Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7863 del 20/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7863 Anno 2016
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 14060/09 proposto da:
Comune di Roma, in persona del suo Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, Via del Tempio di
Giove n. 21, rappre$entato é dif@so dagli Avv.ti Angela
Raimondo é Aftteinio Clavdrullu,

qiuzta ~g1,3 à fliargine

del ricorso;

ricorrente

Data pubblicazione: 20/04/2016

contro
Cooperativa di Consumo Italia 2 Soc. coop. a r.1.;

intimata

avverso la sentenza n. 30/26/08 della Commissione
Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 21 aprile
2008;

5\Z

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15 dicembre 2015 dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per

ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 30/26/08 depositata il 21
aprile 2008 la Commissione Tributaria Regionale del
Lazio, pronunciando sull’appello proposto da
Cooperativa di Consumo Italia 2 Soc. Coop. a r.1., in
riforma della decisione n. 144/17/06 della Commissione
Tributaria Provinciale di Roma, accoglieva i riuniti
quattro ricorsi della contribuente avverso gli avvisi
di accertamento TARSU 2002 n. 491 n. 420 n. 421 n. 490
con i quali il Comune di Roma recuperava maggiori
imposte avendo rilevato una più estesa «superficie
pari a mq. 250 rispetto a quella denunciata».
Secondo la CTR gli avvisi di accertamento erano da
dichiararsi nulli perché, giusto quanto disposto
dall’art. 16, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472,
richiamato dall’art. 19 della Delibera Consigliare n.
143 del 21 dicembre 2001, il processo verbale
«inerente il sopralluogo eseguito dal Comune il
2.07.04 non risultava in alcun modo notificato».

2

l’inammissibilità e in subordine il rigetto del

Contro la sentenza della CTR, il Comune proponeva
ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’intimata contribuente non si costituiva.
Diritto
1.

Con il primo motivo di ricorso il Comune censurava

la sentenza denunciando in rubrica «Violazione e falsa
applicazione dell’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472/97 in
correlazione all’art. 19 della Delibera Consigliare n.
143 del 21.12.2001». I quesiti sottoposti erano i
seguenti due:
– <

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