Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7866 del 28/03/2017

Cassazione civile, sez. III, 28/03/2017, (ud. 20/09/2016, dep.28/03/2017),  n. 7866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10247-2014 proposto da:

UCI UFFICIO CENTRALE ITALIANO, in persona del procuratore speciale

Dott. R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO MARTINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHAEL BUSE giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UCI UFFICIO CENTRALE ITALIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO MARTINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHAEL BUSE giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– controricorrente –

e contro

C.F., C.I., C.M.A., FIRS

ASSICURAZIONI SPA IN LCA, WINTTERTHUR ASSICURAZIONI SPA, ASSITALIA

LE ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA, I.N., IE.AD.;

– intimati –

Nonchè da:

C.F. in proprio e quale procuratore generale e speciale

di C.I., C.M.A., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA NEMORENSE, 15, presso lo studio dell’avvocato PIETRO

RICCIO, che li rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA, FIRS ASSICURAZIONI SPA IN

LCA, WINTTERTHUR ASSICURAZIONI SPA, IE.AD., I.N.,

UCI UFFICIO CENTRALE ITALIANO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 499/2013 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 27/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato G.A. per delega;

udito l’Avvocato R.A. per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale dei motivi 1-23, rigetto del 4^ motivo, rigetto ricorso

incidentale.

Fatto

I FATTI

I.N. e Ie.Ad. convennero dinanzi al Tribunale di Locri gli odierni resistenti, chiedendo il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente stradale tra la vettura condotta dallo I. e la Motoape condotta da C.N. (deceduto, insieme con la moglie, a seguito del sinistro). F., I. e C.M.A., nel costituirsi, chiesero in via riconvenzionale accertarsi il concorso di colpa tra i conducenti, e la condanna dello I. al risarcimento dei danni subiti per la perdita dei propri genitori. Il giudice di primo grado, ritenuta la responsabilità concorrente dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, accolse le reciproche domande risarcitorie, condannando in solido, per quanto ancora di rilievo nel presente giudizio di legittimità, lo I. e l’UCI, in qualità di istituto designato per i danni causati da veicoli assicurati all’estero (tale essendo risultata l’autovettura condotta dallo I.).

La corte di appello di Reggio Calabria, investita dell’impugnazione proposta dai germani C., la accolse nella parte in cui veniva lamentata una insufficiente liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, quantificandolo nella misura di 163.080 Euro ciascuno per la perdita del padre, e della stessa somma per la perdita della madre, in applicazione delle tabelle milanesi Avverso la sentenza della Corte reggina l’Uci ha proposto ricorso per cassazione sulla base di 4 motivi di censura illustrati da memoria.

Resistono con controricorso integrato da ricorso incidentale i germani C..

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

IL RICORSO PRINCIPALE.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; omessa pronuncia o pronuncia ultra petita; violazione del giudicato interno.

Il motivo è fondato.

Nel quantificare il danno subito dagli odierni resistenti, la Corte di appello ha dichiaratamente e non equivocamente applicato gli importi minimi delle tabelle milanesi, senza, peraltro, considerare che la dichiarazione di corresponsabilità dei due conducenti (statuizione passata in cosa giudicata) ne imponeva la riduzione del 50%.

Trattandosi di errore di giudizio e non revocatorio (come erroneamente sostenuto da parte contro ricorrente), e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può provvedere alla correzione della motivazione in parte qua, con conseguente obbligo, per i danneggiati, di restituire all’Uci il 50% delle somme ricevute.

Il secondo motivo, che denuncia, per l’ipotesi di rigetto di quello che precede, un vizio motivazionale della sentenza impugnata, deve ritenersi assorbito nell’accoglimento della doglianza dianzi esaminata.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 2056 c.c. in punto di rivalutazione di danno ed interessi.

Il motivo è inammissibile.

La Corte di appello ha chiaramente specificato (folio 23 della sentenza impugnata) che il riconoscimento di interessi e rivalutazione “dal giorno del sinistro sino al soddisfo” non poteva che essere confermato in rito, in assenza di appello incidentale sul punto.

Il giudicato interno formatosi sulla relativa questione ne impedisce ipso facto l’esame a questa Corte.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. in punto di applicazione delle tabelle milanesi esistenti al momento della pronuncia, anzichè del fatto generatore del danno.

La doglianza non può essere accolta.

La Corte di appello ha, difatti, congruamente motivato tanto sull’applicazione delle tabelle milanesi alla luce del mutato orientamento giurisprudenziale, quanto sulla attualizzazione degli importi tabellari al momento della decisione, con statuizione scevra da vizi logico-giuridici, volta che la inapplicabilità del cd. prospective overruling è limitata al solo mutamento, non prevedibile al momento della proposizione della domanda, di una regola del processo, con conseguente (e non ammissibile) effetto preclusivo dell’accesso alla giustizia.

IL RICORSO INCIDENTALE.

Con il primo motivo, che lamenta a vario titolo, ed evocando un disparato coacervo di norme di fonte tanto nazionale quanto sovranazionale, si denuncia, nella sostanza, la mancata liquidazione del danno da perdita della vita.

La censura è manifestamente infondata, avendo la Corte di appello fatto corretta applicazione dei principi affermati, in argomento, dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 15350 del 2015.

Con il secondo motivo, si denuncia, a vario titolo, e previa evocazione delle medesime norme indicate con il primo motivo, il mancato riconoscimento, in favore degli eredi, del danno morale e del danno terminale patito dalle vittime cd. “primarie”.

La censura è manifestamente infondata, avendo il giudice territoriale fatto, anche in tal caso, corretta applicazione di consolidati principi giurisprudenziali univocamente affermati da questa Corte regolatrice, che dice irrisarcibili tali danni in mancanza (come nella specie, essendosi il decesso manifestato non oltre le due ore dall’incidente) di un apprezzabile lasso di tempo idoneo a consentire alla vittima di percepire consapevolmente lo spegnersi della propria esistenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale nei limiti di cui in motivazione e rigetta quello incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, riduce del 50% l’importo originariamente liquidato, del quale ordina la restituzione all’avente diritto.

Le spese del giudizio di Cassazione devono essere compensate in conseguenza della reciproca, sostanziale soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del predetto art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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