Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7869 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/03/2017, (ud. 27/10/2016, dep.28/03/2017),  n. 7869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8577-2014 proposto da:

NUOVA REM SRL, in persona degli Amministratori e legali

rappresentanti p.t., elettivamente domiiciliati in ROMA, VIA TIRSO

26, presso lo studio dell’avvocato PIETRO BORIA, che la rappresenta

e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore della Giunta

Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO

COLONNA 27, presso lo studio dell’avv. TIZIANA CIOTOLA da cui è

rappresentata e difesa giusta procura speciale a margine del

controricorso;

LOCHI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio

dell’avv. PASQUALE VARI’ da cui è rappresentata e difesa

congiuntamente all’Avv.to DONATO D’ANGELO giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

BNL FONDI IMMOBILIARI SGR SPA, COMUNE DI ROMA (OMISSIS), GEPRA LAZIO,

COMUNIONE ASL LAZIO, DOMIZIANA SRL, ROMEO GESTIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 851/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato FRANCESCO ODOARDI per delega;

udito l’Avvocato PASQUALE VARI’;

udito l’Avvocato DONATO D’ANGELO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 12/2/2013 la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento del gravame interposto dalla società Bnl Fondi Immobiliari S.g.r.p.a. (in qualità di gestore D.Lgs. n. 58 del 1998, ex art. 36 del Fondo Lazio-Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso) e in conseguente totale riforma della pronunzia Trib. Roma n. 18061 del 2007, ha rigettato la domanda nei confronti della medesima originariamente proposta dalla società Nuova Rem s.r.l. di voltura del contratto di locazione dell’immobile sito in (OMISSIS), e di accertamento del diritto di opzione L.R. Lazio n. 29 del 2003, ex art. 18 per l’acquisto del bene immobile condotto in affitto al prezzo base d’asta fissato dall’Esperto indipendente.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Nuova Rem s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con separati controricorsi la Regione Lazio e la società Lochi s.r.l.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” della L. n. 392 del 1978, art. 36, art. 1591 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che con l’azienda ha acquisito anche il diritto di opzione, e che in caso di affitto o cessione di azienda esercitata nell’immobile condotto in locazione dal titolare dell’azienda il trasferimento del diritto di godimento dell’immobile costituisce un effetto naturale del trasferimento dell’azienda e non un effetto negoziale per la cui produzione occorra pure un distinto negozio di cessione del rapporto locatizio.

Con il 2 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” della L.R. n. 18 del 1994 e della L.R. n. 29 del 2003, art. 18 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che erroneamente la corte di merito non le ha riconosciuto la titolarità del diritto di opzione in argomento, giacchè in caso di dismissione del patrimonio immobiliare gli intestatari di contratti di locazione anche disdettati o scaduti sono altresì titolari di tale diritto.

Con il 3^ motivo denunzia “incongrua, lacunosa e/o contraddittoria” motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 4 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 183 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che è possibile per le parti “precisare o modificare” la domanda.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto osservato, con particolare riferimento al 1 motivo, che il medesimo si appalesa invero privo di correlazione con la motivazione della sentenza, non avendo la corte di merito esaminato la questione concernente il diritto di prelazione stante l’emessa decisione in rito in ragione della ravvisata novità della questione “rispetto a quanto richiesto dalla Nuova Rem s.r.l. nell’atto introduttivo del giudizio in cui aveva chiesto che la Domiziana s.r.l. fosse condannata a consegnarle l’azienda che le aveva venduto ed a farle ottenere la voltura del contratto di locazione dell’immobile, con le relative utenze”.

Deve per altro verso porsi in rilievo come in esplicazione dei propri poteri la corte di merito ha accertato che del contratto di locazione de quo l’odierna ricorrente non sia invero mai divenuta parte, stante l’avvenuta relativa cessione allorquando esso era “non più in vigore” (“contrariamente a quanto accertato dal tribunale, è sufficiente la lettura dell’atto con cui la Domiziana s.r.l. ha ceduto l’azienda alla Nuova Rem s.r.l. per rilevare che, proprio in quella sede, le parti si sono date atto che il contratto di locazione di cui la Domiziana s.r.l. era titolare era scaduto ed il prezzo dell’azienda era stato determinato tenendo conto della pendenza dello sfratto esecutivo”, sicchè “se ne ricava agevolmente che la Domiziana s.r.l. non ha potuto cedere alla Nuova Rem s.r.l. il contratto di locazione “de quo””, e “la stipula in data (OMISSIS) del nuovo contratto di locazione tra la Domiziana s.r.l. e la Comunione delle Asl Lazio, essendo intervenuta successivamente alla predetta cessione, non può determinare in favore della Nuova REM s.r.l. gli effetti previsti dalla L. n. 392 del 1978, art. 36”), tanto è vero che l’oblata società Domiziana s.r.l. ha in effetti esercitato l’opzione, pur non essendo poi andato a buon fine l’acquisto in ragione della sua morosità.

La Corte di merito ha altresì posto in rilievo l’impossibilità nella specie di riconoscersi in contrario rilevo ad altri e diversi elementi e circostanze (“Nè il pagamento dei canoni di locazione effettuato dalla Nuova REM s.r.l., nell’ambito del giudizio di convalida di sfratto per morosità azionato dalla parte locatrice nei confronti della Domiziana s.r.l. può in alcun modo consentire di ritenere che la Nuova REM s.r.l. sia divenuta conduttrice dell’immobile, poichè risulta acclarato che anche nella sentenza che ha definito quel giudizio – in cui pure la Nuova REM s.r.l. è intervenuta – è stato escluso che la Domiziana s.r.l. avesse ceduto il contratto di locazione con la cessione dell’azienda, proprio perchè non più vigente. Erra, pertanto, il Tribunale nel ritenere che la BNL, nell’ambito del giudizio di sfratto, con il comportamento concludente consistito nell’accettazione del pagamento dei canoni da parte di Nuova REM s.r.l. (a sanatoria della morosità), ha riconosciuto a questa la veste di conduttrice. Lo stesso dicasi per l’eventualità che, come afferma il Tribunale, la Domiziana s.r.l. avesse consegnato l’azienda alla Nuova REM s.r.l. con scrittura del (OMISSIS), peraltro non rinvenuta in atti”).

Va ancora sottolineato che al 2 motivo il vizio di motivazione risulta dalla ricorrente inammissibilmente dedotto al di là dei limiti consentiti (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), giacchè alla stregua della vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel caso ratione termporis applicabile, il vizio di motivazione denunciabile con ricorso per cassazione si sostanzia solamente nell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche l’insufficienza o lacunosità e la incongruenza o contraddittorietà della motivazione (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, da ultimo, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Con particolare riferimento al 4 motivo va infine osservato che esso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare all'”atto di citazione”, alle “memorie difensive (successive all’evento) ex art. 183 c.p.c., comma 5 (vecchio testo)”, alla sentenza del giudice di prime cure) limitandosi a meramente riprodurli nel ricorso senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni della ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuno dei controricorrenti Regione Lazio e società Lochi s.r.l., seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 20.200,00, di cui Euro 20.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società Lochi s.r.l.; e in complessivi Euro 15.200,00, di cui Euro 15.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente Regione Lazio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2017

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