Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7868 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. II, 19/03/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 19/03/2021), n.7868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25026/2019 proposto da:

S.A., ammesso al patrocinio a spese dello Stato e rappresentato

e difeso dall’avvocato Massimo Brazzi, con studio in Perugia via

Luigi Rizzo, 91;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), ex lege domiciliato in Roma, Via

Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Perugia, depositata il

11/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/01/2021 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– S.A., cittadino (OMISSIS), ha impugnato per cassazione il decreto con cui il Tribunale di Perugia ha respinto il suo ricorso avverso la decisione di diniego della protezione internazionale e di quella umanitaria deciso dalla competente Commissione territoriale;

-il ricorrente assume di avere lavorato come vigilante/addetto alla sicurezza degli oleodotti per conto del governo; una notte ci fu un attacco da parte di persone armate che avevano raggiunto il condotto ed ucciso cinque vigilanti per rubare il petrolio; rimasto ferito nell’attacco, una volta giunta la polizia che metteva in fuga i ladri, egli veniva accusato, con gli altri vigilanti, di complicità nel furto e nel danneggiamento; mentre si trovava poi in ospedale, a seguito delle ferite riportate, apprendeva che i suoi colleghi erano stati arrestati ed allora decideva di fuggire dalla Nigeria;

– nel corso dell’audizione avanti alla Commissione territoriale aveva, inoltre, precisato di temere il rientro in Nigeria a causa degli attentati terroristici compiuti dal gruppo di (OMISSIS);

– la cassazione del decreto impugnato è chiesta sulla base di un motivo cui resiste con controricorso l’intimato Ministero dell’interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, in relazione all’art. 10 Cost., comma 3, per avere il tribunale erroneamente negato la protezione umanitaria senza considerare i gravi motivi (violazione dei diritti umani, disordini politici e violenza terroristica) che contraddistinguono la realtà della Nigeria e del Delta del Niger, in particolare, e che configurano seri motivi di carattere umanitario per sconsigliare il rimpatrio forzato;

– il motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., poichè la protezione umanitaria si fonda su una specifica e personale condizione di vulnerabilità del richiedente asilo che nel caso di specie non è stata ravvisata;

– in proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la situazione del paese assume rilievo nella misura in cui integri una condizione personale pregiudizievole che, sebbene meno grave ed atipica rispetto al rifugio ed alla protezione sussidiaria, sia comunque di gravità e concretezza tali da sconsigliare il rimpatrio forzato (cfr. Cass., sez. 1, n. 13079/2019; id., sez. 3, n. 8571/2020);

– atteso l’esito sfavorevole, del motivo, il ricorso va dichiarato inammissibile;

– in applicazione del principio della soccombenza il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate come in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente che liquida in Euro 2100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

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