Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7862 del 20/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7862 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 22965-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2015
3759

LAVERNIER FILIPPO;

– intimato avverso la sentenza

n.

413/2009 della

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di CATANIA, depositata il
28/07/2009;

Data pubblicazione: 20/04/2016

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/12/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
udito per il ricorrente l’Avvocato COLELLI che ha
chiesto l’accoglimento;

Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
dichiararsi la nullità di entrambe le sentenze di
rinvio e rimettersi gli atti alla CTP di CATANIA.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

N.R.G.22965/2010
RITENUTO IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Giarre emetteva nei confronti di Lavernier
Filippo un avviso di accertamento, anno di imposta 1999, relativo a un reddito di
euro 295.610 derivante dalla partecipazione, per la quota del 50%, nella società
di persone ditta Macelleria del Corso di Lavernier e Di Bella s.n.c.
Contro l’avviso di accertamento Lavernier Filippo proponeva ricorso. La
Commissione tributaria provinciale di Catania osservava che nella stessa

a carico della società, riducendo il maggior reddito ad euro 147.716; pertanto
con sentenza n.657 del 2004 accoglieva parzialmente il ricorso del socio
Lavernier rideterminando proporzionalmente il reddito da partecipazione in euro
75.858.
Contro la sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva appello. La Commissione
tributaria regionale di Palermo rilevava che l’appello proposto contro la sentenza
relativa alla società era già stata decisa da altra sezione della Commissione
tributaria regionale con sentenza n.292 del 11.12.2008, che aveva confermato la
decisione del giudice di primo grado. Pertanto con sentenza del 28.7.2009
rigettava a propria volta l’appello dell’Ufficio contro la sentenza della
Commissione tributaria provinciale che aveva deciso il ricorso del socio
Lavernier.
Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per i
seguenti motivi: 1)violazione dell’obbligo di costituzione del litisconsorzio
necessario; 2) violazione dell’art.295 cod.proc.civ. in relazione all’art.360
cod.proc.civ. perché , essendo staterproposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza che aveva deciso la causa della società, la Commissione tributaria
regionale avrebbe dovuto necessariamente sospendere il processo riguardante il
socio.
Il contribuente non ha depositato controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente. Dalla sentenza
impugnata risulta che in entrambi i gradi di giudizio di merito si è proceduto nei
confronti di un singolo socio in violazione dell’obbligo di costituzione del
litisconsorzio necessario tra la società di persone e tutti i soci stabilito dall’art.14
comma 1 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546. In proposito deve essere
ribadito il principio che l’unitarietà dell’accertamento di rettifica delle
dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all’art. 5 d.P.R.
22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica
imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di

udienza il Collegio aveva deciso il ricorso contro l’avviso di accertamento emesso

partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi,
comportj-Ehe il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di
rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società
che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -,
sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la
controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi.
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti
interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs.

il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è
affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento,
anche di ufficio. (Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008, Rv.603330).
La sentenza impugnata deve essere cassata. La nullità di tutte le attività
processuali conseguente alla mancata integrazione originaria del contraddittorio
comporta la regressione del processo davanti alla Commissione tributaria
provinciale di Catania, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio
disponendo l’integrazione del contraddittorio tra tutti i litisconsorti necessari
(società in nome collettivo ed entrambi i soci). La formazione di giudicati parziali,
riferibili a singole posizioni dei litisconsorti, sarà valutata tenendo conto dei
limiti soggettivi alla efficacia vincolante del giudicato stabiliti dall’art.2909
cod.civ.
Considerata la novità del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite
rispetto alla data di emissione delle pronunce di merito, le spese devono essere
compensate.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dichiara la nullità dell’intero giudizio; cassa la sentenza
impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Commissione tributaria provinciale di
Catania in diversa composizione. Compensa le spese.
Così deciso il 4.12.2015.

n.546 del 1992 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed

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