Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7869 del 20/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7869 Anno 2016
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

SENTENZA

sul ricorso 4009-2012 proposto da:
EKIP TOSCANA SRL in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
CORSO ITALIA 97, presso lo studio dell’avvocato FLAVIO
DE BATTISTA, rappresentato e difeso dall’avvocato
ALESSANDRO MARIANI giusta delega a margine;
– ricorrente –

2015
3876

contro

ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA, COMUNE DI CAPANNORI,
COMUNE DI CAPANNORI UFFICIO TIA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 122/2010 della COMM.TRIB.REG.

Data pubblicazione: 20/04/2016

di FIRENZE, depositata il 15/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/12/2015 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’inammissibilità del ricorso.

Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per

R.G.N.

Svolgimento del processo

4009/12

La Ascit — Servizi Ambientali S.p.A. (di seguito, per brevità, Ascit S.p.A.),
che gestisce per conto del Comune di Capannori il servizio di gestione dei
rifiuti urbani, notificò alla società Ekip S.r.l. avvisi di accertamento per TIA
(tariffa d’igiene ambientale) dovuta per gli anni dal 2001 al 2006, riguardo a

Avverso gli atti impositivi la contribuente propose separati ricorsi dinanzi alla
CTP di Lucca, contestando l’accertamento, sia in ordine alle modalità (non
essendo stato preceduto l’accertamento da accesso in loco), sia in ordine al
contenuto, non avendo esso tenuto conto, a dire della contribuente,
dell’effettiva destinazione delle aree aziendali, nonché dell’effettiva
produzione, o meno, di rifiuti urbani o assimilati, nonché del fatto che vi
fosse, o meno, autorizzazione o convenzione per lo smaltimento dei rifiuti
speciali.
I giudizi, previa loro riunione, furono decisi dalla CTP di Lucca con sentenza
di rigetto dei ricorsi proposti dalla contribuente.
Quest’ultima appellò detta pronuncia dinanzi alla CTR della Toscana, che,
con sentenza n. 122/24/10, depositata il 15 dicembre 2010, rigettò l’appello.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la contribuente in forza di due
motivi.
La causa proviene da rinvio a nuovo ruolo disposto alla scorsa udienza del 5
febbraio 2015 affinché la ricorrente provvedesse alla rinnovazione della
notifica del ricorso nei confronti della Ascit S.p.A., ritenuta nulla.
Gli intimati Comune di Capannori e Ascit S.p.A. non hanno svolto difese.
Motivi della decisione

1

stabilimento industriale indicato in atti.

1. Premessa una generica contestazione della legittimità dell’esercizio di un
vero e proprio potere impositivo da parte dell’ente affidatario di compiti di
gestione del servizio e riscossione del relativo tributo, con il primo motivo la
ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione del decreto legislativo
507/93 art. 62 anche in relazione al decreto legislativo 22/97 art. 21 ed al

360 n. 3 c.p.c.”, lamentando come erronea in diritto la decisione impugnata

che aveva onerato la contribuente della prova della sussistenza delle
condizioni atte a consentire l’esenzione, laddove, come nel caso di specie, lo
smaltimento dei rifiuti speciali era effettuato privatamente e, peraltro, tramite
la stessa Ascit, come comprovato dalle relative fatture.
2. Con il secondo motivo la ricorrente congiuntamente denuncia “violazione e
falsa applicazione di norme — art. 7 decreto 546/92. Contraddittorietà della
motivazione ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c”. nella parte in cui ha denegato la

richiesta ammissione della CTU per la verifica delle aree tassabili, sebbene
essa risultasse l’unico mezzo idoneo, in relazione alla natura
dell’accertamento, a comprovare la fondatezza dei motivi addotti dalla
contribuente con i ricorsi proposti avverso gli atti impositivi.
3. Preliminarmente va osservato che parte ricorrente non risulta aver
ottemperato a quanto disposto con l’ordinanza resa all’udienza del 5 febbraio
2015, ritualmente comunicata in data 15 maggio 2005, avendo omesso di
provvedere al deposito dell’atto del quale era stata ordinata la rinnovazione
della notifica alla Ascit S.p.A., entro venti giorni dalla scadenza del termine di
sessanta giorni dalla comunicazione della succitata ordinanza, assegnato per
provvedere al relativo adempimento.

2

regolamento comunale approvato in virtù di tale disposizione — vizio ex art.

Ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere dichiarato
inammissibile (cfr. Cass. civ. sez. unite ord. 13 dicembre 2005, n_ 27398;
Cass. civ. sez. V ord. 25 luglio 2012, n. 13094).
Nulla va disposto quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, non
avendo svolto difese le parti intimate.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 dic bre 2015
Il Co sigliere estensore

P.Q.M.

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