Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7862 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. III, 31/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 31/03/2010), n.7862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonino – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ENEL DISTRIBUZIONE SPA in persona dell’Amministratore Delegato e

legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato BRIGUGLIO

ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUERRA

PIETRO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A., D.V.F., C.E., D.M.

D.N.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 130/2009 del TRIBUNALE di SANT’ANGELO DEI

LOMBARDI, depositata l’8/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – Il tribunale di S. Angelo dei Lombardi, con sentenza depositata in data 8.4.2009, rigettava l’appello proposto da Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del giudice di pace di Lacedonia, che aveva condannato l’Enel Distribuzione s.p.a. al risarcimento dei danni nei confronti di S.A., D.V.F., C. E. e D.M.N.D., con riferimento a pretese avarie dei prodotti alimentari detenuti nel frigorifero del bar, a seguito dell’interruzione di fornitura elettrica (black-out) tra il 27 e 28.9.2003, in quanto la convenuta non aveva provato l’esistenza di una causa alla stessa non imputabile della fornitura di energia elettrica all’utente finale.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Enel Distribuzione.

Non hanno svolto attività difensiva gli intimati.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 79 del 1999, ed in particolare degli artt. 1-2-3-9-13, nonchè la violazione dell’art. 1218 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Assume la ricorrente che, per effetto del D.Lgs. n. 79, le attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al Gestore della rete di trasmissione Nazionale;

che, nella suddetta data, il predetto Gestore non aveva fornito energia alla cabina primaria dell’Enel Distribuzione s.p.a. di Goleto, con la conseguenza che quest’ultimo si trovava nell’impossibilità incolpevole di adempiere alla propria prestazione.

A tal fine, chiedeva ammettersi prova per testi per confermare la circostanza, ma la richiesta era disattesa dal giudice di pace.

Il motivo è manifestamente fondato.

Dalla normativa regolante il sistema elettrico nazionale all’epoca dei fatti di causa, e segnatamente dal D.Lgs. n. 79 del 1999, artt. 1, 2, 3, 9, 13, e dal D.M. Industria 7 luglio 2000, emerge che la trasmissione di energia, attraverso la Rete Nazionale (e perciò fino alle cabine primarie dell’Enel distribuzione) è gestita obbligatoriamente ed in esclusiva dalla GRTN s.p.a. (soggetto del tutto autonomo rispetto ad Enel Distribuzione); che Enel Distribuzione non può procurarsi energia al di fuori della Rete Nazionale.

Infatti, sono riservati allo Stato ed affidati in concessione, in base ad apposita convenzione, al Gestore della rete, la trasmissione (consistente nel trasporto e nella trasformazione sulla rete interconnessa ad alta tensione) ed il cd. dispacciamento (consistente nell’attività diretta ad impartire disposizioni per l’utilizzazione e nell’esercizio coordinato degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari) dell’energia elettrica (con la conseguenza che le controversie aventi ad oggetto le domande proposte contro il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale s.p.a. per il risarcimento dei danni cagionati dalla interruzione della somministrazione dell’energia elettrica sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo; Cass. S.U. 14/06/2007, n. 13887).

Pertanto, la s.p.a. GRTN non può considerarsi ausiliaria della convenuta ex art. 1228 c.c., poichè è un soggetto autonomo ed indipendente da questa e da qualsiasi altro soggetto operante nel settore elettrico, ed è posto in posizione di supremazia rispetto a tali soggetti, e di monopolista nella gestione della rete di trasmissione, controllando tutti i flussi di energia da chiunque immessa e prelevata sulla rete, senza alcun potere direttivo o di controllo dell’Enel distribuzione nei confronti di GRTN. Infatti, non tutti i soggetti, della cui attività il debitore si avvalga per l’adempimento della propria obbligazione, sono suoi ausiliari nei termini indicati dall’art. 1228 c.c..

Possono considerarsi tali soltanto coloro che agiscono su incarico del debitore ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri direttivi e di controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra gli stessi ed il debitore, ovvero allorchè sussista un collegamento tra l’attività del preteso ausiliario e l’organizzazione aziendale del debitore della prestazione (cfr. Cass. 14/06/2007, n. 13953).

Inoltre, la s.p.a. GRTN non può essere considerato ausiliaria dell’Enel Distribuzione in quanto non è stata liberamente scelta dall’Enel Distribuzione per la trasmissione di energia, ma è posta in posizione di monopolista, per cui ad essa l’Enel Distribuzione doveva necessariamente rivolgersi per la trasmissione dell’energia da distribuire agli utenti.

Ciò comporta che, per potersi affermare la responsabilità dell’Enel Distribuzione s.p.a. a norma dell’art. 1218 c.c. il giudice avrebbe dovuto accertare che, nel giorno 28.9.2003, il Gestore della rete di trasmissione nazionale aveva effettivamente fornito l’energia elettrica alla cabina primaria dell’Enel Distribuzione di Goleto.

Se, invece, secondo l’assunto della ricorrente, fosse ritenuta attendibile la circostanza oggetto della prova per testi dedotta dall’Enel in merito ad un black-out su gran parte della Rete nazionale e segnatamente sulla cabina primaria di Goleto, ma non ammessa, ovvero se, in ogni caso, tale fatto fosse ritenuto notorio, ne conseguirebbe che l’inadempimento nella somministrazione di energia elettrica non sarebbe imputabile alla convenuta, con conseguente rigetto della domanda.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1223 e 2059 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il giudice di appello liquidato una somma a titolo di danno esistenziale ravvisato nella ” alterazione delle normali attività dell’individuo (pranzo domenicale con amici e familiari, televisione, cinema, etc.)” – sull’assunto che l’interruzione di energia costituisca prova dell’asserito danno.

Il motivo è manifestamente fondato.

Come statuito da Cass. S.U. 11.11.2008, n. 26972, non è ammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma categoria di “danno esistenziale”, inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona. Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile – sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod. civ. – anche quando non sussiste un fatto-reato, nè ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l’interesse leso – e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell’art. 2059 cod. civ., giacchè qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginar i, come quello alla qualità della vita od alla felicità.

Nella fattispecie, il danno ravvisato dal primo giudice nell’alterazione delle normali attività dell’individuo (pranzo domenicale con amici e familiari, televisione, cinema, etc.)- e confermato in appello -, per le ragioni sopra esposte, non presenta i caratteri per la sua risarcibilità.

Il ricorso deve, perciò, essere accolto; l’impugnata sentenza cassata, con rinvio della causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale di S. Angelo dei Lombardi in persona di diverso magistrato”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata, con rinvio della causa al tribunale di S. Angelo dei Lombardi in persona di diverso magistrato.

Le spese vanno rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia, anche per le spese, al tribunale di S. Angelo dei Lombardi in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

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