Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7865 del 16/04/2020

Cassazione civile sez. I, 16/04/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 16/04/2020), n.7865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 32987/2018 proposto da:

J.S., rappresentato e difeso dall’avv. Pitorri Jacopo Maria;

Vitale Gianluca e domiciliato presso Barberio Laura;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il

04/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/01/2020 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA.

Fatto

CONSIDERATO

che:

J.S., cittadino del (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione avverso ordinanza della Corte d’appello di Ancona che ha rigettato il gravame avverso la decisione del tribunale che aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale e umanitaria.

Il ricorrente ha depositato la procura alle liti rilasciata in data 19 giugno 2019 a un nuovo difensore, avv. Pitorri Jacopo Maria, con revoca del precedente difensore (avv. Vitale Gianluca). L’avv. Pitorri ha depositato in data 3 luglio 2019 atto di rinuncia al ricorso che, tuttavia, non è idoneo a produrre l’effetto estintivo del giudizio, in quanto sottoscritto dal solo difensore al quale non risulta attribuito con la procura il mandato speciale a rinunciare al ricorso, a norma dell’art. 390 c.p.c., comma 2.

Il ricorso è inammissibile, risolvendosi entrambi i motivi in una critica di incensurabili apprezzamenti di fatto operati dai giudici di merito mediante motivi (il primo riguardante il dovere di cooperazione istruttoria, il secondo riguardante le asserite condizioni di vulnerabilità ai fini della protezione umanitaria) formulati, tra l’altro, in modo non specifico, senza indicare se, in quale momento e atto processuale le fonti informative neglette, genericamente indicate in ricorso e asseritamente dimostrative delle condizioni di insicurezza nel paese di origine, siano state sottoposte al vaglio dei giudici di merito.

Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2020

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