Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7873 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. II, 19/03/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 19/03/2021), n.7873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23306/2016 proposto da:

R.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 103,

presso lo studio dell’avvocato ROMANO POMARICI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

I.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L SETTEMBRINI

30, presso lo studio dell’avvocato PAOLO COLAIUDA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERAFINO COLAIUDA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 944/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

– la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del tribunale, di rigetto della domanda volta a fare accertare il difetto di autenticità del testamento olografo di R.A., domanda proposta dalla successibile ex lege R.D. nei confronti di I.N., designata unica erede con il testamento (deceduta lasciando erede testamentaria la minore I.M., costituitasi in appello a mezzo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale);

– il ricorso è proposto sulla base di quattro motivi, cui I.M., nel frattempo divenuta maggiorenne, ha resistito con controricorso;

– le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il ricorso è ammissibile;

– la notificazione del ricorso per cassazione è stata tempestivamente richiesta direttamente nei confronti di I.M., divenuta maggiorenne;

– la notificazione, eseguita in (OMISSIS), non si è perfezionata per irreperibilità del destinatario, come risulta dall’avviso di ricevimento;

– acquisito il certificato di residenza, la notificazione, eseguita presso il medesimo indirizzo a mezzo ufficiale giudiziario, si è perfezionata mediante consegna dell’atto al padre della destinataria;

– risulta così che, non essendosi la notificazione perfezionata per causa non imputabile al difensore, la stessa è stata reiterata con successo in tempi rapidissimi, ampiamente rispettosi del termine ritenuto congruo dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della tempestività del ricorso (Cass. n. 16943/2018; n. 17352/2009);

– il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è infondato;

– si invocano i principi in tema di overruling, pretendendone l’applicazione con riferimento a Cass., S.U, n. 12307/2015, che, modificando il precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha posto a carico di chi fa valere il difetto di autenticità del testamento olografo l’onere di provare la non veridicità della scheda;

– si può ammettere che anche un mutamento di orientamento in materia di riparto dell’onere probatorio può essere riguardato nella prospettiva dell’overruling (Cass. n. 819 /2016), tuttavia pur sempre con la finalità di porre le parti al riparo da nullità, decadenze, preclusioni o inammissibilità (Cass., S.U., n. 4135/2019);

– la ricorrente, sulla base del principio, pretende invece che la causa sia decisa in base all’orientamento precedente, che addossava a carico di chi intendeva avvalersi del testamento olografo l’onere di provare l’autenticità della scheda;

– la ricorrente invoca la rimessione in termini, ma neanche indica la decadenza cui la rimessione dovrebbe porre rimedio;

– il secondo motivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – il solo capitolo di prova per testimoni dedotto dalla controparte era inammissibile ex art. 244 c.p.c. – è infondato;

– l’esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre deve ritenersi soddisfatta se, ancorchè non precisati in tutti i loro minuti dettagli, i fatti stessi siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllare l’influenza e la pertinenza della prova offerta e per mettere in grado la parte contro la quale essa è diretta di formulare un’adeguata prova contraria, dal momento che l’indagine sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante va condotta non soltanto alla stregua della letterale formulazione dei capitoli medesimi, ma anche ponendo il loro contenuto in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni dei contendenti, nonchè tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi, ai sensi dell’art. 253 c.p.c., affidata alla diligenza del giudice istruttore e dei difensori (Cass. n. 2003/12642; n. 11765/2019);

– l’indagine del giudice di merito, sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante, va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all’adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con l’avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in un’inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell’articolazione probatoria (Cass. n. 3280/2008; n. 14364/2018);

– il capitolo cui è riferita la censura (“vero che il testamento è stato redatto da R.A. di proprio pugno alla presenza dei signori I.C., S.A. ed Io.An.”), valutato alla luce di questi principi, aveva i prescritti requisiti di specificità e rilevanza;

– in verità, con il terzo motivo, la ricorrente denuncia anche la violazione dell’art. 253 c.p.c., ma il motivo è inammissibile;

-si censura la violazione della norma, ma non si indicano le richieste e le domande che il giudice avrebbe fatto in esorbitanza rispetto ai fatti oggetto del capitolo;

– il quarto motivo, proposto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, propone tre diverse censure: a) omesso esame di fatti emersi dalle deposizioni testimoniali; b) omessa ammissione di capitoli di prova per testimoni; c) omessa ammissione della istanza di riconvocazione del consulente tecnico d’ufficio “affinchè lo stesso, considerata la dedotta scarsità di firme comparative, possa valutare anche la quarta firma (da questi non esaminata per mera dimenticanza) apposta sul medesimo e unico atto utilizzato dal C.T.U. sul quale sono state apposte le firme comparative esaminate”;

– il motivo, che non incorre ratione temporis nella preclusione della c.d. doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., u.c., è fondato nei limiti della censura sub c), che comporta l’assorbimento della censura sub a), mentre è infondata la censura sub b);

– il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. n. 13716/2016; n. 24830/2017);

– d’altra parte il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. n. 5654/2017; n. 27415/2018; n. 16214/2019);

– i capitoli di prova di cui si lamenta la omessa considerazione, trascritti nel ricorso, fanno riferimento a circostanze prive di immediata attinenza con la provenienza della scheda e alcune persino successive all’apertura della successione: in quanto tali privi dei requisito di decisività nel senso sopra indicato;

– è invece fondata, come anticipato, la censura sub c) proposta con il quarto motivo ora in esame;

– la corte d’appello si diffonde in una lunga premessa sulla ripartizione dell’onere probatorio in materia di impugnazione del testamento olografo per difetto di veridicità, alla luce di Cass., S.U., n. 12307/2015;

-secondo la corte d’appello, l’applicazione del criterio di riparto implica che “da decisione assunta dal tribunale deve trovare conferma, posto che (in presenza di consulenza tecnica che non aveva dato una risposta univoca sulla autenticità o sulla falsità del testamento olografo di R.A.), la attrice qui appellante non aveva fornito altre e più significative prove atte a convalidare la sollevata contestazione del predetto testamento olografo che al contrario, aveva trovato conferma nella (pur limitata) prova testimoniale acquisita nel corso del giudizio di primo grado”;

– la corte d’appello prosegue l’analisi rimarcando, da un lato, che la stessa appellante aveva ammesso che l’indagine tecnica non aveva sciolto la situazione di incertezza sulla provenienza, dall’altro, che “tutto questo “conduce alla finale valutazione di infondatezza delle doglianze di cui al motivo, in tutte le sue parti (ivi comprese le richieste di natura istruttoria sia documentale che tecnico/valutativa: c.t.u.);

– sulla base di tali considerazioni, diversamente da quanto sostiene la controricorrente, se ne deduce che la causa è stata decisa non perchè la corte d’appello ha ritenuto positivamente dimostrata, sulla base degli elementi di conoscenza già acquisiti al processo, la verità della scheda;

– la ratio della decisione è proprio nell’applicazione del principio sancito dalle Sezioni unite che è stato inteso dalla Corte d’appello nel senso che la situazione di incertezza sulla provenienza deve risolversi in danno di colui il quale abbia contestato l’autenticità del testamento;

– costituisce principio acquisito che “rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l’istanza di riconvocazione del consulente d’ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l’eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l’irrilevanza o la superfluità dell’indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perchè incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione” (Cass. n. 21525/2019; n. 15666/2011);

– ora, nel caso in esame, la ragione per cui l’indagine è stata ritenuta irrilevante o superflua non solo non emerge dal complesso delle ragioni del decidere, ma è infine fondata su una prognosi impropria sull’esito della comparazione con una firma ulteriore (mezzo in astratto idoneo rispetto al fatto da provare);

– invero, il giudice d’appello ha proseguito, rilevando che “anche in presenza di una risposta univoca da parte del consulente (falsità sì – falsità no) sarebbe stato sempre possibile fornire ulteriori prove a dimostrazione della diversità della situazione di fatto, perchè le valutazioni tecniche in materia grafologica si basano sempre su considerazioni di ordine soggettivo/valutativo prive, cioè, dei crismi della prova scientifica intesa in senso oggettivo. E questo spiega anche perchè la situazione non sarebbe mutata ove il primo giudice avesse dato ingresso alla comparazione con altri documenti asseritamente provenienti dal defunto testatore, a fronte di altri elementi di prova che avevano fatto emergere una diversa realtà dei fatti riguardanti le ultime volontà del sig. R.A., e giustificavano le pretese del futuro coniuge I.N. e il suo comportamento prima e dopo il decesso (su questioni, per vero, del tutto ininfluenti sulle questioni oggetto di giudizio”);

– questa Corte ha ripetutamente chiarito che non è vietato al giudice, il quale abbia disposto una consulenza grafica, decidere poi sulla base di qualsiasi altro elemento di prova (Cass. n. 9253/2007), essendo il giudice, in omaggio al principio del libero apprezzamento delle prove, svincolato da ogni gerarchia tra le varie possibili fonti dell’accertamento dell’autenticità (Cass. n. 1940/1981);

– è stato anche chiarito che la consulenza tecnica sull’autografia di una scrittura privata disconosciuta non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell’autenticità della sottoscrizione (Cass. n. 15686/2015);

– deve tuttavia precisarsi che il principio del libero convincimento, in correlazione con l’assenza di una graduatoria fra i mezzi di prova, opera, appunto, in presenza di un convincimento già raggiunto (cfr. Cass. n. 3680/1974; n. 3496/1969; n. 183/1968) e di cui il giudice sia in grado di dare adeguata, logica ed esauriente motivazione;

– non è invece possibile, in forza di tale principio, giustificare a priori un giudizio di prevalenza di un mezzo di prova rispetto a un altro quando entrambi i mezzi siano in astratto idonei rispetto al fatto da provare (cfr. Cass. n. 24888/2014);

– in conclusione, infondati i primi tre motivi, accolto il quarto nei limiti di cui sopra, la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, affinchè esamini l’istanza di riconvocazione del consulente tecnico d’ufficio;

– la corte di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudi7io di legittimità.

PQM

accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il quarto motivo; rigetta i restanti motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

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