Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7866 del 06/04/2011

Cassazione civile sez. III, 06/04/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 06/04/2011), n.7866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.U. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FONTE BUONO 19, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO

PEPE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCARELLI STANISLAO

ANTONIO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AMETRA SPA (OMISSIS), in persona dell’A.U. e legale

rappresentante pro tempore Dott. P.G.B.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 109, presso lo

studio dell’avvocato SEBASTIO GIOVANNA, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRACCHIA ATTILIA giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3121/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Sezione Terza Civile, emessa il 4/11/2008, depositata il 20/11/2008;

R.G.N. 2397/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 3121/2008, notificata il 28 dicembre 2008, la Corte di appello di Milano – confermando la sentenza emessa in primo grado – ha respinto l’opposizione proposta da P.U. avverso il decreto ingiuntivo notificatogli dalla s.p.a. Ametra, recante condanna al pagamento di Euro 6.370,44, a saldo della fornitura di semi di cotone per uso zootecnico.

Il P. propone quattro motivi di ricorso per cassazione.

Resiste l’intimata con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione della resistente di inammissibilita’ del ricorso per tardivita’, perche’ notificato oltre i sessanta giorni dalla data della notificazione della sentenza impugnata.

2.- L’eccezione e’ fondata.

Dalla copia notificata della sentenza della Corte di appello, depositata in Cancelleria con il ricorso, si desume che la notificazione – richiesta dal difensore di Ametra il 20 dicembre 2008 – e’ pervenuta a destinazione il 27 dicembre successivo.

Entrambe le date risultano dai timbri postali apposti sulla busta contenente l’atto, spedito per raccomandata.

Il termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione sarebbe quindi venuto a scadere il 25 febbraio 2009 (mercoledi’).

L’atto e’ stato presentato agli ufficiali giudiziari per la notificazione solo il 27 febbraio 2009, quindi tardivamente.

Ne’ il ricorrente ha fornito la prova che, in ipotesi, la notificazione della sentenza impugnata gli sia pervenuta in data successiva al 27 dicembre 2008, ed in particolare il 29 dicembre 2008, come indicato nel ricorso.

La circostanza non trova alcun riscontro negli atti e documenti di causa, ne’ il ricorrente ha replicato alcunche’ alla specifica contestazione della controparte.

3.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perche’ tardivo.

4.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2011

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