Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7866 del 16/04/2020

Cassazione civile sez. I, 16/04/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 16/04/2020), n.7866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7376/2018 proposto da:

K.K. ALIAS K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TARANTO n. 90, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO NATALE VINCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARIANI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 424/2017 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 12/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA

udito il P.G., nella persona del sostituto Dott. IGNAZIO PATRONE, il

quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato l’8.9.2015 K.K., cittadino (OMISSIS) di religione musulmana, impugnava il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari del 6.8.2015 con il quale era stata rigettata la sua richiesta volta ad ottenere, in via principale, lo status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria ed in ulteriore subordine il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. A sostegno dell’istanza il ricorrente deduceva di essere fuggito dal Mali dopo aver subito violenze da parte dei vicini, invidiosi dell’abbondanza del raccolto che egli traeva dai suoi campi.

Si costituiva il Ministero resistendo al ricorso ed invocandone il rigetto.

Con ordinanza del 20.8.2016 il Tribunale di Potenza rigettava il ricorso, ritenendo insussistenti i requisiti previsti per il riconoscimento di una delle forme di tutela invocate dal ricorrente.

Quest’ultimo interponeva appello avverso detta decisione e si costituiva in seconde cure il Ministero invocando il rigetto del gravame.

La Corte di Appello di Potenza, con la sentenza oggi impugnata, n. 424/2017, respingeva l’impugnazione.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto K.K. affidandosi a quattro motivi.

Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, perchè la Corte di Appello non ha esaminato la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur proposta in via subordinata dal richiedente la protezione.

La censura è fondata.

Dalla decisione impugnata emerge infatti che il K. aveva proposto, in prime cure, “richiesta di riconoscimento, in via principale, dello status di rifugiato e, in via subordinata, della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari” (cfr. pag. 2) e che aveva riproposto in appello “le medesime richieste poste in primo grado” (cfr. pag. 3). La Corte territoriale, tuttavia, si è concentrata sulle istanze di protezione internazionale, rispettivamente nelle forme dello status e della tutela sussidiaria, senza esaminare in alcun modo la domanda di protezione umanitaria che il K. aveva formulato in via di estremo subordine.

Ciò comporta la nullità della decisione impugnata, che merita di conseguenza di essere cassata sul punto, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Le censure proposte dal K. con il secondo e terzo motivo sono in parte assorbite dall’accoglimento del primo motivo, dovendo il giudice del rinvio procedere ad una nuova complessiva valutazione della storia ai fini della domanda di concessione della tutela umanitaria, il cui esame è stato totalmente omesso nella sentenza cassata. Per lo stesso motivo è assorbita la censura di cui al quarto motivo.

Le restanti censure proposte con il secondo e terzo motivo, relativamente all’omessa considerazione della situazione interna del Mali (secondo motivo) ed alla valutazione sulla credibilità della storia riferita dal ricorrente (terzo motivo) sono invece inammissibili per quanto concerne l’invocato riconoscimento dello status di rifugiato e della tutela sussidiaria, in quanto esse si risolvono in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso. Dichiara assorbito il quarto motivo. Dichiara altresì parzialmente assorbiti, nei sensi di cui in motivazione, il secondo e il terzo motivo, che dichiara invece inammissibili per il resto.

Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Potenza, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2020

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