 n.5 cod.proc.civ. ;
4) insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo

procedeva alla ricostruzione induttiva del reddito di impresa ai sensi

del giudizio ai sensi dell’art.360 comma 1 n.5 cod.proc.civ. nella parte in
cui il giudice di appello non ha considerato che: il prezzo di vendita è
stato rilevato direttamente dai prodotti esposti al pubblico; la percentuale
di ricarico è stata determinata anche includendo i prodotti in promozione
“sottocosto”, con un prezzo di vendita inferiore a quello di acquisto; il
ricarico così accertato è stato depurato di una ulteriore percentuale del
2%.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente deve essere rilevata la violazione della peculiare
fattispecie di litisconsorzio tributario
decreto legislativo

necessario prevista daWart.14

31 dicembre 1992 n.546. Secondo la costante

giurisprudenza di questa Corte, l’unitarietà dell’accertamento che è alla
base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e
delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle
stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun
socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed
indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso
tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei
soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci
– salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti
questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la
controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di
essi, essendo configurabile un caso di litisconsorzio necessario originario.
Pertanto, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati
impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs.
546/92 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i
litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato
e grado del procedimento, anche di ufficio. (Sez. U, Sentenza n. 14815
del 04/06/2008, Rv.603330, conforme la successiva giurisprudenza.)
Ne consegue che il giudizio celebrato nei confronti della sola società
di persone senza la contestuale partecipazione di tutti i soci determina la
nullità del giudizio di primo grado per mancata integrazione del
contraddittorio ai sensi dell’art.14 decreto legislativo 31 dicembre 1992
n.546, e la nullità della sentenza della Commissione tributaria regionale

2

Il contribuente non ha depositato controricorso.

che non ha rimesso la causa alla Commissione provinciale pur ricorrendo
l’ipotesi prevista dall’art.59 comma 1 lett.b) decreto legislativo 31
dicembre 1992 n.546.
La sentenza deve pertanto essere cassata. Pronunziando sul ricorso
deve essere dichiarata la nullità dell’intero procedimento, così restando
travolta anche la sentenza di primo grado, con rinvio della causa alla
Commissione tributaria provinciale di Latina perché proceda a nuovo

i soci a norma dell’art.14 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546 . Si
compensano le spese dell’intero giudizio svolto.
P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e quella
di primo grado; rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale di
di Latina. Compensa le spese del giudizio svolto.
Così deciso il 15.1.2016.

giudizio, previa costituzione del litisconsorzio necessario tra la società ed

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