Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7865 del 06/04/2011

Cassazione civile sez. III, 06/04/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 06/04/2011), n.7865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.G. (OMISSIS), R.L., elettivamente

domiciliati in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’Avvocato CORRAINI ANTONIO;

– ricorrenti –

e contro

MO.JU.CA. (OMISSIS), P.M.

(OMISSIS), ITAS ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE ASSICURAZIONI

SPA (OMISSIS), FONDIARIA SAI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

Sezione Terza Civile, emessa il 23/11/2007, depositata il 09/01/2008;

R.G.N. 546/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’inammissibilita’ del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n 6, depositata il 9 gennaio 2008, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Torino, che ha attribuito alla responsabilita’ esclusiva di M.D. lo scontro automobilistico verificatosi il (OMISSIS), nel quale hanno perso la vita tutti gli occupanti delle due autovetture coinvolte.

In quella occasione il M.D., conducente di un’auto Daewood, su cui era trasportata la sorella E., ha invaso l’opposta corsia di marcia, sulla quale viaggiava l’automobile Fiat Tipo, condotta da Mo.Vi.Da., che trasportava la moglie e i due figli.

Le domande di risarcimento dei danni sono state proposte dagli eredi dei due conducenti, gli uni nei confronti degli altri e delle rispettive compagnie assicuratrici.

M.G. e R.L., quali eredi del conducente ritenuto responsabile, propongono un motivo di ricorso per cassazione.

Gli intimati, Mo.Ju.Ca., P.M., s.p.a. I.T.A.S. e s.p.a. Fondiaria SAI, non hanno depositato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La Corte di appello ha condiviso la ricostruzione dell’incidente effettuata dal Tribunale sulla base delle deposizioni testimoniali e di una consulenza tecnica di ufficio, secondo la quale l’automobile condotta dal M.D. ha superato la doppia linea bianca di mezzeria e, dopo avere attraversato l’opposta corsia di sorpasso occupando l’opposta corsia di destra, da cui proveniva la Fiat Tipo, ha frenato e sterzato verso la sua destra, per riportarsi all’interno della sua carreggiata, mentre il conducente della Tipo effettuava la stessa manovra, per timore dell’impatto sulla corsia che stava percorrendo. Sicche’ le auto si sono scontrate, incendiandosi, sulla corsia di sorpasso di pertinenza della Tipo.

Gli eredi M. imputano al Mo. il concorso di colpa, per essersi spostato sulla corsia di sorpasso, anziche’ mantenere la sua corsia di marcia. La Corte di appello ha ritenuto, per contro, che la manovra del Mo. sia stata giustificata dal tentativo di evitare lo scontro, minacciato dall’intrusione del M..

2.- Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 2054 cod. civ. e dell’art. 143 C.d.S., commi 1 e 2, sul rilievo che la Corte di appello ha escluso il concorso di colpa del Mo., sebbene questi abbia violato l’obbligo di percorrere la corsia libera piu’ a destra, imposto dal codice della strada, ed ha ricostruito le modalita’ dell’incidente, nonostante che gli elementi di prova acquisiti al giudizio non consentissero di ricostruire la traiettoria delle automobili e le precise modalita’ dell’accaduto.

3.- Il motivo e’ inammissibile poiche’, sotto la formale imputazione di. violazione di legge, mette in realta’ in questione gli accertamenti in fatto della Corte di merito circa le modalita’ dell’incidente e la relativa valutazione delle prove: aspetti non suscettibili di riesame in sede di legittimita’ se non sotto il profilo dei vizi di motivazione: vizi che nella specie non vengono denunciati e non ricorrono.

La Corte di appello ha congruamente e logicamente motivato la sua soluzione, alla luce delle testimonianze, della consulenza tecnica e degli elementi di prova acquisiti al giudizio,- rilevando che la manovra di spostamento a sinistra, compiuta dal Mo., e’ stata determinata dalla situazione di emergenza e dall’esigenza di evitare l’impatto contro l’automobile condotta dal M., che aveva invaso la sua corsia di marcia, e che in quel momento egli non poteva prevedere che anche il M. avrebbe sterzato nella stessa direzione.

La giurisprudenza richiamata dai ricorrenti circa l’obbligo di valutare la mancanza di colpa di ognuno dei contraenti, e’ invocata a sproposito, nei casi simili a quello di specie, nei quali l’infrazione commessa da uno dei contraenti sia talmente grave da doversi considerare assorbente e la situazione di emergenza venutasi a creare sia talmente imprevedibile nei suoi sviluppi da impedire ai conducenti di valutare con certezza quali siano le manovre meglio adeguate ad evitare lo scontro.

Il Mo. non aveva elementi per prevedere, nel momento in cui si e’ spostato sulla sua sinistra, se l’altro conducente avrebbe proseguito la marcia nella direzione gia’ presa, o se avrebbe cercato di riportarsi nella sua carreggiata, come e’ avvenuto.

Certamente e’ fuori luogo l’addebito al Mo. di non essersi mantenuto sulla sua corsia libera piu’ a destra, avendo egli effettuato lo spostamento a sinistra solo allo scopo di evitare l’impatto con il veicolo che aveva invaso la sua corsia di marcia.

4.- Il ricorso deve essere rigettato.

5.- Non essendosi costituti gli intimati non vi e’ luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2011

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