Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7864 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. III, 31/03/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 31/03/2010), n.7864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza n. R.G. 3891/08 del

22.5.09, depositata il 28.5.09, nel procedimento pendente fra:

B.M.E.;

ASSITALIA ASSICURAZIONI SPA;

CONSAP SPA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

p. 1. Il Tribunale di Reggio Calabria ha sollevato conflitto di competenza d’ufficio ai sensi dell’art. 45 c.p.c., avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace di Reggio Calabria ha dichiarato la propria incompetenza per materia e la competenza dello stesso Tribunale, sulla controversia di risarcimento danni da circolazione stradale, introdotta da B.M.E. contro Assitalia Assicurazioni la Generali Assicurazioni s.p.a., quale impresa designata dal F.G.V.S.V. per la regione Calabria e la Consap- Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici – “Fondo Garanzia per le Vittime della Strada”.

La declaratoria di incompetenza, a seguito della quale le parti hanno riassunto la causa dinanzi al Tribunale, è stata fatta dal Giudice di Pace sull’assunto che la L. n. 102 del 2006, art. 3, nel prevedere l’applicazione delle norme del libro secondo, titolo quarto, capo primo del codice di rito, abbia sottratto alla competenza del giudice di pace le controversie aventi ad oggetto di risarcimento del danno per morte o lesioni conseguenti a sinistri stradali.

Il Tribunale ha sollevato il conflitto invocando in contrario il precedente di cui a Cass. n. 21418 del 2008.

p. 2. Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.

p. 3. Ricorrendo le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Quanto segue:

p. 1. Nella relazione redatta ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., si è osservato quanto segue:

“(…) L’istanza di regolamento di competenza – tempestiva, perchè proposta a seguito di riserva assunta nell’udienza ai sensi dell’art. 183 c.p.c. e, quindi, entro il temine di preclusione delle questioni di competenza, dopo un rinvio della prima udienza fissata a seguito della riassunzione motivato perchè la cancelleria provvedesse all’acquisizione del fascicolo del giudice a quo – appare ammissibile, in quanto la competenza di cui all’art. 7 c.p.c., comma 2, del giudice di pace è per materia con limite di valore e, quindi, le decisioni declinatorie su di essa sono suscettibili di esercizio del potere di cui all’art. 45 c.p.c., da parte del giudice ad quem della riassunzione.

L’istanza è, inoltre, manifestamente fondata, giusta il principio di diritto affermato da Cass. (ord.) n. 21418 del 2008, correttamente invocato dal Tribunale istante, secondo cui “Deve escludersi che la norma della L. n. 102 del 2006, art. 3, nel prevedere che alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro 2, titolo 4, capo 1 del codice di procedura civile, abbia attribuito al Tribunale la competenza su tali cause, così sottraendole alla previsione di competenza del giudice di pace per materia con limite di valore, di cui all’art. 7 c.p.c., comma 2″. La stessa decisione ebbe anche ad escludere che le norme del cd. rito del lavoro, cui faceva riferimento la norma dell’art. 102 c.p.c. – ora abrogata dalla L. n. 69 del 2009, art. 53, comma 1, – si applicassero dinanzi al giudice di pace quanto alla sua non incisa competenza.

Sembra, dunque, senz’altro doversi dichiarare la competenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria.”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.

3. E’, pertanto, dichiarata in accoglimento dell’istanza di regolamenti di competenza d’ufficio, la competenza del Giudice di pace di Reggio Calabria, davanti al quale il giudizio andrà riassunto nel termine di mesi sei (ex art. 50 c.p.c, nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009) dalla pubblicazione della presente ordinanza (si vedano: Cass. n. 8024 del 2003; Cass. (ord.) n. 18795 del 2007).

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria. Fissa per la riassunzione termine di mesi sei dalla pubblicazione del deposito della presente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

 

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