Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7866 del 31/03/2010
Cassazione civile sez. III, 31/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 31/03/2010), n.7866
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIO
ARISTIDE SARTORIO 60, presso lo studio dell’avvocato CAMARDA MARCO,
rappresentato e difeso dall’avvocato FALACE GIUSEPPE, giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COOPERATIVA PROGRESSO 80 a r.l. in liquidazione coatta
amministrativa;
– intimata –
avverso la sentenza n. 703/2006 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del
5.4.06, depositata il 04/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Quanto segue:
p. 1. P.G. ha proposto ricorso per Cassazione contro la Cooperativa Progresso 80 s.r.l. la sentenza del 4 ottobre 2006, con la quale la Corte d’Appello di L’Aquila ha rigettato l’appello da lui proposto contro la sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Teramo Bergamo in una controversia relativa ad un’opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dalla detta s.r.l. nei confronti di esso ricorrente.
Al ricorso l’intimata non ha resistito.
p. 2. Il ricorso è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, attesa la data di pronuncia della sentenza impugnata.
Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione alla stregua di tale norma, che è stata notificata alla parte e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
L’adunanza della Corte veniva fissata per il 16 aprile 2009 ed ivi decisa, ma, successivamente, a seguito di riconvocazione, il Collegio rilevava che la parte intimata del ricorso aveva domicilio nel giudizio di merito presso difensore con studio nella città di L’Aquila, e, pertanto, visto il D.L. n. 39 del 2009, non potendo il ricorso essere deciso rinviava a nuovo ruolo.
L’adunanza della Corte veniva, quindi, rifissata per l’11 febbraio 2010.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Quanto segue:
p. 1. La relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha avuto il seguente tenore:
” (…) 3. – Il ricorso, fondato su un unico motivo, deducente “omessa o erronea valutazione delle risultanze probatorie carenza o insufficienza della motivazione”, appare inammissibile, in quanto: a) ove inteso nel senso che, oltre ad un vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, abbia inteso dedurre anche un vizio di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale, per questa parte non avrebbe rispettato l’art. 366 c.p.c,. n. 4, non avendo indicato le norme violate; b) in ogni caso non ha rispettato la norma dell’art. 366 bis c.p.c..
Invero, per la parte con cui si fosse intesto dedurre un vizio di violazione di norme, l’illustrazione del motivo non è conclusa da un quesito di diritto, mentre per il vizio di motivazione, in disparte la circostanza che nella stessa intestazione il motivo nemmeno evoca i concetti di cui alla formulazione del testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, successiva al D.Lgs. n. 40 del 2006, l’inosservanza dell’art. 366 bis c.p.c., deriva dal fatto che l’illustrazione non si conclude con e nemmeno contiene un momento di sintesi espressivo della chiara indicazione di cui discorre lo stesso art. 366 bis c.p.c. (e nemmeno utilizza i concetti espressi normativamente da tale norma: tra cui quello di fatto controverso): si veda, ex multis, sul c.d. momento si sintesi: Cass. sez. un. n. 20603 del 2007; in precedenza, Cass. (ord.) n. 16002 del 2007).”.
p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni svolte dalla relazione, alle quali, del resto, non sono stati mossi rilievi.
Rileva, inoltre, che l’art. 366 bis c.p.c. è stato frattanto abrogato dalla L. n. 69 del 2009, ma l’abrogazione, non avendo effetti retroattivi, non spiega effetto riguardo al ricorso in esame, che è regolato dalla legge processuale del momento in cui è stato notificato. E ciò senza che occorra nemmeno fare riferimento all’ultrattività della norma abrogata per i ricorsi proposti dopo l’entrata in vigore della legge contro provvedimenti pronunciati prima dell’entrata in vigore di essa (L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5).
Il Collegio, peraltro, ritiene di rilevare che il ricorso si presenta anche inosservante dell’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che si fonda su alcuni documenti dei quali non si indica la sede in cui sarebbero esaminabili in questa sede ed ancora prima se essi siano stati qui prodotti (se del caso con il fascicoli di parte relativi alla fase di merito): sul punto si vedano Cass. (ord.) n. 22303 del 2008 e Cass. sez. un. n. 28547 del 2008.
p. 3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.
Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010