Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7865 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. II, 19/03/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 19/03/2021), n.7865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22161/2019 proposto da:

S.R., rappresentato e difeso dagli avv.ti MARIA PAOLA

CABITZA, GIUSEPPE ONORATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

PROCURA REPUBBLICA CORTE APPELLO CAGLIARI IN PERSONA DEL PUBBLICO

MINISTERO IN CARICA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 480/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 30/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/01/2021 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO.

La Corte:

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza del 30/5/2019, la Corte d’appello di Cagliari ha respinto l’appello proposto da S.R. avverso la decisione del Tribunale, che ha respinto la domanda della parte di protezione internazionale ed umanitaria.

La Corte del merito ha dato conto della narrazione del ricorrente (la parte ha dichiarato di provenire dal Delta State, Nigeria, di essere cattolico e che, alla morte del nonno, lo zio aveva iniziato a litigare col padre per il terreno ereditato, tanto da ucciderlo; di avere la parte visto detta uccisione e di essere fuggito il giorno stesso recandosi a Benin City, senza denunciare il fatto alla Polizia, per poi recarsi in Libia e da qui imbarcarsi per l’Italia), ed ha ritenuto insussistenti gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato, per la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria.

Ricorre avverso detta pronuncia S.R. sulla base di unico motivo.

Il Ministero si è difeso con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo, il ricorrente si duole della ” violazione ex art. 360, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3,4,5,6 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 e artt. 2 e 3 CEDU, nonchè difetto di motivazione, travisamento dei fatti e omesso esame di fatti decisivi”.

Il ricorrente, dolendosi della reiezione della domanda di protezione sussidiaria, sostiene che anche la città di (OMISSIS) è ad elevatissimo rischio, che il rischio di subire “danno grave” può provenire anche da soggetti privati, in assenza di un’autorità statale che impedisca tali comportamenti dannosi, che andavano valutate le condizioni socio-politiche generali del Paese di provenienza, che il Giudice avrebbe dovuto rispettare l’obbligo di cooperazione.

Il motivo è inammissibile.

La Corte del merito ha valutato la sussistenza delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14,D.Lgs. n. 25 del 2008, lett. a), b) e c), concludendo nel senso che dal racconto del richiedente non era neppure allegato il pericolo di condanna a morte o tortura o trattamenti inumani, ma solo di essere ucciso dallo zio; che la parte non si era neppure rivolta alla Polizia, nè era credibile quanto successivamente affermato(di essersi rivolto alla Polizia, che però avrebbe dichiarato di non poter intervenire, trattandosi di questione di famiglia); che nella zona di provenienza, il Delta State, non vi è una situazione di violenza indiscriminata in stato di conflitto armato interno, di cui la parte potesse restare vittima in caso di rimpatrio, considerando fonti internazionali aggiornate(rapporto 20917/20918 di Amnesty International, Easo 2018 e 2019 ed altre autorevoli fonti).

La Corte del merito, con tale ampia ed aggiornata valutazione della situazione del Paese di provenienza, ha rispettato i principi espressi dalla Corte di Giustizia nella pronuncia Elgafaji, C 465/07, ed a fronte di detta valutazione, il ricorrente sostanzialmente vorrebbe una inammissibile rivalutazione dei fatti, argomentando del tutto genericamente per la sussistenza del “danno grave” di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2100,00, oltre le spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

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