Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 787 del 16/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 787 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

ORDINANZA
sul ricorso 25466-2011 proposto da:
F.LLI AUGUSTI SNC 02204490920 in persona dell’amministratore unico e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA A.
MANCINI 4, presso lo studio dell’avvocato CECINELLI GUIDO, rappresentata e
difesa dagli avvocati SPINAS EMANUELE, ERNESTO PACINI, giusta procura alle
liti in calce al ricorso;
– ricorrente contro
INVESTIMENTI MEDITERRANEI SRL (già Valbuger di Mario Valtellino e C. Sas) in
persona dell’amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PORTUENSE 104, presso la sig.ra ANTONIA DE ANGELIS, rappresentata e difesa
dall’avvocato CORNAGLIA ANDREA, giusta delega a margine del controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 41/2011 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del
21.1.2011, depositata il 07/02/2011;
1

Data pubblicazione: 16/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Doti SERGIO DEL CORE.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 26 novembre 2012, la
seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

s.n.c. aveva chiesto la condanna della committente Valburgher di Mario Valtellino e C.
s.a.s. , ora Investimenti Mediterranei s.r.1., al pagamento delle somme dovute per il nolo
di ponteggi utilizzati per l’esecuzione di lavori edili oggetto dell’appalto relativamente al
periodo 26 maggio 1999/3 luglio 2000, data in cui erano stati restituiti, assumendo che le
somme pattuite per il nolo erano state versate soltanto fino al 25 maggio 1999 come da
fattura n. 23 del 14 giugno 1999. La decisione era confermata in sede di gravame sul
rilievo che l’ateci*ce no-aveva assolto l’onere della prova ad essa incombente circa il
numero e il modello dei puntelli né l’effettivo ingombro del ponteggio lasciati in cantiere
al termine dell’appalto.
Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi la F.11i Augusti s.n.c.
Ha resistito l’intimata.
2. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 376, 380 bis e
375 cod.proc.civ., essendo manifestamente infondato.
Il primo motivo lamenta la violazione dei principi sulla ripartizione in materia di onere
della prova nel caso in cui il creditore agisca per l’adempimento della prestazione dovuta.
Il secondo motivo denuncia i vizi di motivazione in cui sarebbe incorsa la sentenza
impugnata laddove aveva ritenuto non assolto l’onere probatorio da parte dell’attrice,
tenuto conto che il numero di ponteggi poteva essere facilmente determinato
considerando quelli necessari per eseguire le opere oggetto dell’appalto; sulla base delle
nozioni di comune esperienza era possibile stabilire il numero dei ponteggi utilizzati
mentre era censurabile per le considerazioni formulate la consulenza tecnica d’ufficio.
I motivi, che per la stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono
infondati.
2

“1. Il Tribunale di Cagliari rigettava la domanda con la quale l’appaltatrice F.11i Augusti

Il riferimento alla violazione dell’art. 2697 cod.civ. e ai principi elaborati sull’onere della
prova a carico del creditore che agisce per l’adempimento appare fuori luogo, posto la
sentenza ha ritenuto non provato proprio il fatto costitutivo della pretesa azionata
dall’attrice ovvero il numero e il modello dei ponteggi utilizzati per l’esecuzione dei
lavori. Ed invero, la sentenza ha ritenuto, alla stregua di quanto accertato dal consulente,

puntelli né l’effettivo ingombro del ponteggio. La dichiarazione del rappresentante legale
circa i puntelli acquistati è stata ritenuta inconferente, posto che il medesimo aveva
precisato di non conoscere quanti punteggi erano stati lasciati nell’immobile de quo.
Orbene, premesso che in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al
principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116
cod.proc.dv. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di
motivazione di cui all’art. 360, primo comma, numero 5), cod.proc.civ. (Cass.
14267/2006), deve escludersi tale vizio dovendo qui considerarsi che lo stesso deve
consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve risultare ed essere
verificato in base al solo

esame del contenuto del provvedimento impugnato e non può

risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali
compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe
dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell’art. 360 n. 5 citato, la (dedotta) erroneità della
decisione non può basarsi — come nella specie — su una difforme valutazione delle
risultanze processvali che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del ),
materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell’ambito degli accertamenti
riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione che
nonpuò esaminare e valutare gli atti processuali.
P.Q.M.
Il ricorso deve essere rigettato”.
Rilevato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui
sopra, nei riguardi della quale la memoria depositata nell’interesse della ricorrente non
aggiunge argomenti idonei a modificarne l’impianto motivazionale;

3

che gli elementi offerti non avevano consentito di determinare il numero, il modello dei

Che pertanto il ricorso deve essere rigettato e che le spese del presente giudizio, che
vengono liquidate come da dispositivo, devono, in applicazione del principio della
soccombenza, essere poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente

agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile —2, il 6 giugno
2013.

giudizio, che liquida in complessivi euro 2700,00, di cui curo 200,00 per esborsi, oltre

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