Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7864 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. II, 19/03/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 19/03/2021), n.7864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19534/2019 proposto da:

J.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO STOPPANI

34, presso lo studio dell’avvocato LUCA SILVAGNI, rappresentato e

difeso dall’avvocato DANILO COLAVINCENZO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE

(OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE

INTERNAZIONALE ANCONA IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE PRO TEMPORE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 14/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 09/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/01/2021 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO.

La Corte:

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza del 9/1/2019, la Corte d’appello di Ancona ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da J.F., cittadino del (OMISSIS), avverso la pronuncia del Tribunale, reiettiva dell’opposizione avverso la decisione della Commissione territoriale, di reiezione delle domande di protezione internazionale ed umanitaria.

La Corte del merito ha rilevato che la comunicazione della pronuncia del Tribunale era avvenuta, a cura della Cancelleria. Il D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 9 bis, inserito del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, il 28/9/2017, che il gravame era stato proposto erroneamente con ricorso anzichè con atto di citazione, che pertanto, dovendosi avere riguardo alla notifica del ricorso col decreto di fissazione d’udienza, la stessa era avvenuta oltre il termine di gg. 30.

Ricorre sulla base di un solo motivo J.F.; il Ministero è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione della forma dell’atto d’appello, ex art. 702 quater c.p.c., nei procedimenti in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27.

Il motivo è fondato.

Le Sezioni unite, con la pronuncia 28575/18, hanno affermato che, nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702 quater c.p.c., proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma. Tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un “overruling” processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi (Cass. n. 17420 del 2017), e ciò in dipendenza dell’affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l’appello secondo il regime dell’art. 702 quater c.p.c., risultava proponibile con citazione.

In applicazione di detto principio, deve ritenersi proposto nel termine dei gg. 30 l’appello avverso l’ordinanza de Tribunale, comunicata dalla Cancelleria il 28/9/2017, con il deposito del ricorso in via telematica del 20/10/2017.

Va pertanto accolto il ricorso e la causa va rimessa alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, perchè esamini nel merito il ricorso; al Giudice del rinvio spetterà anche decidere sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

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