Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 787 del 19/01/2010

Cassazione civile sez. I, 19/01/2010, (ud. 01/07/2009, dep. 19/01/2010), n.787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31188/2006 proposto da:

C.S. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso l’avvocato ANTONUCCI Arturo, che la

rappresenta difende unitamente all’avvocato BOSCARATO MAURIZIO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G.;

– intimato –

sul ricorso 377/2007 proposto da:

A.G. (c.f. (OMISSIS)), in proprio,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 2, presso

l’avvocato TERRA MASSIMO, rappresentato e difeso da se medesimo

nonchè dall’avvocato ZANNOTTA SALVATORE, giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.S. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso l’avvocato ANTONUCCI ARTURO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BOSCARATO MAURIZIO,

giusta procura in calce al ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 331/2006 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 26/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

01/07/2009 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato ARTURO ANTONUCCI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale il rigetto dell’incidentale;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

A.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale l’accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e per il rigetto dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza non definitiva in data (OMISSIS), il Tribunale di Ancona dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra A.G. e C.S.. Con sentenza definitiva in data 24/2/2 005, il medesimo Tribunale poneva a carico dell’ A. assegno mensile ai Euro 300,00 a favore della moglie; rigettava la domanda di questo di assegnazione della casa coniugale.

Avverso tale sentenza proponevano distinti appelli tanto l’ A. che la C.. Lamentava il marito che era stato posto a suo carico assegno di divorzio, senza che la moglie l’avesse richiesto e che, comunque considerate le condizioni economiche delle parti, nessun assegno doveva essergli imposto. Insisteva nella domanda di assegnazione a sè della casa coniugale.

La C. chiedeva elevarsi l’importo dell’assegno a suo favore.

La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza 17-26/5/2006, rideterminava l’assegno per la C. in L. 1.000.000 (Euro 516,46), confermando nel resto la sentenza del Tribunale. Precisava la Corte di merito che la domanda al riguardo della C. era tardiva, non essendo stata formulata in sede di costituzione in giudizio, in primo grado, nè proposta, ancorchè implicitamente, nel primo atto difensivo, ma solo introdotta in sede di precisazione delle conclusioni; aggiungeva la Corte che la controparte A. aveva accettato il controddittorio, chiedendo la determinazione dell’assegno in misura non superiore a L. 1.000.000, come stabilito nel provvedimento presidenziale, e riconosceva, entro tali limiti, l’assegno.

Ricorre per cassazione la C., sulla base di cinque motivi.

Resiste, con controricorso, l’ A. che pure propone ricorso incidentale, sulla base di due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 99 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, con riferimento alla mancata individuazione di tempestiva domanda di assegno di divorzio.

Il motivo è fondato e va accolto.

La stessa pronuncia impugnata riconosce che in comparsa di costituzione (anteriore all’udienza presidenziale), la C. chiedeva assegno per sè, con integrazione di quanto concordato in sede di separazione consensuale, ove il Presidente ritenesse di emanare provvedimenti temporanei ed urgenti: evidente è quindi la richiesta di assegno di divorzio, fin dal primo documento difensivo, e non una richiesta “medio tempore”, come sostiene la pronuncia impugnata.

L’accoglimento del primo motivo ha carattere assorbente rispetto al secondo e al terzo motivo, con i quali la C. sostiene che anche l’ A. aveva richiesto al giudice di determinare l’eventuale assegno di divorzio a favore della C. e che una successiva “rinuncia” dell’ A. doveva ritenersi tardiva.

Con il quarto motivo, la C. lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, là dove la pronuncia sostiene che l’assegno di Euro 1.000.000, stabilito con provvedimento presidenziale, è da ritenere conforme a giustizia, considerate le condizioni economiche delle parti.

Il motivo è fondato.

L’affermazione del giudice a quo circa la “conformità a giustizia” dell’importo dell’assegno, è del tutto apodittica, indeterminata e svincolata dell’analisi dei presupposti di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6.

Con il quinto motivo, la C. lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 99 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, con riferimento alla mancata individuazione, nella sentenza impugnata, della domanda della ricorrente stessa volta a rivendicare un diritto reale (o comunque non soggetto a scadenza) di abitazione nella casa ex coniugale.

Il motivo va rigettato siccome infondato. Con motivazione adeguata e non illogica, e senza incorrere in violazione alcuna di legge, il giudice a quo precisa che nessuna domanda è stata proposta dalla C., nel corso del giudizio di primo grado, circa la sussistenza, in capo ad essa, di un diritto reale sulla casa coniugale, a lei assegnata in sede di separazione; essa si era limitata a “riservare” eventuale domanda al riguardo, senza mai sciogliere tale riserva.

Quanto al ricorso incidentale dell’ A., esso va rigettato.

I due motivi possono essere trattati congiuntamente, perchè strettamente collegati.

Si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 99 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, sia sulla mancata individuazione della domanda dell’ A. circa la permanenza dell’assegnazione della casa coniugale alla C. fino all’autosufficienza economica del figlio con lei convivente, sia circa l’asserita tardività della domanda di assegnazione a sè della casa coniugale.

Con motivazione adeguata e non illogica (e senza incorrere in violazione alcuna di legge) il giudice a quo riconosceva bensì (a differenza di quanto sostiene il ricorrente incidentale) che l’ A. aveva richiesto, nel ricorso introduttivo, la conferma della permanenza della C. nella casa coniugale fino all’autosufficienza economica del figlio, ma che la domanda sull’assegnazione a sè della casa coniugale (che presupponeva peraltro la delibazione sulla natura del diritto in capo alla C.) era stata formulata tardivamente con comparsa di costituzione (OMISSIS), davanti all’istruttore. La domanda doveva necessariamente formularsi nel ricorso introduttivo. Nella specie, quella formulata con comparsa di costituzione era del tutto nuova ed autonoma, e non una precisazione o modifica di domanda già precedentemente formulata ai sensi dell’art. 183 c.p.c..

Dunque ben ha fatto il giudice a quo, in mancanza di domanda della C., e considerata la tardività di quella dell’ A., a non pronunciarsi in ordine al regime giuridico della casa coniugale.

Va dunque rigettato il ricorso incidentale.

Va, conclusivamente, cassata, nei limiti delle censure accolte, la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione, che si atterrà a quanto indicato nella presente motivazione, con riferimento all’accoglimento dei motivi primo e quarto del ricorso principale. Il giudice a quo pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo e quarto motivo del ricorso principale, dichiarando assorbito il terzo e il secondo, rigetta il quinto e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata, nei limiti delle censure accolte e rinvia alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, il 1 luglio 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA