Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7869 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. II, 19/03/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 19/03/2021), n.7869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26153/2019 proposto da:

O.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via Collina, 48,

presso lo studio dell’avvocato Ermanno Pacanowski, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, ex lege domiciliato in Roma, Via Dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Roma, depositato il 19/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/01/2021 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– O.R., cittadino (OMISSIS), ha impugnato per cassazione il decreto con cui il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto nei confronti del diniego della protezione internazionale e di quella umanitaria deciso dalla competente Commissione territoriale;

– a sostegno delle domande il richiedente asilo aveva dichiarato di avere lasciato l’Egitto per evitare il servizio militare; che la famiglia, composta da cinque fratelli; cinque sorelle oltre i genitori, viveva in miseria e che quale figlio maggiore doveva mantenerla; sosteneva di essere partito dall’Egitto per trovare condizioni lavorative migliori e che dopo aver lavorato per tre anni in Libia, era partito per l’Italia; precisava che se rimpatriato sarebbe stato imprigionato e impiegato nei servizi militari per un periodo di tempo doppio;

– la cassazione del decreto impugnato è chiesta sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria ex art. 380bis.1 c.p.c.;

– l’intimato Ministero dell’interno si è tardivamente costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione alla udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione al mancato supporto probatorio da parte del tribunale a fronte delle dichiarazioni del richiedente asilo;

– assume il ricorrente cioè che il tribunale avrebbe dovuto indicargli quali documenti allegare, cosa dovesse dimostrare e avrebbe dovuto acquisire d’ufficio i mezzi di prova necessari a decidere il ricorso;

– la censura è inammissibile poichè oltre a non specificare le norme violate, è del tutto generica rispetto ai principi sull’onere probatorio in materia che sarebbero stati asseritamente violati;

– con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame delle dichiarazioni e delle allegazioni sulle condizioni del paese di origine del ricorrente;

– la censura è inammissibile perchè anche sotto questo profilo di critica manca l’indicazione necessaria delle norme asseritamente violato;

– il tribunale ha infatti ritenuto di non ravvisare gli estremi della persecuzione per il rifiuto del servizio militare così come quelli della protezione sussidiaria, motivando in relazione alle condizioni dell’Egitto ed alla disciplina ivi vigente in materia;

– rispetto a tali argomentazioni il ricorrente non ha allegato informazioni che, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, consentissero di valorizzare le circostanze di fatto rilevanti ai fini del richiesto status di rifugiato ovvero la protezione ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14;

– con il terzo motivo si denuncia il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), in correlazione alla situazione del paese di provenienza del ricorrente;

– il mezzo è inammissibile perchè non attinge la specifica motivazione adottata dal tribunale in proposito e fondata sulle informazioni più recenti del rapporto di Amnesty International 2017-2018 (cfr. pag. 3 e 4 del decreto impugnato);

– con il quarto motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria;

– il motivo è inammissibile perchè non specifica quale allegazione sarebbe stato fatta dal ricorrente per sostenere la richiesta di protezione ai sensi dell’articolo cinque citato;

– infine come quinto motivo viene sollevata l’eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 35 bis, comma 13, come modificato del D.L. n. 13 del 2017, art. 6, in relazione agli artt. 3,24,111 e 113 Cost., per avere soppresso il grado di appello ed aver stabilito quale unica impugnazione ammissibile quella del ricorso per cassazione;

– si tratta in realtà di una questione manifestamente infondata perchè come già considerato da questa corte, l’art. 35 bis, comma 13, soddisfa esigenze di celerità a fronte delle quali non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado ed il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione (cfr. Cass. 2770/2018; 28119/2018; 22950/2020);

– l’esito sfavorevole di tutti i motivi comporta l’inammissibilità del ricorso;

– nulla va disposto sulle spese atteso il mancato svolgimento di effettiva attività difensiva da parte del Ministero;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

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