Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7873 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/03/2017, (ud. 12/12/2016, dep.28/03/2017),  n. 7873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15350/2014 proposto da:

P.A., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALESSANDRO ROSSI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

N.O.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1368/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 19/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2016 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 4 agosto 2010, P.A. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Imperia, N.O. chiedendo il risarcimento del danno cagionato all’immobile concesso dall’attore in comodato alla N., pregiudizio rappresentato dal costo degli interventi necessari per il ripristino dell’appartamento. Costituitasi la convenuta aveva eccepito la carenza di legittimazione dell’attore, in forza di un atto di transazione e, in subordine, aveva contestato la propria responsabilità.

2. Il Tribunale di Imperia, con sentenza in data 19 settembre 2012, dichiarava la carenza di legittimazione dell’attore, in quanto non più proprietario dell’immobile presso il quale avrebbero dovuto essere eseguiti gli interventi di ripristino.

3. Avverso tale sentenza proponeva appello P.A. e l’appellata, costituitasi in giudizio, insisteva per il rigetto dell’atto di gravame.

4. La Corte d’Appello di Genova, con sentenza pubblicata il 19 dicembre 2013, respingeva l’appello con condanna al pagamento delle spese, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, che l’appello era stato integralmente respinto.

5. P.A. propone ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i motivi di ricorso si denuncia:

2. Primo motivo: violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 161 c.p.c.: nullità della sentenza impugnata per evidente contrasto tra parte motiva e parte dispositiva.

3. La Corte territoriale ha accolto il primo motivo di appello, ritenendo P.A. legittimato a proporre domanda giudiziale di risarcimento del danno, mentre nella parte dispositiva la Corte ha respinto interamente l’appello proposto.

4. Secondo motivo: violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, avendo l’impugnata sentenza accolto un motivo di gravame e, nonostante ciò, ritenuto la sussistenza dei presupposti di cui alla citata disposizione.

5. Il primo e secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente, perchè si basano sul medesimo presupposto e cioè che l’appello sia stato parzialmente accolto. Senonchè ciò non è esatto, perchè il giudice di appello ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento, limitandosi a correggere la motivazione del giudice di prime cure. Al giudice di appello spetta, infatti, l’esercizio di un potere di correzione, ossia un potere di dare, entro i limiti del devolutum, un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata, ritenuta corretta quanto al decisum, ma non nel suo percorso argomentativo.

6. Nello stesso modo è destituito di fondamento il secondo motivo in quanto la disposizione in oggetto non trova applicazione poichè l’appello non è stato interamente respinto, ma solo parzialmente.

7. Terzo motivo: violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 e L. 24 dicembre 2012, n. 228.

8. L’art. 13 del citato D.P.R., introdotto dalla legge di stabilità 2013 prevede, al comma 18, che le disposizioni si applicano ai procedimenti iniziati successivamente alla data del 31 gennaio 2013, mentre il presente procedimento è stato radicato davanti al Tribunale di Imperia in data 10 agosto 2010.

9. Il motivo è infondato. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge citata. Tale norma, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, si applica ai procedimenti “iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della seguente legge”. La nuova disposizione contenuta nel precedente comma 17 deve ritenersi vigente a partire dal 31 gennaio 2013. La specifica destinazione della norma alle impugnazioni, unita all’utilizzazione dell’espressione “procedimenti iniziati”, invece che “ai giudizi instaurati”, come contenuto nella L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, con riferimento a numerose modifiche processuali introdotte con tale legge, evidenzia che la nuova disciplina normativa si applica alle impugnazioni iniziate dal trentesimo giorno successivo (31 gennaio 2013) all’entrata in vigore della legge medesima (1/1/2013) e non ai procedimenti ex novo incardinati a partire dal primo grado da tale data (Sez. 6-1, Sentenza n. 26566 del 2013). In particolare, deve aversi riguardo, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta all’ufficiale giudiziario o l’atto è stato spedito a mezzo del servizio postale secondo la procedura di cui alla legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Sez. U., Sentenza n. 3774 del 18/02/2014, Rv. 629556).

10. Quarto motivo: nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., avendo l’impugnato provvedimento omesso di pronunziare su alcuni dei motivi di appello.

11. In particolare, la difesa del ricorrente aveva rilevato che la controparte era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato formulando sul punto uno specifico motivo di appello e ciò costituisce motivo di censura per omessa pronuncia su un profilo oggetto di gravame.

12. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, non avendo il ricorrente documentato, come rilevato dal Procuratore Generale, di essere stato ammesso al gratuito patrocinio.

13. Quinto motivo: violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 1223 e 2056 c.c., avendo la sentenza impugnata ritenuto che il ricorrente non aveva dimostrato un pregiudizio apprezzabile.

14. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale secondo cui P.A. non avrebbe allegato di avere sostenuto esborsi per il ripristino dell’immobile, poi donato, nè di essersi impegnato con il donatario a sostenere i costi relativi, davanti al giudice di prime cure, l’odierno ricorrente aveva formulato specifiche istanze istruttorie e depositato consulenza di parte sui danni rinvenuti all’interno dell’appartamento. Il pregiudizio, comunque, non consiste nell’esborso sostenuto dal ricorrente, ma nella quantificazione dei costi necessari per il ripristino dell’immobile.

15. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, poichè difetta di specificità e di autosufficienza poichè appare generico nella parte in cui, dopo avere correttamente individuato i due elementi giuridici preclusivi individuati dalla Corte territoriale (l’attore non avrebbe allegato di avere sostenuto esborsi per il ripristino dell’immobile, poi donato e la mancanza di prova dell’impegno con il donatario a sostenere in proprio i costi relativi) deduce genericamente che le circostanze oggetto di doglianza erano state indicate nell’originario atto di citazione (che non viene trascritto) e che sarebbero state svolte specifiche istanze istruttorie e depositata una perizia di parte (di cui non viene riportato il contenuto). Tutti elementi genericamente enunciati e che viziano il ricorso per difetto di autosufficienza.

16. Sesto motivo: violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 91 c.p.c..

17. Il ricorrente censura la condanna all’integrale rifusione delle spese di lite, nonostante il parziale accoglimento del motivo di appello relativo al difetto di legittimazione attiva.

18. Il motivo è infondato per le medesime ragioni espresse con riferimento al primo e secondo motivo, ricorrendo l’ipotesi di rigetto integrale dell’atto di appello.

19. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; nulla per le spese attesa la mancanza di attività difensiva della controparte, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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