Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 787 del 14/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/01/2011, (ud. 18/11/2010, dep. 14/01/2011), n.787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24610/2006 proposto da:

RAI SPA, RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ALBANIA, 10, presso lo

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO PARAMETRICA LEGAL, rappresentato e difeso

dall’avvocato LATTANZI Sandro, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la decisione n. 8055/2005 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

ROMA, depositata l’11/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/11/2010 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito per il ricorrente l’Avvocato LATTANZI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Centrale, con decisione 11 ottobre 2005 ha ritenuto legittimo il recupero a tassazione à fini IRPEG-ILOR, nei confronti della RAI-Radio Televisione Italiana per l’annualità 1975, della somma di L. 397.222.936= indicata dalla contribuente come “sopravvenienze passive. Accertamenti inadeguati (spese di competenza)”, senza aver mai documentato nel corso del giudizio a quali periodi di imposta tali asserite perdite di riferissero.

La RAI chiede la cassazione di tale decisione sulla base di due motivi.

L’Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè difetto di motivazione della sentenza impugnata, che avrebbe violato il principio di corrispondenza fra il richiesto e il pronunciato, omettendo di pronunciare sulla eccezione della ricorrente rivolta a denunciare l’ampliamento del petitum da parte dell’Ufficio, che avrebbe introdotte in causa un nuovo tema di indagine.

Il motivo e inammissibile per difetto di autosufficienza.

Non si comprende infatti come e in quale atto processuale sarebbe stata ampliata la pretesa dell’Ufficio, che, per quanto risulta dalla sentenza impugnata, verteva soltanto sul recupero a tassazione di una posta non documentata.

Col secondo motivo si denuncia violazione del D.P.R. n. 597 del 1973, artt. 57 e 74, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 66, comma 2 e art. 75 (T.U.I.R.), nonchè vizio di motivazione della sentenza impugnata, che avrebbe ignorato la documentazione idonea a comprovare l’addebito nel 1975 di maggiori costi rispetto a quelli stanziati nei ratei del 1974, all’epoca non integralmente determinabili, e quindi riportabili nell’anno successivo, come consentito dal D.P.R. n. 597 del 1973, art. 74.

I giudici di merito avrebbero dunque errato nel non aver riconosciuto che la società ricorrente aveva già prodotto la documentazione amministrativo-contabile disponibile, cioè quella che aveva supportato il bilancio annuale, cosi esaurendo ogni onere probatorio, mentre l’Ufficio avrebbe dovuto argomentare in ordine al “perchè” della ripresa a tassazione.

Tale motivo, che presenta profili di inammissibilità, e infondato.

Non poteva essere infatti nella specie censurata per vizio di motivazione una sentenza della Commissione Tributaria Centrale, pronunciata anteriormente alla modifica di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 (che ha esteso al vizio motivazionale i motivi di impugnazione di decisioni fino ad allora impugnabili soltanto per violazione di legge), modifica decorrente dalla sua entrata in vigore (marzo 2006) come disposto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27; il ricorso in oggetto proposto nei confronti di una decisione della Commissione Centrale depositata nel 2005, era dunque ancora disciplinato dal regime processuale tributario previgente di cui al D.P.R. n. 636 del 1972, à sensi del quale le decisioni della Commissione Centrale erano impugnabili soltanto per violazione di legge ex art. 111 Cost..

Per quanto attiene invece alla documentazione che la ricorrente afferma di aver prodotto – senza peraltro indicare i grado processuale nel quale tale produzione sarebbe avvenuta – la Commissione centrale, che riporta le poche parole addotte dalla Rai a giustificazione della posta passiva in oggetto, l’ha evidentemente ritenuta insufficiente a provare la tesi della contribuente, cui esclusivamente incombeva l’onere di dimostrare la deducibilità di quei costi (Cass. 11514/2001; 11240/2002; 4554/2010).

In ogni caso, ove effettivamente sussistesse l’errore della Commissione Centrale in ordine alla mancata valutazione di dati evidenti, il vizio sarebbe revocatorio, e non rilevabile in questa sede.

Consegue l’integrale rigetto del ricorso, con addebito delle spese nei confronti della ricorrente, liquidate in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente nelle spese che liquida in complessivi Euro 6.200,00 di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre spese od accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

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