Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7874 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. II, 31/03/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 31/03/2010), n.7874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34353/2006 proposto da:

C.Z.F., elettivamente domiciliato in ROMA, presso LA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato ROLLA

Renato, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO – PREFETTURA DI SAVONA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1118/2005 del GIUDICE DI PACE di SAVONA, del

17/10/05 depositata il 24/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che Sig. C.Z.F. propose opposizione a ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria per violazione del codice della strada, deducendo in particolare la nullità dell’ordinanza per omissione dell’audizione del trasgressore, pur richiesta nel ricorso al Prefetto;

che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Savona ha respinto l’opposizione osservando, in particolare, che della richiesta di audizione non vi era traccia in atti;

che l’opponente ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui non ha resistito l’amministrazione intimata;

che, avviata la procedura camerale di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M., ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con i due motivi di ricorso si censura, rispettivamente sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la statuizione di rigetto del motivo di opposizione incentrato sulla omissione dell’audizione del ricorrente da parte del Prefetto;

che le censure del ricorrente sono inammissibili, dato che non si danno adeguatamente carico della ratio della decisione impugnata, secondo cui l’audizione non era necessaria perchè non era stata richiesta con il ricorso al Prefetto;

che tanto vale anche per il secondo motivo del ricorso per cassazione, in cui tale ratio viene menzionata, e tuttavia non viene adeguatamente censurata, dato che il ricorrente si limita ad osservare, genericamente, che nel ricorso in opposizione era “chiaramente indicato dove e come era stata formulata tale richiesta” (di audizione), senza ulteriori specificazioni;

che, comunque, avendo il Giudice di pace espressamente affermato che il ricorso al Prefetto non conteneva alcuna richiesta di audizione, sostenere che invece tale richiesta invece esisteva significa imputare alla sentenza un vizio revocatorio, da far valere semmai con l’apposito rimedio della domanda di revocazione, non certo con il ricorso per cassazione;

che il ricorso va dunque respinto;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

 

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