Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7864 del 16/04/2020

Cassazione civile sez. I, 16/04/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 16/04/2020), n.7864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 31246/2018 proposto da:

S.M., rappresentato e difeso dall’avv. Lanzilao Marco,

elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico 38;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4011/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/01/2020 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 13 giugno 2018, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da S.M., cittadino della (OMISSIS), avverso l’impugnata ordinanza che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria, per difetto di specificità dei motivi di gravame, a norma dell’art. 342 c.p.c..

Avverso questa sentenza il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; il Ministero dell’interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., per avere ritenuto l’appello inammissibile per difetto di specificità dei motivi, mentre assume di avere specificamente criticato l’ordinanza del tribunale sia nella ricostruzione dei fatti e valutazione delle risultanze istruttorie, sia per avere ritenuto non credibile la sua narrazione e omesso di utilizzare i poteri istruttori d’ufficio per verificare la situazione generale nel suo Paese.

Esso è inammissibile. Dalla sintesi dei motivi di appello riportati nel ricorso non si evincono le specifiche statuizioni e argomentazioni impugnate, svolte dal tribunale nell’ordinanza gravata, nè le specifiche censure svolte nell’atto di appello. Risulta invece che l’appellante si sia limitato a riproporre le ragioni poste a fondamento della domanda di protezione avanzata al tribunale, come confermato dalla lettura degli atti di causa, consentita a questa corte in considerazione della natura processuale dell’errore denunciato. Ne consegue che è corretta la statuizione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi. Gli altri motivi sono assorbiti, avendo ad oggetto il fondo della domanda di protezione.

Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2020

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