Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7875 del 16/04/2020

Cassazione civile sez. I, 16/04/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 16/04/2020), n.7875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4612/2019 proposto da:

L.A., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato Consuelo Feroci, in forza di procura speciale

allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 04/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/02/2020 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, depositato il 5/7/2018, L.A., cittadino dell’Albania, ha adito il Tribunale di Ancona – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito di essere nato a (OMISSIS); di essere di religione cattolica; di essersi diplomato alle medie superiori; di aver conosciuto una ragazza e grazie al suo aiuto di essere stato assunto come operaio nella società che si occupava di alluminio della sua famiglia; che suo padre si era gravemente ammalato e necessitava perciò di una costosa operazione; di aver commesso un grave errore, rubando 3.000 Euro dal cassetto della fabbrica, dove venivano conservati gli incassi di giornata, approfittando del fatto di essere ormai considerato dai titolari uno di famiglia; di aver però confessato tutto il giorno dopo ai fratelli della giovane, che decisero di non sporgere denuncia se lui avesse sposato la ragazza, con cui aveva già consumato rapporti sessuali; di essersi rifiutato, non cedendo al ricatto e dichiarandosi disposto a farsi trattenere il maltolto in busta paga; che i fratelli avevano preso male il rifiuto e lo avevano considerato una offesa al loro onore, allontanandolo dalla famiglia, minacciandolo di morte se non avesse restituito i 3.000 Euro e distruggendo la sua auto; che l’operazione del padre non aveva avuto esito favorevole; che pertanto, ancora minacciato con un coltello dai suoi persecutori, si era risolto a cercare rifugio all’estero.

Con decreto del 4/1/2019 il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

2. Avverso il predetto decreto, comunicato il 7/1/2019, ha proposto ricorso L.A., con atto notificato il 25/1/2019, svolgendo due motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita con controricorso notificato il 4/3/2019 chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia errores in iudicando e in procedendo violazione e falsa interpretazione della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951, ratificata con L. n. 722 del 1954, della Direttiva 2004/83/CE attuata dal D.Lgs. n. 251 del 2007 e in particolare degli artt. 2, 7, 8 e 14.

Il Giudice aveva superato i dubbi di credibilità, prospettati dalla Commissione, ma aveva respinto il ricorso sul presupposto del carattere privato dei motivi di persecuzione, cosa assurda perchè il sistema di protezione non è improntato alla tutela di situazioni di origine esclusivamente pubblica.

La situazione albanese non era quella percepita dall’opinione pubblica di crescita e sviluppo delle istituzioni ma la corruzione, la violenza privata e la “giustizia fai da te”, operata sulla base del codice o d’onore (OMISSIS), tuttora rispettato, caratterizzavano la moderna società albanese.

Il ricorrente aveva fornito le prove necessarie e sufficienti ai fini del conseguimento della protezione richiesta e certamente non poteva, abbandonando il proprio Paese di portare con sè prove complete per documentare le illegittime minacce ricevute dai persecutori.

Il Giudice, pur richiesto, si era basato esclusivamente sul racconto della vicenda fatto alla Commissione, senza proporre domande al richiedente asilo, presente e disponibile, come gli era stato richiesto e avrebbe dovuto fare se intendeva ritenere non credibile il racconto della vicenda personale.

1.2. Le censure svolte appaiono generiche, non pertinenti e anche contraddittorie.

Infatti, sotto quest’ultimo profilo, il ricorrente allega contestualmente nello stesso motivo sia che il Giudice aveva ritenuto credibile il suo racconto, sia che non lo aveva fatto, omettendo però di interrogarlo nuovamente sulla sua vicenda, sia che il rigetto era dipeso dal carattere privato della vicenda.

Il Tribunale, in realtà, non ha bollato come non credibile il racconto, astenendosi da una esplicita valutazione e ritenendo la sussistenza di ragioni più liquide per il rigetto, basato sul carattere privato e di giustizia comune della vicenda, privo di rilevanza ai fini delle forme di protezione internazionale, e sulla possibilità di chiedere tutela contro il persecutore alle autorità albanesi.

1.3. Quanto alla mancata rinnovazione dell’audizione, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che quando il richiedente impugna la decisione della Commissione territoriale in tema di protezione internazionale, e la videoregistrazione del colloquio non sia disponibile, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio, a nulla rilevando che l’audizione, nella specie, sia stata effettuata davanti alla Commissione territoriale in data anteriore alla consumazione del termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017, convertito nella L. n. 46 del 2017, essendo l’udienza di comparizione delle parti, anche in tale ipotesi, conseguenza obbligata della mancanza della videoregistrazione (Sez. 1, n. 32029 del 11/12/2018, Rv. 651982-01; Sez. 6-1, n. 17076 del 26/06/2019, Rv. 654445-01; Sez. 6-1, n. 14148 del 23/05/2019, Rv. 654198-01; Sez. 1, n. 10786 del 17/04/2019, Rv. 653473-01).

Non rileva in contrario la circostanza che il ricorrente abbia omesso di prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato un pregiudizio per la decisione di merito, in quanto la mancata videoregistrazione del colloquio, incidendo su un elemento centrale del procedimento, ha palesi ricadute sul suo diritto di difesa (Sez. 1, n. 5973 del 28/02/2019, Rv. 652815-01).

Viceversa, nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza – della cui mancata fissazione il ricorrente non si duole, riconoscendo invece che l’udienza era stata effettivamente fissata- non consegue automaticamente anche quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale solo se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero (Sez. 1, n. 3029 del 31/01/2019, Rv. 652410-01; Sez. 6-1, n. 2817 del 31/01/2019, Rv. 652463-01; Sez. 6-1, n. 32073 del 12/12/2018, Rv. 652088-01).

In ogni caso nella fattispecie, da un lato il Tribunale non ha specificamente dubitato della credibilità del racconto del richiedente asilo, dall’altra ha affermato che questi non era comparso all’udienza che era stata fissata per la sua comparizione, così mostrando scarsa collaborazione (provvedimento impugnato, pag. 2, terzultimo capoverso).

1.4. In secondo luogo, il ricorrente non si confronta criticamente in modo specifico con la ratio decidendi esposta a pagina 2, p. 4., a pagina 4, p. 6.5., e a pag. 5, p. 7.2., laddove il Tribunale ha esposto le ragioni che ostavano alla riconduzione della vicenda a una persecuzione o a un rischio di danno grave alla persona meritevoli del riconoscimento delle due forme maggiori di protezione internazionale.

1.5. In terzo luogo fa difetto alcuna specifica censura al rilievo mosso dal Tribunale che il ricorrente non aveva mostrato alcun timore a far rientro, più volte, in Albania: cosa questa che escludeva concretezza e attualità del pericolo paventato.

1.6. In quarto luogo il Tribunale ha esaminato alla luce di informazioni attualizzate, debitamente illustrate e citate nelle loro fonti, circa l’attuale situazione economico-sociale dell’Albania, escludendo la sussistenza di apprezzabili rischi a carico del richiedente asilo.

2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia errores in iudicando e in procedendo e violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Erano state dimostrate dal richiedente la conoscenza ottima della lingua italiana e il grado di integrazione raggiunto sul territorio nazionale: quanto sopra avrebbe giustificato la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2.2. Giova ricordare che secondo la recentissima sentenza delle Sezioni Unite del 13/11/2019 n. 29460, che ha avallato l’interpretazione maggioritaria inaugurata da Sez. 1, n. 4890 del 19/02/2019, Rv. 652684-01, in tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto D.L..

Inoltre la stessa sentenza n. 24960/2019 delle Sezioni Unite, che in proposito ha aderito al filone giurisprudenziale promosso dalla sentenza della Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298-01, in tema di protezione umanitaria, ha affermato il principio secondo cui l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza.

Secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale, i seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali cui il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, sono accumunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal

rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.

La condizione di vulnerabilità può avere ad oggetto anche le condizioni minime per condurre un’esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards minimi per un’esistenza dignitosa. Al fine di verificare la sussistenza di tale condizione, non è sufficiente l’allegazione di una esistenza migliore nel Paese di accoglienza, sotto il profilo dell’integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio.

Nè il livello di integrazione dello straniero in Italia nè il contesto di generale compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza del medesimo integrano, se assunti isolatamente, i seri motivi umanitari alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Da un lato, infatti, il diritto al rispetto della vita privata, sancito dall’art. 8 CEDU, può subire ingerenze da parte dei pubblici poteri per il perseguimento di interessi statuali contrapposti, quali, tra gli altri, l’applicazione e il rispetto delle leggi in materia di immigrazione, in modo particolare nel caso in cui lo straniero non goda di un titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che venga definita la sua domanda di determinazione dello status di protezione internazionale. Dall’altro, il contesto di generale compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza del richiedente deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente stesso, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la sua situazione particolare, ma quella del suo Paese di origine in termini generali e astratti, in contrasto con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Il riconoscimento della protezione umanitaria al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato d’integrazione sociale in Italia, non può pertanto escludere l’esame specifico ed attuale della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine. Tale riconoscimento deve infatti essere fondato su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza (Sez. 1, 23/02/2018, n. 4455).

2.3. Il Tribunale ha motivatamente escluso la sussistenza di una personale condizione di vulnerabilità soggettiva del richiedente asilo e ha quindi osservato che il ricorrente non aveva dimostrato di aver seriamente intrapreso un percorso di integrazione economica e sociale in Italia.

2.4. Al proposito il ricorrente si limita a generiche considerazioni circa la sua buona integrazione in Italia, del tutto prive di determinazione e concretezza.

In ogni caso, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia (Sez. 6-1, n. 17072 del 28/06/2018, Rv. 649648-01; Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298-01).

D’altra parte, a prescindere dal livello di integrazione e della presenza di significativi legami familiari e relazioni personali nel nostro Paese, è necessaria e ineludibile una significativa esposizione alla violazione dei diritti umani del richiedente asilo, ove fosse costretto a tornare al proprio Paese, sotto la soglia della tollerabilità: infatti pur sempre si discute di una misura integrativa, di diritto nazionale, di protezione di uno straniero che richiede asilo sulla base dei pericoli corsi nel Paese di origine e non già dei benefici auspicati dal suo inserimento in Italia.

Al proposito le deduzioni critiche del ricorso non superano la soglia della assoluta genericità.

3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, liquidate nella somma di Euro 2.100,00, per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2020

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