Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7863 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. III, 31/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 31/03/2010), n.7863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonino – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE 138,

presso lo studio dell’avvocato STANIZZI ANTONIO, che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso per revocazione;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRITTI RIUNITI DI ROMA VELLETRI E

CIVITAVECCHIA, PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica

Tribunale di Roma, Affari Civili;

– intimati –

avverso la sentenza n. 24350/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 10.7.08, depositata il 30/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Antonio Stanizzi che si riporta

agli scritti ed insiste per l’accoglimento del ricorso.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 28 dicembre 2009 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “1.- Con atto notificato il 20.1.2009 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ed al Consiglio notarile dei Distretti Riuniti di Roma, il notaio L.M. ha proposto ricorso per revocazione della sentenza della Corte di Cassazione 10 luglio-30 settembre 2008 n. 24350, a lui notificata il 21 novembre 2008.

La sentenza ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal L. contro la sentenza 5 dicembre 2006 della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sanzione disciplinare della sospensione dalla professione per la durata di un mese, inflitta al L. dal Tribunale di Roma.

L’inammissibilità è stata dichiarata a causa della mancata formulazione dei quesiti di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., con la specificazione che ne derivava la preclusione all’esame dell’eccezione di estinzione dell’illecito disciplinare per intervenuta prescrizione, sollevata dal ricorrente.

Gli intimati non hanno presentato difese.

2. – Il ricorrente lamenta che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che l’inammissibilità del ricorso per Cassazione precludesse l’esame dell’eccezione di prescrizione, in quanto la Legge Notarile n. 89 del 1913, art. 146, dispone che la prescrizione si compie con il decorso di quattro anni dalla commessa infrazione, senza subire interruzione o sospensione alcuna per effetto del compimento di atti del processo e che il subordinare l’esame dell’eccezione all’ammissibilità del ricorso equivale a rendere inoperanti le citate disposizioni di legge. Aggiunge ulteriori considerazioni critiche in ordine alla soluzione adottata.

3.- Il ricorso è inammissibile, perchè proposto al di fuori dei casi in cui è ammessa la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione.

Le censure non denunciano errori materiali o di calcolo, nè errori di fatto, come previsto dall’art. 391 bis cod. proc. civ., ma solo asseriti errori di diritto, quanto al rapporto fra ammissibilità del ricorso e possibilità di pronunciare sull’eccezione di prescrizione:

errori in relazione ai quali non è ammessa dalla legge alcuna impugnativa.

3.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile”. – La decisione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

– Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, a cui le deduzioni difensive contenute nella memoria non hanno mosso alcun rilievo od obiezione, limitandosi a riproporre gli stessi argomenti già sviluppati nel ricorso.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.- Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non essendosi costituito l’intimato.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

 

 

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