Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7864 del 27/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 27/03/2017, (ud. 23/02/2017, dep.27/03/2017),  n. 7864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8296-2016 proposto da:

COMUNE DI PRATO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI,32, presso lo studio dell’avvocato

MARCELLO CLARICH, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato STEFANIA LOGLI, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO

172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO GALLEANO, rappresentata e

difesa dagli avvocati MAURIZIO RIOMMI, SILVIA CLARICE FABBRONI,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 643/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 13/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte d’appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Prato che, in parziale accoglimento del ricorso proposto da B.G., previo accertamento dell’illegittimità dei contratti a tempo determinato stipulati con il Comune di Prato per lo svolgimento delle mansioni di educatrice di asili nido, aveva condannato detto Comune al pagamento, a titolo risarcitorio, di un’ indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Riteneva la Corte che potesse essere utilizzata come parametro per la quantificazione del risarcimento del danno, idoneo a compensare la perdita del posto di lavoro, l’indennità sostitutiva della reintegra prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5.

2. Per la cassazione della sentenza il Comune di Prato ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso B.G..

3. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. il Comune di Prato denuncia la violazione e/o falsa applicazione del criterio previsto dall’art. 18, comma 3 dello Statuto dei lavoratori per la quantificazione del risarcimento del danno da illegittima apposizione del termine contrattuale, laddove in applicazione dei principi dettati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5072 del 2016, l’indennità dev’essere liquidata facendo applicazione dei criteri indicati dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 6 valutando in particolare – entro l’arco di variabilità previsto dalla norma – il comportamento e le condizioni delle parti e l’anzianità di servizio.

2. Il motivo di ricorso, contrariamente a quanto eccepito dalla controricorrente – che sostiene che esso atterrebbe a questione in ordine alla quale non era stato proposto appello e sulla quale pertanto si era formato il giudicato interno – deve ritenersi ammissibile.

E difatti, la stessa controricorrente riferisce che il Comune di Prato aveva impugnato la statuizione del giudice di primo grado in quanto aveva ritenuto di applicare la sanzione pecuniaria alternativa alla conversione dei contratti a tempo determinato a prescindere dall’assolvimento di qualunque onere probatorio a carico del lavoratore, in ragione della natura sanzionatoria del risarcimento riconosciuto. Sebbene quindi non fosse stato formulato uno specifico motivo in relazione al criterio di liquidazione adottato con riferimento alla L. n. 300 del 1970, art. 18 l’impugnazione nei confronti della parte principale della decisione (applicazione del risarcimento in funzione dissuasiva e con agevolazione probatoria) ha impedito la formazione del giudicato interno sulla parte da essa dipendente, che attiene alle modalità di individuazione dei parametri per la quantificazione del dovuto (così Sez. U, n. 21691 del 27/10/2016).

3. Tanto premesso, il ricorso è fondato, alla stregua della sentenza delle Sezioni Unite n. 5072 del 15/03/2016, richiamata dallo stesso ricorrente, che, componendo il contrasto che si era verificato sulla questione, ha chiarito che in materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a teiniine, la misura risarcitoria prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicchè, mentre va escluso – siccome incongruo – il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l’indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l’onere probatorio del danno subito.

4. La parte controricorrente ha formulato istanza di rimettere la causa alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’art. 267 TFUE, affinchè provveda a pronunciarsi sulla compatibilità del criterio di liquidazione del risarcimento del danno previsto dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, come misura sanzionatoria alternativa alla conversione del contratto di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato in caso di declaratoria di illegittimità del termine nel settore del pubblico impiego, rispetto ai principi di equivalenza, effettività e dissuassività elaborati dalla giurisprudenza della Corte UE che si è pronunciata sul legittimità del divieto di conversione del contratto a termine previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 in caso di violazione di norme imperative e la direttiva 1999/70/CE.

5. La richiesta è infondata, sol che si osservi che il problema dell’individuazione di un risarcimento per il caso di abusivo ricorso ai contratti a termine nel pubblico impiego -in cui è preclusa la costituzione del rapporto a tempo indeterminato – compatibile con le indicazioni della Corte di giustizia dell’Unione Europea (in particolare, con la sentenza del 7 settembre 2006, proc. C-53/04, Marrosu e Sardino e 1′ ordinanza 12 dicembre 2013, Papalia, C-50/13) è stato proprio il punto di partenza dell’analisi delle Sezioni Unite, che hanno ritenuto necessario quindi che la misura individuata sia effettiva, proporzionata, dissuasiva ed equivalente a quelle previste nell’ordinamento interno per situazioni analoghe.

Hanno infatti rilevato che il danno per il dipendente pubblico è diverso dal lavoratore privato: il lavoratore a tetiinne nel pubblico impiego, se il termine è illegittimamente apposto, esclusa la possibilità di ottenere la conversione del rapporto a tempo indeterminato, perde la chance della occupazione alternativa migliore, e tale è anche la connotazione intrinseca del danno, seppur più intenso ove il termine sia illegittimo per abusiva reiterazione dei contratti.

La misura dissuasiva ed il rafforzamento della tutela del lavoratore pubblico, quale richiesta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, si individua quindi nell’ agevolazione della prova offerta dall’applicazione dell’art. 32, da ritenersi in via di interpretazione sistematica orientata dalla necessità di conformità alla clausola 5 del più volte cit. accordo quadro. Ha rilevato che la trasposizione di questo canone di danno presunto esprime anche una portata sanzionatoria della violazione della norma comunitaria, sì che il danno così determinato può qualificarsi come danno comunitario (così già Cass. 30 dicembre 2014, n. 27481 e 3 luglio 2015, n.13655) nel senso che vale a colmare quel deficit di tutela, ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, la cui mancanza esporrebbe la norma interna (art. 36, comma 5, cit.), ove applicabile nella sua sola portata testuale, a violare la clausola 5 della direttiva e quindi ad innescare un dubbio d’ illegittimità costituzionale. Ha aggiunto poi che non è comunque precluso al lavoratore di provare che le chances di lavoro che ha perso perchè impiegato in reiterati contratti a termine in violazione di legge si traducano in un danno patrimoniale più elevato.

6. La sentenza gravata dev’essere quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, che dovrà riesaminare le conseguenze dell’illegittima apposizione del termine ai contratti nel caso in esame, in applicazione dei principi di diritto sopra individuati.

7. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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