Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7871 del 20/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7871 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 7967-2010 proposto da:
FLLI DI GIACOMO di DI GIACOMO ALFREDO SAS, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA OTTAVIANO 42, presso lo studio
dell’avvocato BRUNO LO GIUDICE, rappresentato e difeso
dall’avvocato MICHELE DT FIORE, giusta delega a
2015

margine;
– ricorrente –

3910

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 5/2009 della COMM.TRIB.REG. di

Data pubblicazione: 20/04/2016

NAPOLI, depositata il 26/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/12/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del I ° motivo assorbito il 2°.

Generale Dott. IMMACOLATA ZENO, che ha concluso per

N.R.G.7967/2010
RITENUTO IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate di Napoli emetteva nei confronti della società F.11i Di
Giacomo srl un avviso di recupero del credito di imposta utilizzato nell’anno
2002, concesso a norma dell’art.8 legge n.388 del 2000 in relazione ad
investimenti in aree svantaggiate. L’agevolazione fiscale era disconosciuta
perché dalla fattura n.10 del 30.4.2001 risultava che l’investimento era stato
avviato prima del 13.3.2001, data di approvazione del regime di agevolazione

Contro l’avviso di accertamento la società proponeva ricorso, accolto dalla
Commissione tributaria provinciale di Napoli con sentenza del 27.3.2007.
Contro la sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla
Commissione tributaria regionale di Napoli che con sentenza del 26.1.2009 lo
accoglieva, riformando la decisione di primo grado sul rilievo che risultava
provato l’avvio dell’investimento in data antecedente al 13.3.2001.
Avverso la sentenza di appello la società F.11i Di Giacomo propone ricorso
per i seguenti motivi:1) illegittimità della sentenza per violazione dell’art.327
cod.proc.civ., non avendo rilevato l’inammissibilità dell’atto di appello presentato
oltre il termine lungo di impugnazione ; 2) erroneo riferimento agli investimenti
effettuati successivamente alla data del 13.3.2001.
L’Agenzia delle Entrate non ha depositato controricorso.
Il Collegio dispone la motivazione semplificata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è fondato. La sentenza della Commissione tributaria
provinciale è stata depositata il 27.3.2007 ( data indicata nella stessa sentenza
della Commissione tributaria regionale); il termine lungo di impugnazione (un
anno + 46 giorni) scadeva il giorno festivo 11.5.2008, prorogato al successivo
giorno di lunedì 12.5.2008; dalla documentazione in atti risulta che l’appello
della Agenzia delle Entrate è stato proposto mediante spedizione a mezzo posta
recante la data del 13.5.2008.
La tardività dell’atto di appello determina la nullità del giudizio di secondo
grado. La sentenza impugnata deve essere cassata e le spese regolate come da
dispositivo.
2.11 secondo motivo è assorbito.
P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa
senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara la nullità del giudizio di appello.

1

da parte della Commissione delle Comunità Europee.

Condanna l’Agenzia delle Entrate ■

al rimborso delle spese liquidate in euro

Così deciso il 17.12.2015.

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