Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7862 del 27/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 27/03/2017, (ud. 23/02/2017, dep.27/03/2017),  n. 7862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8141/2016 proposto da:

F.R., P.S., quali eredi del figlio

F.F., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE

22, presso lo studio dell’avvocato GUIDO MARIA POTTINO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FEDERICO GALGANO,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 943/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 29/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte d’appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di Ferrara, ha rigettato la domanda proposta da F.R. e P.S., eredi di F.F., proposta al fine di ottenere la corresponsione dell’assegno una tantum previsto dalla L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 3. A motivo della decisione la Corte territoriale ha recepito le conclusioni del consulente tecnico nominato nel giudizio di appello, che aveva escluso che potesse ritenersi esistente secondo criteri di elevata probabilità logica un collegamento causale tra la patologia sofferta dal signor F. (linfoma non Hodkin) che lo aveva condotto al decesso e le vaccinazioni cui lo stesso era stato sottoposto durante il servizio militare.

2. La sentenza viene gravata da ricorso dagli eredi di F.F. sulla base di cinque motivi. Ha resistito con controricorso il Ministero della salute. I ricorrenti hanno depositato anche memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. con il primo motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c., per non avere la Corte d’appello accolto l’eccezione d’inammissibilità dell’appello, che era limitato alla mera riproposizione delle eccezioni e difese formulate in primo grado.

1.1. Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha disatteso la proposta eccezione d’ inammissibilità dell’appello, valutando l’atto alla luce del nuovo testo dell’art. 434 c.p.c., come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con la L. n. 134 del 2012, nell’interpretazione che ne ha fornito questa Corte nella sentenza n. 2143 del 2015 ed altre successive. Ha quindi rilevato che il ricorso in appello conteneva “un’individuazione precisa dei punti motivazionali rispetto a cui viene manifestato un ragionato espresso dissenso, in particolare quanto alla ricostruzione del nesso causale in base alle valutazioni del c.t.u.”.

Risulta pertanto correttamente applicata la norma di riferimento, nè la valutazione fattuale viene adeguatamente censurata, in difetto di trascrizione integrale dell’atto d’appello e della sentenza del Tribunale cui lo stesso si riferisce. Ed invero, affinchè questa Corte possa riscontrare mediante l’esame diretto degli atti l’intero fatto processuale, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi caratterizzanti il fatto processuale di cui si chiede il riesame, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (ex plurimis, Cass. n. 24481 del 2014, Cass. n. 8008 del 2014, Cass. n. 896 del 2014, Cass. Sez. Un. n. 8077 del 2012), il che nel caso difetta.

2. Come secondo motivo, i ricorrenti lamentano l’omessa considerazione delle nozioni correnti della scienza medica e l’omissione degli accertamenti strumentali per la disamina della sussistenza del nesso causale, secondo il criterio della sufficiente probabilità, tra la somministrazione multipla di vaccini subita da F.F. e l’insorgenza del linfoma non Hodgkin che lo ha condotto ad decesso. Richiamano ampia letteratura medica che sarebbe stata ignorata dal consulente tecnico, ricordano che due dei vaccini somministrati sono stati ritirati dal mercato e che la Commissione parlamentare di inchiesta nella seduta del 9 gennaio 2013 ha riscontrato un picco del numero dei militari colpiti da linfoma di Hodgkin del periodo 1999-2002 ed ha ritenuto che non si possa escludere che errate modalità di somministrazione dei vaccini associate ad altri fattori possano contribuire a produrre effetti gravemente dannosi per la salute. Ricordano altresì che è stato accertato con sentenza definitiva che il F. è stato vittima un caso di malasanità (falsa attestazione di sottoposizione a visita medica e mancata annotazione nel libretto sanitario di informazioni riguardanti la vaccinazione anti tifoidea).

2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto censura nel merito l’accertamento compiuto dalla Corte d’appello. Il risultato decisorio cui è giunta la Corte d’appello non è stato infatti frutto della sottovalutazione o dell’omessa valutazione delle circostanze valorizzate nel ricorso, ma di una valutazione complessiva di tutte le emergenze fattuali. La Corte di merito ha in proposito argomentato che non vi è letteratura scientifica univoca che abbia ritenuto le vaccinazioni come possibile concausa del linfoma non Hodgkin, mentre numerosi sono i lavori che stanno esplorando la possibilità di usare i vaccini come terapia per tale malattia. Ha aggiunto che il c.t.u. ha specificamente smentito la validità scientifica degli argomenti usati per sostenere la tesi di un ruolo concausale delle vaccinazioni, sottolineando come si tratti di mere congetture o di circostanze palesemente irrilevanti o ancora prive di fondamento. La Corte ha poi replicato alle osservazioni mosse dagli appellanti per il tramite del loro consulente, ribadendo come le stesse conducano al più a dimostrare la mera possibilità di un ruolo concausale della profilassi, ma non di una credibile probabilità che tali trattamenti abbiano effettivamente contribuito allo sviluppo della malattia. La Corte d’appello ha esaminato altresì il riferimento fatto dagli appellanti alle conclusioni della Commissione parlamentare d’inchiesta, rilevando che le stesse rivelano l’esistenza di complesse problematiche sulla salute degli individui legati alle vaccinazioni, ma non contengono dati anche epidemiologici significativamente idonei a dimostrare l’esistenza di un nesso causale in contrasto con le conclusioni del c.t.u.. Ha escluso infine che possano trarsi elementi dalla giurisprudenza amministrativa prodotta dai ricorrenti, in quanto relativa ai diversi benefici di cui al D.P.R. n. 90 del 2010, artt. 1078 e 1079.

2.2. Non vengono denunciate quindi carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, ma semplici difformità tra la valutazione del consulente circa la ricostruzione del dato patologico e il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, le quali si risolvono in un’ inammissibile critica del convincimento del giudice (v. in caso analogo Cass. ord., n. 4652 del 2012, Cass., ord., n. 22707 del 2010).

2.3. Risulta poi inammissibile in questa sede ex art. 372 c.p.c., comma 1, la produzione documentale e la relativa deduzione in merito alla prassi di malasanità accertata a danno del F., di cui non è cenno nella sentenza impugnata. Costituisce infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, già sopra richiamato, quello secondo il quale qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione. Nel giudizio di cassazione infatti, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, a meno che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti. (v. Cass. n. 23675 del 18/10/2013, Cass. n. 4787 del 26/03/2012, Cass. n. 3664 del 21/02/2006).

Non rileva infine il richiamato accertamento effettuato dalla Corte d’appello di Lecce in relazione ad altro soggetto danneggiato da somministrazione vaccinale, dovendo ogni valutazione avere riguardo alle peculiarità del caso concreto.

3. Come terzo motivo, gli eredi di F.F. deducono violazione e falsa applicazione della L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1 e lamentano che la Corte abbia applicato per valutare la sussistenza del nesso di causalità il criterio della “elevata probabilità logica” in luogo del criterio di ragionevolezza e sufficiente probabilità.

3.1. Il motivo non è fondato. La Corte d’appello, al di là delle espressioni utilizzate, ha valutato la sussistenza di una “ragionevole probabilità scientifica” nell’ individuazione del nesso di causalità, escludendo tuttavia che tale concetto possa essere esteso fino a ricomprendervi anche la mera possibilità teorica del legame eziologico. Si è quindi attenuta ai principi dettati da questa Corte anche con riguardo alla materia che ci occupa, secondo i quali (v. Cass. 17/01/2005 n. 753, 29/12/2016 n. 27749, ord.) la prova a carico dell’interessato ha ad oggetto, a seconda dei casi, l’effettuazione della terapia trasfusionale o la somministrazione vaccinale, il verificarsi dei danni alla salute e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica. Le Sezioni Unite di questa Corte muovendo dalla considerazione che i principi generali che regolano la causalità materiale (o di fatto) sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e dalla regolarità causale, salva la differente regola probatoria che in sede penale è quella dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre in sede civile vale il principio della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non” – hanno poi ulteriormente precisato che la regola della “certezza probabilistica” non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativa – statistica delle frequenze di classe di eventi (c.d. probabilità quantitativa), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza all’ambito degli clementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica) (cfr. Sez. Unite, sentenza 11 gennaio 2008, n. 581).

4. Come quarto motivo i ricorrenti deducono violazione falsa applicazione del D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40, art. 7 e addebitano alla Corte d’appello di non aver considerato nelle proprie motivazioni del D.P.R. n. 40 del 2012, art. 7, che riconosce gli effetti nocivi delle nanoparticelle di metalli pesanti, rinvenute nei liquidi corporei di F.F..

4.1. Il motivo è inammissibile. La presenza di nanoparticelle di metalli pesanti nell’organismo del F., nonchè nei vaccini a lui somministrati, è questione di fatto cui non fa cenno la Corte territoriale, per cui valgono le considerazioni già svolte al superiore punto 2.3..

5. Come quinto motivo, i ricorrenti deducono nullità della sentenza per violazione dell’art. 63 c.p.c., comma 2 e art. 51 c.p.c. , comma 1, n. 3 e lamentano che la Corte d’appello non abbia sostituito il c.t.u. che versava in condizioni di parzialità, avendo rapporti di credito e debito con il Ministero della salute per effetto della sua nomina in gruppi di studio e progetti e contratti di ricerca finanziati dal Ministero. Riferiscono che l’istanza di ricusazione è stata rigettata dalla Corte territoriale con ordinanza del 30-31 ottobre 2014.

5.1. Il motivo è inammissibile.

Il difensore dei ricorrenti nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., ha correttamente valorizzato la giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. n. 17636 del 2003, 03/02/2015 n. 1932) secondo la quale l’ordinanza di rigetto dell’istanza di ricusazione non è impugnabile con il ricorso straordinario per Cassazione, in quanto essa, pur avendo natura decisoria, manca tuttavia del necessario carattere di definitività. Gli stessi arresti hanno aggiunto che la non impugnabilità in via autonoma dell’ordinanza non esclude che il contenuto di essa possa essere riesaminato nel corso del processo, l’eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice ricusato (o del consulente tecnico) risolvendosi in motivo di gravame della sentenza.

Occorre però aggiungere che al fine di ritenere configurato il vizio processuale derivante dall’incompatibilità del c.t.u. e quindi disattendere la valutazione resa in proposito dal giudice di merito che ne ha negato l’incompatibilità, devono essere forniti a questa Corte gli elementi fattuali sui quali l’asserita incompatibilità si fonda, che risultino decisivi al fine di superare la valutazione in proposito già resa, in ossequio alle prescrizioni desumibili dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (nel testo che risulta a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 40 del 2006, operante ratione temporis), allo scopo di porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato, senza compiere generali verifiche degli atti (v. Cass. S.U. 3 novembre 2011 n. 22726, Cass. Sez. L, n. 17168 del 2012, Sez. 6-3, Ordinanza n. 1391 del 2014, Sez. L, Sentenza n. 3224 del 2014). Nel caso, invece, il ricorso si limita a dedurre che l’ausiliare aveva in corso “contratti di ricerca e programmi finanziati dal Ministero della Salute ed era stato nominato consulente del gruppo di lavoro IIAC/SCM finanziato dall’Istituto Superiore di Sanità”, senza in alcun modo circostanziare l’esatto contenuto e portata, anche temporale ed economica, degli incarichi riferiti, nè documentare le affermazioni, nè indicare gli atti prodotti nel giudizio di merito dai quali tale situazione di ricusabilità risulterebbe. Ciò determina l’inammissibilità del motivo e la rituale acquisizione della consulenza tecnica ad opera del giudice di merito.

6. Segue coerente il rigetto del ricorso.

7. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, non riferendosi nel ricorso per cassazione di avere assolto nel corso del giudizio di merito, nè ivi assolvendosi, l’onere autocertificativo previsto per l’esonero dall’art. 152 disp. att. c.p.c..

8. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese prenotate a debito ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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