Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7873 del 06/04/2011

Cassazione civile sez. II, 06/04/2011, (ud. 21/10/2010, dep. 06/04/2011), n.7873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI

BENITO, CHE LO rappresenta e difende con gli avvocati SGHEDONI

MATTIA, CURINI MAURIZIO, CARLO IANNACCONE;

– ricorrenti –

contro

COMUNE TREVISO (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 280, presso lo studio

dell’avvocato PIROCCHI GABRIELE, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati TAGLIASACCHI ALESSANDRA, PIROCCHI FRANCESCO,

CONIGLIONE ANTONELLO, GIAMPAOLO DE PIAZZI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 223/2009 del TRIBUNALE di TREVISO, depositata

il 29/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/10/2010 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito l’Avvocato PANARITI Benito, difensore del ricorrente che si

riporta agli atti;

udito l’Avvocato PIROCCHI Francesco, difensore del resistente che si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – La controversia trae origine dalla violazione dei limiti di velocita’ consentiti su strada compresa all’interno del perimetro urbano del Comune di Treviso, toponomasticamente denominata viale (OMISSIS), illecito accertato da autovelox collocato in posizione fissa secondo quanto previsto dal D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4 (conv. in legge, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2002, n. 168).

2. – Giudicando in grado di appello, il Tribunale di Treviso, con la sentenza impugnata, ha rigettato il gravame proposto dall’odierno ricorrente. L’appellante aveva sostenuto l’illegittimita’ dell’uso dell’apparecchio di rilevazione della velocita’ con postazione fissa, perche’ effettuato all’interno di una strada di viabilita’, priva delle caratteristiche richieste dalla legge per essere classificata, ai sensi dell’art. 2 C.d.S., come strada urbana di scorrimento (non trattandosi di strada con due carreggiate distinte, ma di strada a due corsie seppure a senso unico). L’illegittimita’ del provvedimento prefettizio di inserimento della strada in questione nell’apposito elenco predisposto ai sensi della L. del 2002, art. 4, comma 2, determinava l’illegittimita’ dell’uso della apparecchiatura in questione e di conseguenza dell’accertamento della sanzione.

Il Tribunale ha ritenuto che fosse corretta l’applicazione fatta dal Prefetto della norma contenuta nell’art. 2 C.d.S., includendo la strada in questione in quelle di “scorrimento”, anche se carente di due distinte carreggiate, ma caratterizzata dalla presenza di un’unica carreggiata in un unico senso di marcia. Cio’ perche’ non vi sarebbe motivo per non ricomprenderla.

3. – Per la cassazione della sentenza in epigrafe e’ stato proposto ricorso in via principale da parte del ricorrente, nonche’ ricorso in via incidentale dell’Amministrazione. Entrambi i ricorsi sono fondati su un unico motivo.

4. – Il motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2 C.d.S. e del D.L. n. 121 del 2002, art. 4 in ordine alla ritenuta corretta classificazione della strada in questione come “strada urbana di scorrimento” in assenza del rispetto delle prescrizioni di legge quanto alla presenza di due distinte carreggiate, requisito indicato dalla legge e non suscettibile di diversa ed estensiva applicazione.

5. – Con l’unico motivo di ricorso incidentale si chiede di affermare che la qualificazione di una strada in una ovvero in altra delle categorie indicate nell’art. 2 C.d.S., commi 2 e 3 costituisce esercizio di discrezionalita’ tecnica da parte della pubblica amministrazione, insindacabile da parte del giudice.

6. – Le parti depositavano memorie e il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

7. – La questione posta dal ricorso incidentale assume carattere preliminare, posto che in presenza di una completa discrezionalita’ amministrativa in ordine alla classificazione delle strade ai sensi della normativa richiamata, il ricorso principale risulterebbe infondato.

8. – Si chiede di affermare col ricorso incidentale che la qualificazione di una strada in una ovvero in altra delle categorie indicate nell’art. 2 C.d.S., commi 2 e 3 costituisce attivita’ discrezionale per la pubblica amministrazione, sicche’ il giudice ordinario non potrebbe sindacare la scelta operata.

Si tratta di stabilire se in ordine alla qualificazione delle strade urbane come strade di scorrimento ai fini della applicazione della normativa citata per il controllo delle infrazioni ai limiti di velocita’, si sia in presenza di una completa discrezionalita’ amministrativa, oppure se l’Amministrazione ne sia priva, dovendo al riguardo soltanto verificare puntualmente la presenza dei requisiti strutturali previsti. Occorre osservare al riguardo che, secondo la giurisprudenza di questa Corte. (Sez. 2^, 9 gennaio 2009, n. 310), al fine della disapplicazione, in via incidentale, dell’atto o del provvedimento amministrativo, il giudice ordinano puo’ sindacare tutti i possibili vizi di legittimita’ – incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere estendendo il proprio controllo alla rispondenza delle finalita’ perseguite dall’Amministrazione con quelle indicate dalla legge, ma non ha il potere di sostituire l’Amministrazione stessa (operando un sindacato di merito di tipo sostitutivo del giudizio espresso dall’Amministrazione) negli accertamenti e valutazioni di merito, quali sono quelli inerenti alla scelta in concreto degli strumenti adeguati per assicurare gli interessi generali contemplati dalla legge o nella valutazione delle situazioni di fatto in funzione dell’applicabilita’ o meno delle misure previste dalla legge, che sono d’esclusiva competenza degli organi ai quali e’ attribuito il potere di perseguire in concreto le finalita’ di pubblico interesse normativamente determinate. Nella fattispecie regolata dal D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4 e’ rimessa al Prefetto, previa consultazione degli organi di Polizia Stradale competenti per territorio e su conforme parere dell’ente proprietario, l’individuazione delle strade (o di singoli tratti di esse), diverse dalla autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non e’ possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni, senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidita’ del traffico od all’incolumita’ degli agenti operanti o dei soggetti controllati, e cio’ sulla base della valutazione del tasso d’incidentalita’ nonche’ delle condizioni strutturali, plano – altimetriche e di traffico. E’ del tutto evidente come nella formazione del provvedimento in questione converga una pluralita’ di valutazioni, effettuate da parte degli organi ed uffici indicati (anche con efficacia vincolante: parere conforme dell’ente proprietario), di natura non solo strettamente tecnica, ma anche ampiamente discrezionale, in quanto formulate sulla base d’apprezzamenti ponderati sia delle situazioni di fatto, sia delle molteplici esigenze da prendersi in considerazione al fine di regolare il traffico sulla strada considerata, o tratto di essa, nell’ambito della gestione complessiva della circolazione stradale sul territorio. Tali valutazioni, che costituiscono le condizioni dell’esercizio del potere prefettizio previsto dalla norma in esame, in quanto attinenti al merito dell’attivita’ amministrativa, non sono suscettibili di sindacato da parte dell’autorita’ giudiziaria, ordinaria od amministrativa che sia, il cui potere di valutazione, ai fini della disapplicazione per l’una e dell’annullamento per l’altra, e’ limitato all’accertamento dei soli vizi di legittimita’ dell’atto.

Ma le valutazioni attinenti al merito dell’attivita’ amministrativa, e quindi insindacabili, sono esclusivamente quelle relative al tasso d’incidentalita’, alle condizioni strutturali, plano – altimetriche e di traffico per le quali non e’ possibile procedere al fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidita’ del traffico o all’incolumita’ degli agenti operanti e dei soggetti controllati. Il D.L. citato, art. 4 non conferisce al Prefetto il potere di inserire nello specifico elenco una strada, facendo uso di criteri diversi da quelli previsti dall’art. 2 C.d.S., comma 3, di talche’, ove il Prefetto ecceda dai limiti segnati dalla norma del C.d.S., il giudice ordinario puo’ disapplicare, in via incidentale, l’atto o il provvedimento amministrativo.

9. Il ricorso incidentale va, quindi, respinto alla luce delle considerazioni svolte al precedente punto.

10. – Il ricorso principale e’ invece fondato.

Una volta stabilito che non si verte nell’ambito della discrezionalita’ amministrativa, il provvedimento prefettizio, reso allo scopo di consentire la possibilita’ di usare apparecchiature automatiche senza presidio per il rilevamento delle infrazioni ai limiti di velocita’, non puo’ che essere adottato in presenza dei requisiti di legge, che all’evidenza ha inteso limitare l’uso di tale modalita’ di accertamento. Di conseguenza quando l’art. 4 della legge citata ha operato il richiamo all’art. 2 C.d.S. lo ha fatto in modo da rendere applicabile tale normativa, evidentemente richiedendo per l’adozione del provvedimento prefettizio il preventivo e puntuale accertamento della presenza nella strada considerata di tutti gli specifici elementi strutturali descritti in tale norma, senza possibilita’ di interpretazione estensiva, proprio in relazione alla finalita’ della norma dell’art. 4 legge citata. Per quanto interessa in questa sede la norma richiamata dalla L. del 2002, art. 4 e’ l’art. 2 C.d.S., comma 2, lett. D che tra le tipologie di strade prevede le “strade urbane di scorrimento”, ulteriormente precisando al successivo comma 3 che per poter essere inserite in tale classificazione le strade urbane devono “avere le seguenti caratteristiche minime”: “Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico ciascuna con almeno due corsie di marcia ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate”. La possibilita’ da parte del Prefetto di inserire nell’apposito elenco una strada urbana e’ condizionata, quindi, alla verifica della presenza di tali caratteristiche, senza le quali la strada non potrebbe essere classificata “strada urbana di scorrimento”. Nel caso oggi in esame, l’odierno ricorrente ha appunto lamentato l’illegittimo inserimento della strada in questione nell’elenco prefettizio in assenza del requisito della presenza delle due carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, essendo il viale (OMISSIS), strada ad unica carreggiata con due corsie, seppure a senso unico. La presenza delle due carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico e’ invece una caratteristica definita “minima” dalla legge con la conseguenza che la presenza di una sola carreggiata (seppure con corsie ad unico senso di marcia) non appare sufficiente ad integrare il requisito. La dizione letterale della norma di cui all’art. 2 C.d.S., commi 2 e 3, appare chiara, avendo essa riguardo alla mera descrizione ed elencazione delle caratteristiche “minime” che deve possedere una strada urbana per essere classificata come “strada urbana di scorrimento”. La norma, quindi, esclude che si possano classificare come tali – ai fini di cui all’art. 2 C.d.S. – strade urbane che non presentino tutti i requisiti indicati, che appunto sono indicati come “minimi”. Tale dizione evidentemente fa salva la presenza di ulteriori caratteristiche aggiuntive a quelle indicate, ma certo esclude la classificazione in presenza di requisiti inferiori o non presenti costantemente. Sicche’ solo per i tratti di strada che presentino tali caratteristiche e’ in ipotesi possibile la classificazione e non per gli altri. La norma della L. del 2002, art. 4 fa espressamente richiamo, al suo primo comma, esclusivamente alle “strade di cui all’art. 2, comma 2, lett. C e D” non prevedendo al riguardo alcuna attivita’ interpretativa da parte del Prefetto, al quale invece la stessa norma demanda gli ulteriori accertamenti, ritenuti rientrati della sua discrezionalita’ amministrativa, meglio descritti all’art. 4 citato, comma 2. Sicche’ il prefetto per adottare il decreto in questione deve effettuare due operazioni, una vincolata e l’altra discrezionale, consistenti la prima nell’operate una semplice verifica della sussistenza di tutti i requisiti minimi necessari per classificare la strada come “strada urbana di scorrimento” ed una volta compiuta positivamente tale verifica, compiere la seconda operazione prevista dalla L. del 2002, art. 4, comma 2, questa si’ discrezionale per quanto su indicato.

Il provvedimento adottato dal prefetto risultava quindi illegittimo e doveva essere disapplicato con conseguente illegittimo accertamento della violazione dei limiti di velocita’ operata mediante l’uso di una apparecchiatura non consentita.

11. – Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – in quanto dall’accoglimento del ricorso deriva logicamente il giudizio di fondatezza dei motivi posti a base dell’opposizione avverso il verbale di contestazione in questione – e’ consentito in questa sede pronunciare nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ed accogliere l’originaria opposizione.

12. – Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.

LA CORTE accoglie il ricorso principale, rigetta l’incidentale. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito annulla la sanzione amministrativa irrogata. Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in 300,00 Euro per onorari e 100,00 Euro per spese per il giudizio di merito, nonche’ in 400,00 Euro per onorari e 200,00 Euro per le spese del giudizio di legittimita’, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 21 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA