Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7868 del 16/04/2020

Cassazione civile sez. I, 16/04/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 16/04/2020), n.7868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 36399/2018 proposto da:

Q.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO n. 90,

presso lo studio dell’avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARIANI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 272/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 07/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;

udito il P.G., in persona del sostituto Dott. IGNAZIO PATRONE, il

quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato il 3.12.2015 Q.N., cittadino del Pakistan proveniente dalla regione del Punjab, impugnava il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Crotone con il quale era stata rigettata la sua richiesta volta ad ottenere, in via principale, lo status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria ed in ulteriore subordine il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. A sostegno dell’istanza il ricorrente deduceva di essere fuggito dal Pakistan a causa delle minacce di morte ricevute dai parenti della sua fidanzata, con la quale era fuggito per sposarsi nonostante l’avversione delle rispettive famiglie al matrimonio, e che era deceduta a seguito delle percosse ricevute, unitamente al ricorrente, ad opera dei fratelli di lei.

Si costituiva il Ministero dell’Interno resistendo al ricorso ed invocandone il rigetto.

Con ordinanza del 4.3.2017 il Tribunale di Potenza rigettava l’opposizione ritenendo che il racconto del richiedente fosse eccessivamente lacunoso ed incerto e che i fatti riferiti, in ogni caso, non erano idonei a legittimare alcuna forma di protezione, internazionale o umanitaria.

Avverso tale decisione interponeva appello l’odierno ricorrente, riproponendo le medesime richieste proposte in prime cure.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in seconde cure per resistere al gravame.

La Corte di Appello di Potenza, con la sentenza oggi impugnata, n. 272/2018, respingeva l’impugnazione.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto Q.N. affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, perchè la Corte di Appello avrebbe respinto il gravame fornendo una motivazione solo apparente, articolata in poche righe e non idonea a giustificare il rigetto di tutte le domande di protezione articolate dal Q..

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè la Corte potentina avrebbe omesso di considerare il contesto socio-politico del Paese di provenienza del soggetto richiedente la protezione ed avrebbe ingiustamente ritenuto non credibile il racconto fornito dal Q..

Con il terzo motivo il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della tutela umanitaria, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè il giudice di seconde cure avrebbe omesso di considerare la situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente.

Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili, in quanto con esse il ricorrente sollecita in realtà la revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito al fine di ottenere una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Peraltro con le predette censure il Q. non attinge in modo specifico il punto della decisione impugnata, invero essenziale, in cui la Corte potentina evidenzia che il ricorrente aveva prodotto una carta di identità datata 2013 indicante come Paese di residenza la Libia, pur avendo collocato temporalmente le vicende accadute in Pakistan tra maggio e giugno 2014. Il giudice di appello valorizza l’incongruenza temporale tra i due dati, considerandola ulteriore indizio a sostegno della non credibilità del racconto, ed il ricorrente non adduce alcun elemento idoneo a confutare tale assunto logico, ma si limita alla generica allegazione di una situazione di instabilità e di pericolo in Pakistan, senza confrontarsi con la specifica ratio della decisione impugnata.

Da quanto precede discende l’inammissibilità del ricorso.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2020

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