Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7873 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. II, 31/03/2010, (ud. 30/09/2009, dep. 31/03/2010), n.7873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24535/2006 proposto da:

COMUNE DI PARMA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BROFFERIO 6, presso lo studio dell’avvocato

ROSSI Adriano, che lo rappresenta e difende, giusta Delib. G.M. 26

settembre 2005, n. 1192/79, e giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 247/2005 del GIUDICE DI PACE di LANGHIRANO del

13.7.05, depositata il 10/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/09/2009 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Adriano Rossi che si riporta agli

scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO

che conferma le conclusioni scritte.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che il Sig. G.M. propose opposizione a verbale di accertamento elevato dalla Polizia Municipale di Parma, il 7 giugno 2004, per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9, rilevata mediante “autovelox”;

che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Langhirano ha accolto l’opposizione sul rilievo della omissione della contestazione immediata;

che il Comune di Parma ha quindi proposto ricorso per cassazione per tre motivi, illustrati anche da memoria, cui non ha resistito l’intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che va preliminarmente dato atto della ritualità della notifica del ricorso, tentata invano nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio di merito (nel quale l’opponente si era costituito personalmente) e perfezionatasi con la consegna del plico, spedito a mezzo posta, a mani della madre dell’intimato, quale “familiare convivente”, in Parma, Via Terenziani Livia n. 7, luogo che è dunque da ritenere coincidente con la residenza domicilio o dimora del medesimo intimato;

che con il primo motivo di ricorso si censura la declaratoria di contumacia del Comune per essersi costituito mediante funzionario senza deposito della relativa delega e senza autorizzazione della Giunta a norma dell’art. 31 dello Statuto comunale;

che con il secondo motivo si lamenta che il Giudice di pace non abbia quindi esaminato l’eccezione di incompetenza sollevata dall’amministrazione sul rilievo che l’illecito era avvenuto in Parma ed era, dunque, di competenza del giudice di detta città;

che con il terzo motivo si ribadisce la legittimità della contestazione dell’illecito;

che, come già osservato da questa Corte in una precedente decisione emessa su analogo ricorso del Comune di Parma (sentenza n. 17434/2008, Comune di Parma contro Dacci), il primo motivo è manifestamente fondato ed assorbe l’esame del secondo e del terzo;

che infatti: a) nel procedimento di opposizione ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, e segg., per la costituzione in giudizio dell’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, la quale stia in giudizio senza ministero di avvocato, non è necessaria la produzione agli atti della delega al funzionario incaricato della difesa, in quanto tale delega non è equiparabile alla procura di cui all’art. 83 c.p.c., onde è sufficiente la sottoscrizione dell’atto di costituzione da parte del funzionario delegato e la dichiarazione del medesimo di stare in giudizio in tale qualità, e ciò in conformità del principio secondo cui l’investitura dei pubblici funzionari nei poteri che dichiarano di esercitare nel compimento degli atti inerenti il loro ufficio, si presume e non può essere messa in discussione in giudizio ove – come nella specie – non sia sorta alcuna contestazione riguardo alla qualità di funzionario dell’amministrazione in capo al dichiarante (cfr. Case. 9710/2001, e successive conformi, le cui considerazioni valgono anche nella fattispecie che ci occupa, a dispetto delle contrarie osservazioni svolte nella sentenza impugnata con riguardo, in particolare, alla mancata spendita della qualità di funzionario da parte dell’autore dell’atto di costituzione in giudizio, dato che non può negarsi che il funzionario costituitosi per il Comune di Parma abbia speso tale qualità, implicita nella dichiarata qualifica di Comandante della Polizia Municipale); b) le norme che, come l’art. 31, lett. p), dello Statuto del Comune di Parma, prevedono una deliberazione di Giunta per promuovere o resistrere alle liti, sono derogate dalla disciplina speciale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 4, la quale, prevedendo l’esclusiva legittimazione passiva dell’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, è incompatibile con il meccanismo dell’autorizzazione a stare in giudizio; c) la legittimità, messa in discussione nella sentenza impugnata, della costituzione dell’amministrazione mediante spedizione degli atti a mezzo del servizio postale, nel procedimento di opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, e segg., è invece confermata dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. Un. 5160/2009);

che la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale provveder anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Langhirano in persona di altro giudicante.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

 

 

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