Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7865 del 27/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 27/03/2017, (ud. 23/02/2017, dep.27/03/2017),  n. 7865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9068-2016 proposto da:

Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO

REGOLO 12-D, presso lo studio dell’avvocato ZOSIMA VECCHIO,

rappresentato e difeso dagli avvocati FLAVIO AGOSTINI, CATALDO

CANALICCHIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLE MEDAGLIE D’ORO 169, presso l’avvocato

ITALA MANNIAS, (studio legale Di Giovanni – Mannias), rappresentato

e difeso dall’avvocato GIUDITTA DI GIOVANNI, giusta procura speciale

in calce al controricorso;

– controticorrente –

avverso la sentenza n. 973/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 15/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. con ricorso al Tribunale di Siracusa, Z.G. esponeva di avere lavorato senza ingaggio alle dipendenze di (OMISSIS) s.r.l. ed Eni s.p.a. dal febbraio 2010 a 7 marzo 2011 – allorquando era stato licenziato verbalmente – con mansioni di addetto al recupero crediti per la fornitura di gas gpl. Dedotta l’inefficacia del licenziamento orale e la lesione del diritto alla retribuzione spettante, anche ai sensi dell’art. 36 Cost., chiedeva la condanna di entrambe le società convenute, in solido, al pagamento della somma di Euro 17.769,11 a titolo di differenze retributive, comprensive di straordinario e TFR, nonchè alla reintegra e al pagamento della retribuzione integrale dal giorno del licenziamento sino all’effettiva ripresa dell’attività lavorativa, nonchè alla regolarizzazione contributiva.

2. Il Tribunale di Siracusa, all’esito della prova per testi espletata, ritenuta la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato esclusivamente nei confronti di (OMISSIS) srl, condannava quest’ultima a reintegrare il ricorrente nel rapporto di lavoro ed a risarcire il danno mediante pagamento delle retribuzioni globali di fatto dal giorno del licenziamento all’effettiva reintegra, nonchè al pagamento della somma di Euro 12.386,65 a titolo di differenze retributive, oltre accessori e spese di lite; rigettava ogni altra domanda, condannando il ricorrente a pagare ad Eni s.p.a. metà delle spese processuali.

3. La Corte d’appello di Catania accoglieva l’appello principale proposto dal Fallimento (OMISSIS) s.r.l., rigettava la domanda proposta da Z.G. nei confronti di (OMISSIS) s.r.l. e dichiarava inammissibile l’appello incidentale del lavoratore. La Corte riteneva che il primo motivo di appello con il quale egli contestava la soluzione conseguita dal Tribunale in ordine al mancato raggiungimento della prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con Eni, difettasse di adeguata specificità, essendo formulato in modo generico e senza preciso riferimento ai passaggi argomentativi della sentenza di primo grado; il secondo motivo integrava un mutamento della causa petendi, in quanto basava la responsabilità di Eni non sul rapporto di lavoro subordinato, ma sul rapporto di agenzia, questione estranea all’oggetto del giudizio come originariamente proposto. Riteneva invece la fondatezza dell’appello principale, non rinvenendosi nelle dichiarazioni testimoniali elementi probatori idonei a dimostrare l’esistenza del vincolo di subordinazione tra Z. e (OMISSIS).

4. Per la cassazione della sentenza Z.G. ha proposto ricorso nei confronti del solo Fallimento (OMISSIS) srl, che ha resistito con controricorso.

5. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. l’unico motivo di ricorso ha ad oggetto la “violazione e/o falsa applicazione dei principi dettati dall’art. 2094 c.c., con contestuale insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio”. Il ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia totalmente obliterato gli elementi istruttori – che erano ben stati evidenziati dal giudice di prime cure – che denunciavano la subordinazione sulla base di una serie di indici sussidiari rilevatori della natura subordinata del rapporto di lavoro, quali la vincolatività dell’orario, l’esclusività del rapporto, la retribuzione fissa a tempo, l’assenza di rischio in capo al lavoratore, l’inerenza della prestazione al ciclo produttivo del datore.

2. Il ricorso non è fondato.

Occorre premettere che qualificazione giuridica del rapporto di lavoro effettuata dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l’accertamento degli elementi, che rivelano l’effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e che sono idonei a ricondurre le prestazioni ad uno dei modelli, costituisce apprezzamento di fatto che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile in Cassazione (Cass. 23/6/2014 n. 14160, 27/7/2007 n. 16681).

3. Quanto alla scelta dei parametri normativi, la Corte territoriale si è attenuta al principio secondo il quale la subordinazione consiste nella sottoposizione al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, desumibile da un insieme di circostanze che devono essere complessivamente valutate da parte del giudice del merito (Cass. 26/08/2013 n. 19568), avendo argomentato che la stessa presenza giornaliera di Z. nei locali dell’impresa non era emersa in modo univoco, essendo stata smentita da due testimoni, e che inoltre nessuno dei testimoni aveva riferito del concreto assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare dell’amministratore unico di (OMISSIS).

4. Quanto alla critica del vaglio delle risultanze istruttorie, il motivo è inammissibile, in quanto continua a conformarsi allo schema normativo di cui all’art. 360, n. 5 nella versione anteriore alla modifica introdotta con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, pur in presenza di sentenza di appello depositata il 15 ottobre 2015 e, pertanto, in data posteriore all’entrata in vigore della modifica (11 settembre 2012).

Come precisato da Cass. S.0 07/04/2014, n. 8053 e 8054, e l’art. 360 c.p.c., n. 5, così come riformulato a seguito della novella legislativa, configura un vizio specifico denunciabile per cassazione, costituito dall’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (e cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); con la conseguenza che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente è tenuto ad indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Nel caso, il ricorrente sposa la soluzione adottata dal Tribunale, riportando i passaggi significativi della sentenza, ma non enuclea se vi siano e quali siano i fatti decisivi il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte d’appello, nel senso sopra evidenziato, sicchè si chiede in sostanza una nuova valutazione del materiale probatorio, inammissibile in questa sede.

6. Segue coerente il rigetto del ricorso.

7. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

8. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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