Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7872 del 20/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7872 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 5622-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

PICCIUTO DINO, PICCIUTO AURELIO, PICCIUTO CARMINE
SALVATORE, RICCIUTO GIOVANNI, OASI DEL PANE DEI FLLI
PICCIUTO G & C SNC, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati
in ROMA VIA YSER 8, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 20/04/2016

VITTORIO

MARTELLINI,

rappresentati

e

difesi

dall’avvocato LOREDANA PAGNOZZI, giusta delega in
calce;
controricorrenti

avverso la sentenza n. 44/2010 della COMM.TRIB.REG. di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/12/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
udito per il ricorrente l’avvocato GALLUZZO GIANNA,
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l’avvocato MARTELLINI VITTORIO
per delega avvocato PAGNOZZI LOREDANA, che ha chiesto
il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

NAPOLI, depositata il 05/02/2010;

N. R.G. 5622/2011
RITENUTO IN FATTO
A seguito di verifica fiscale eseguita nei confronti della società Oasi
del Pane dei F.11i Picciuto s.n.c., l’Agenzia delle Entrate di Napoli
emetteva per l’anno di imposta 2003 distinti avvisi di accertamento con i
quali determinava maggiori ricavi derivanti dalla vendita di prodotti di
panetteria per euro 31.696 , contestando alla società le maggiori imposte

in proporzione delle rispettive quote sociali.
Avverso gli avvisi di accertamento la società ed i soci Picciuto Aurelio,
Picciuto Dino, Picciuto Carmine e Picciuto Giovanni proponevano distinti
ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di Benevento che, previa
riunione, con sentenza n.285 del 2007 li accoglieva.
Contro la sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla
Commissione tributaria regionale di Napoli che lo rigettava con sentenza
del 5.2.2010, ritenendo non condivisibile il criterio di calcolo adottato
dall’Ufficio e reputando più verosimile il criterio di calcolo seguito dalla
società ricorrente.
Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso
deducendo, quale unico motivo, l’insufficiente motivazione intorno ad un
punto decisivo della controversia in relazione all’art.360 n.5 cod.proc.civ.
La società ed i soci resistono con controricorso.
Il Collegio dispone la motivazione semplificata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. Il giudizio di non condivisione dei criteri di calcolo
dei ricavi adottati dall’Ufficio, e di maggiore verosimiglianza dei calcoli
eseguiti dalla società, si esaurisce in una motivazione tautologica che non
dà contezza del ragionamento seguito dal giudice di appello per affermare
l’infondatezza della ricostruzione dei ricavi esposta nell’avviso di
accertamento e ribadita dall’Ufficio nell’atto di appello. Il vizio di carenza
di motivazione è accompagnato dalla erronea indicazione dei dati
ricostruiti dall’Ufficio ( kg 11.591 di farina per pizze, dolci e rustici in
luogo di kg.29.877 di impasto; prezzo unitario di euro 3,15 al kg in luogo
del prezzo di euro 3,50 al lordo di Iva) che accentuano ulteriormente il
carattere deficitario della motivazione.

5L\

1

Iva ed Irap ed ai singoli soci maggior reddito di partecipazionef)ifini Irpef

La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo
giudizio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa
composizione.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo
giudizio, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della

Così deciso il 17.12.2015.

Campania.

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