Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7870 del 16/04/2020

Cassazione civile sez. I, 16/04/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 16/04/2020), n.7870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 159/2019 proposto da:

J.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MENGHINI MARIO

n. 21, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE PORFILIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CHIARA COSTAGLIOLA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2225/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 01/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;

udito il P.G., in persona del sostituto Dott. IGNAZIO PATRONE, il

quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso del D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 19, J.A., cittadino del (OMISSIS), impugnava il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona con il quale era stata rigettata la sua richiesta volta ad ottenere, in via principale, lo status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria ed in ulteriore subordine il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. A sostegno dell’istanza il ricorrente deduceva di essere fuggito dal Gambia, ove svolgeva la professione di elettricista, a causa della grave povertà del Paese e della necessità di sostenere economicamente la propria famiglia.

Si costituiva il Ministero dell’Interno resistendo al ricorso ed invocandone il rigetto.

Con ordinanza del 30.1.2017 il Tribunale di L’Aquila rigettava l’opposizione ritenendo che il richiedente avesse deciso di abbandonare il proprio Paese per motivazioni economiche. Il primo giudice affermava infatti che lo stesso J. aveva dichiarato di avere ancora in Gambia tutta la propria famiglia, che viveva agiatamente dato che suo padre faceva il camionista e la madre lavorava la terra di proprietà della famiglia, e che non sussisteva alcuna ragione ostativa ad un suo rientro in patria.

Avverso tale decisione interponeva appello l’odierno ricorrente, affidandosi a due motivi di gravame, con i quali censurava in particolare la mancata concessione della protezione sussidiaria e della tutela umanitaria.

Il Ministero dell’Interno non si costituiva in seconde cure.

La Corte di Appello di L’Aquila, con la sentenza oggi impugnata, n. 2225/2018, respingeva l’impugnazione.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto J.A. affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato la domanda di protezione umanitaria formulata in subordine dal richiedente. La necessità di allontanarsi dal paese di origine per trovare lavoro, unitamente alla condizione di incertezza esistente in Gambia, avrebbero dovuto indurre il giudice di merito ad optare per la concessione della forma di protezione residuale invocata dal richiedente.

La censura è infondata.

Dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 2) risulta infatti che lo J. “… aveva riferito alla C.T. di essersi allontanato dal Gambia esclusivamente per motivi economici, lavorando come elettricista e ricevendo uno stipendio precario; che in Gambia era rimasta tutta la sua famiglia che viveva agiatamente, dato che il padre faceva il camionista e la madre lavorava la terra di proprietà familiare, come i suoi fratelli (tre fratelli e tre sorelle); che era in contatto con i suoi familiari che non gli riferivano alcuna avversità o preoccupazione; che non aveva alcun problema a rientrare nel Paese di origine, ma che preferiva rimanere in Italia, in quanto in Gambia non era semplice trovare lavoro”. Tale statuizione, non specificamente censurata dal ricorrente, evidenzia che la sua decisione di abbandonare il Gambia è stata ispirata esclusivamente a motivazioni economiche, che come tali non possono rilevare ai fini della concessione di alcuna forma di protezione. Il desiderio del migrante di trovare, all’estero, un lavoro più stabile e meglio retribuito rispetto a quello svolto in patria, infatti, pur essendo pienamente comprensibile, non vale a costituire la condizione di vulnerabilità prevista dalla normativa per il riconoscimento della tutela per motivi umanitari.

Nè appare rilevante, ai fini del riconoscimento della predetta protezione, la condizione interna del Gambia, posto che la Corte territoriale ha motivatamente escluso l’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata valorizzando la circostanza che l’ex dittatore Y.J., che inizialmente aveva rifiutato di accettare l’esito delle elezioni presidenziali di fine 2016 che lo avevano visto sconfitto, ha in seguito accettato il responso delle urne consentendo il passaggio del potere nelle mani del presidente neoeletto A.B., anche a seguito dell’intervento militare di alcuni Paesi confinanti che aveva messo fine alle violenze verificatesi in occasione delle predette consultazioni elettorali. Il ricorrente non propone neppure una lettura alternativa degli eventi, limitandosi ad affermare che “… la situazione attuale in Gambia, pur avendo subito miglioramenti non si può ritenere stabilizzata posto che dalla documentazione prodotta e dalla copiosa giurisprudenza di merito depositata vengono riconosciute esistenti gli elementi del riconoscimento della protezione umanitaria” (cfr. pag. 6 del ricorso). Tuttavia la Corte territoriale ha avuto cura di dare atto (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata) che i precedenti giurisprudenziali che avevano accordato la protezione sussidiaria -non umanitaria, quindi – a cittadini gambiani si collocavano temporalmente tutti in prossimità degli eventi di fine 2016 ed inizio 2017, quando cioè “… si era sfiorato il conflitto armato (anche a seguito dell’invio di messi ed esercito da parte di alcuni paesi dell’Ecowas, in primis il Senegal)”. Secondo la Corte aquilana, a distanza di un anno e mezzo dagli eventi di cui anzidetto “… l’auspicata stabilizzazione deve ora… ritenersi conseguita, sicchè debbono ritenersi non più attuali per i provenienti dal Gambia le condizioni per il riconoscimento della forma di protezione internazionale in disamina”. L’affermazione, valida certamente per la protezione sussidiaria, vale a fortiori per la concessione della tutela umanitaria, in relazione alla quale, peraltro, la Corte di Appello ha ritenuto l’insussistenza delle condizioni di vulnerabilità previste dalla legge (cfr. pag. 8 della sentenza). In relazione a detti presupposti, in particolare, non rileva – a differenza di quanto affermato dal ricorrente: cfr. pag. 8 e 9 del ricorso – il percorso di inserimento lavorativo in Italia, in quanto la vulnerabilità va sempre riferita alla condizione individuale del richiedente la protezione umanitaria e non può mai risolversi in una generica richiesta di considerazione delle diverse condizioni di vita esistenti, rispettivamente, in Italia e nel Paese di provenienza. Se infatti è vero che, ai fini della concessione o del diniego della protezione umanitaria, è necessario prendere le mosse dalla considerazione della situazione interna del Paese di origine del richiedente la protezione umanitaria, tuttavia va ribadito che “Non è sufficiente l’allegazione di un’esistenza migliore nel paese di accoglienza, sotto il profilo del radicamento affettivo, sociale e/o lavorativo, indicandone genericamente la carenza nel paese d’origine, ma è necessaria una valutazione comparativa che consenta, in concreto, di verificare che ci si è allontanati da una condizione di vulnerabilità effettiva, sotto il profilo specifico della violazione o dell’impedimento all’esercizio dei diritti umani inalienabili. Solo all’interno di questa puntuale indagine comparativa può ed anzi deve essere valutata, come fattore di rilievo concorrente, l’effettività dell’inserimento sociale e lavorativo e/o la significatività dei legami personali e familiari in base alla loro durata nel tempo e stabilità. L’accertamento della situazione oggettiva del Paese d’origine e della condizione soggettiva del richiedente in quel contesto, alla luce delle peculiarità della sua vicenda personale costituiscono il punto di partenza ineludibile dell’accertamento da compiere. (cfr. Cass. n. 420/2012, n. 359/2013, n. 15756/2013). E’ necessaria, pertanto, una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all’esito di tale giudizio comparativo, risulti un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298, in motivazione, pagg. 9 e 10).

Nel caso di specie il ricorrente non ha allegato alcuna circostanza specifica a sostegno della sua pretesa condizione di vulnerabilità, nè con riguardo alla sua vita privata, personale e familiare, in Italia comparata alla sua situazione personale nel Paese di provenienza (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 9304 del 03/04/2019, Rv. 653700; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13079 del 15/05/2019, Rv. 654164) o nel Paese di transito (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13096 del 15/05/2019, Rv. 653885), nè con riferimento al rischio di essere sottoposto, nel suo Paese, a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (circostanza che potrebbe, in astratto, rilevare anche in presenza della causa ostativa per reati gravi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 10 e 16: cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5358 del 22/02/2019, Rv. 652731).

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorrente è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, non sussistono i presupposti per il versamento, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, salvo revoca del beneficio.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del Ministero controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100 oltre rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2020

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