Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7865 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. III, 31/03/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 31/03/2010), n.7865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Tribunale di Roma, con ordinanza R.G. 24313/03 del 31.3.09,

depositata il 13.5.09, nel procedimento pendente fra:

L.T.;

EDILNOL SAS;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

p. 1. Il Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di competenza d’ufficio ai sensi dell’art. 45 c.p.c., avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 2313 del 17 gennaio 2003, aveva dichiarato la propria incompetenza sull’opposizione a decreto ingiuntivo a suo tempo proposta (con atto del 17 aprile 2001) da L.T. contro un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su ricorso della s.a.s. Edilnol. L’incompetenza era stata dichiarata dal Giudice di pace in ragione dell’esorbitanza dal limite della sua competenza per valore della domanda riconvenzionale proposta della stessa opponente e la causa era stata riassunta davanti al Tribunale dalla L..

Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.

p. 2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di Cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del d.lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.).

p. 3. Ricorrendo le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata all’avvocato del ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Quanto segue:

p. 1. Nella relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si è osservato quanto segue:

“(…) 3. – L’istanza di regolamento di competenza è inammissibile, perchè tardivamente proposta.

Il Tribunale, infatti, a seguito della riassunzione ha proceduto all’istruzione della controversia e, quindi, dopo la precisazione delle conclusioni ha rimesso in decisione la controversia. Di seguito ha pronunciato sentenza soltanto sulla domanda riconvenzionale rigettandola con gravame delle spese, mentre ha provveduto con separata ordinanza a sollevare il conflitto sulla sola controversia di opposizione al decreto ingiuntivo, motivando l’elevazione del conflitto con il carattere funzionale della competenza del Giudice di Pace su di essa, quale giudice che emise il decreto ingiuntivo.

Ora, il potere di elevazione del conflitto di competenza – certamente sussistente in un caso come quello in oggetto – soggiace al limite di esercizio stabilito dall’art. 38 c.p.c. (testo introdotto dalla L. n. 353 del 1990, applicabile nella specie) e, quindi, è stato esercitato quando ormai era precluso. Da qui l’inammissibilità dell’istanza di regolamento, giusta il principio di diritto, secondo cui: “Quando – a seguito della declaratoria di incompetenza da parte del giudice adito – la causa prosegue in riassunzione davanti al giudice ritenuto competente, questi può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, rimanendo altrimenti preclusa per lui la possibilità di chiedere il regolamento di competenza; nè rileva, a tal fine, che una delle parti abbia riproposto l’eccezione nell’udienza di comparizione, perchè la parte che dissente dalla declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice non ha altro potere che quello di impugnarla.” (ex multis, Cass. (ord.) n. 11185 del 2008).”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.

L’istanza di regolamento di competenza d’ufficio è, conclusivamente, dichiarata inammissibile.

p. 3. Il giudizio andrà riassunto nel termine di mesi sei (ex art. 50 c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009) dalla pubblicazione della presente ordinanza (si vedano: Cass. n. 8024 del 2003; Cass. (ord.) n. 18795 del 2007).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Fissa per la riassunzione davanti all’ufficio istante termine di mesi sei dalla pubblicazione della presente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

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