Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7866 del 19/03/2021
Cassazione civile sez. II, 19/03/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 19/03/2021), n.7866
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19168/2019 proposto da:
A.C., rappresentato e difeso dall’avv. LUCA DOMENICO
SEGALLA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO
TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 2043/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 16/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/01/2021 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO.
La Corte:
Fatto
RILEVATO
che:
Con sentenza del 16/5/2019, la Corte d’appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da A.C., cittadino della (OMISSIS), avverso la pronuncia del Tribunale, di reiezione delle domande di protezione internazionale ed umanitaria.
La Corte del merito ha ritenuto la tardività dell’impugnazione, rilevando che, trovando applicazione, D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 19, comma 1, il rito sommario di cognizione, e quindi l’art. 702 quater c.p.c., nei confronti della parte costituita, ancorchè non presente, nel caso di lettura in udienza dell’ordinanza, decorre il termine breve per impugnare dalla pronuncia (così Cass. 16983/2018) e che quindi nella specie, letta l’ordinanza all’udienza del 23/4/2018, la proposizione del ricorso con citazione notificata il 10/7/2018 era avvenuta tardivamente, mentre era irrilevante la comunicazione della cancelleria, avvenuta il 13/6/2018.
Ricorre sulla base di un solo motivo A.C.; il Ministero si è limitato a depositare “atto di costituzione” per l’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 702 quater, 134 e 176 c.p.c..
Il motivo è fondato.
Come correttamente osservato dal ricorrente, la pronuncia 14478/2018 ha affermato che, in tema di procedimento sommario di cognizione, il termine per proporre appello avverso l’ordinanza resa in udienza e inserita a verbale decorre, pur se questa non è stata comunicata o notificata, dalla data dell’udienza stessa, equivalendo la pronuncia in tale sede a “comunicazione” ai sensi degli artt. 134 e 176 c.p.c.; tale pronuncia richiede pertanto, al fine della decorrenza del termine per impugnare, che l’ordinanza sia inserita a verbale e che della stessa si dia lettura in udienza.
Ora, nel caso di specie, come risulta dal verbale dell’udienza del 23/4/2018, il Got, rientrato dalla Camera di consiglio, ha “depositato” il provvedimento, quindi non ne ha dato lettura, nè dallo storico del fascicolo telematico risulta allegata al verbale l’ordinanza, che è stata successivamente comunicata dalla Cancelleria a mezzo pec, il 13/6/2018.
Non si sono nel caso pertanto realizzate le due condizioni poste dalla giurisprudenza per ritenere resa palese alle parti la decisione resa all’udienza, da cui l’applicazione della regola generale di cui all’art. 702 quater c.p.c., prima parte e la decorrenza nel caso del termine per appellare dalla comunicazione di cancelleria.
Ne consegue la tempestività dell’appello.
Va pertanto cassata la pronuncia impugnata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, che dovrà valutare nel merito l’impugnazione, ed alla quale si rinvia anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021