Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7867 del 31/03/2010
Cassazione civile sez. II, 31/03/2010, (ud. 22/06/2009, dep. 31/03/2010), n.7867
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO
BOSIO 34, presso lo studio dell’avvocato PAGANO MARIA TERESA,
rappresentato e difeso dall’avvocato BUSONI ALESSANDRO;
– ricorrenti –
e contro
C.S.G., C.F., B.P.,
B.G., R.R., G.M., R.
G., R.A., RE.AL., R.
A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 906/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 26/05/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22/06/2009 dal Consigliere Dott.
IPPOLISTO PARZIALE;
udito l’Avvocato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI Carmelo.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente S.G., difesa dall’Avv. Pagano Maria Teresa, ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 906 del 2005.
Attivata la procedura di cui all’art. 375 c.p.c., questa Corte, all’udienza camerale del 23 giugno 2008, disponeva il rinnovo della notifica del ricorso introduttivo del giudizio a B.P. e Ru.Al., concedendo 60 giorni dalla comunicazione per l’adempimento e rinviando a nuovo ruolo.
L’ordinanza veniva notificata il 28 luglio 2008, ma la parte non provvedeva nel termine concesso, nè successivamente, come da certificazione di cancelleria in atti.
In mancanza di tale adempimento, veniva nuovamente disposta procedura ex art. 375 c.p.c., all’esito della quale la Procura Generale concludeva per l’inammissibilità del ricorso.
Parte ricorrente non faceva pervenire memorie, nè partecipava all’adunanza.
Le conclusioni del P.G. debbono essere accolte, non avendo parte ricorrente proceduto all’adempimento richiestole e dovendosi applicare il combinato disposto degli artt. 291 e 371 bis c.p.c. (cfr. Cass. 2008 n. 625).
PQM
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010