Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7865 del 20/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7865 Anno 2016
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA

2» 09
sul ricorso n. 17577/09 proposto da:
Comune di Roma, in persona del suo Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, Via del tempio di
Giove n. 21, rappresentato e difeso dall’Angela
Raimondo, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

Data pubblicazione: 20/04/2016

contro
Rocco Balocco S.r.l.;

intimata

avverso la sentenza n. 69/04/09 della Commissione
Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 23 aprile
2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 15 dicembre 2015 dai Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. Angela Raimondo, per la ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 69/04/09 depositata il 23
aprile 2009 la Commissione Tributaria Regionale del
Lazio, respinto l’appello del Comune di Roma, anche in
contraddittorio con il concessionario Equitalia Gerit
S.p.A., confermava la decisione n. 526/53/07 con la
quale la Commissione Tributaria Provinciale di Roma
aveva accolto il ricorso proposto da Rocco Balocco
S.r.l. avverso la cartella di pagamento n.
09720040108109246 TOSAP 1994 1995.
La CTR, che in narrativa dava innanzitutto atto che la
cartella era stata emessa «a seguito di accertamenti
divenuti definitivi e notificati il 30 aprile 2004»,
riteneva dapprima che la CTP non fosse incorsa nel
vizio di «ultrapetizione>> denunciato dal Comune.
Secondo la CTR difatti, in relazione al fatto eccepito
dalla contribuente della «tardività>> della notifica
della cartella, il primo giudice si era semplicemente
limitato a applicare la corretta disposizione rispetto
a quella erroneamente indicata di cui all’art. 14 1. 24
novembre 1981, n. 689. A giudizio della CTR, invero, la
cartella di pagamento doveva essere annullata avendo ad
2

il rigetto del ricorso.

oggetto <>.
Contro la sentenza della CTR, il Comune di Roma
proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Gli intimati, contribuente e concessionario, non si
costituivano.
Diritto

1. Con il secondo motivo di ricorso, da esaminarsi
preventivamente a causa del suo carattere logico
giuridico preliminare, il Comune censurava la sentenza
denunciando in rubrica «Nullità della sentenza. Art.
112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,
c.p.c.>>. A riguardo il Comune faceva osservare che la
ricorrente aveva impugnato la cartella eccependo «la
prescrizione del diritto del Comune di Roma a
“riscuotere la sanzione pecuniaria”>> ai sensi
dell’art. 14 1. n. 689/ cit., eccezione che perciò
«non conteneva alcun riferimento alla maturazione di
un termine di decadenza in materia tributaria>>. Il
quesito sottoposto era il seguente: <

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