Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7862 del 16/04/2020

Cassazione civile sez. I, 16/04/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 16/04/2020), n.7862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19295/18 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in Roma via dei

Portoghesi, 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

K.Z., rappresentato e difeso dall’Avvocato LOTTI MARIO, e

domiciliato a ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE;

– controricorrente ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 5388/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/12/2019 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, K.Z., cittadino (OMISSIS), impugnava dinanzi il Tribunale di Milano il provvedimento con cui la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano, respingeva la richiesta di riconoscimento di protezione internazionale e umanitaria.

Il richiedente esponeva di essere stato membro, sin dal 2010, del partito politico (OMISSIS), con cui era entrato in contatto ai tempi dell’università e di essere stato arrestato diverse volte per aver partecipato alle manifestazioni organizzate, l’ultima delle quali in data (OMISSIS), riuscendo poi a fuggire.

In seguito era venuto a conoscenza, tramite un amico, di essere stato denunciato per aver fornito informazioni segrete ad un Paese straniero e che nei suoi confronti era stato emesso un ordine di cattura, motivo per il quale, grazie a dei trafficanti, nell’aprile del 2014 era riuscito a scappare dal Pakistan e raggiungere l’Italia.

Con ordinanza del 7.11.2016, il Tribunale di Milano respingeva integralmente il ricorso, ritenendo che le dichiarazioni del richiedente non erano credibili in quanto incoerenti, generiche, contraddittorie e lacunose e non potevano dunque fondare il riconoscimento della protezione sussidiaria; nel paese di origine del richiedente non erano inoltre emerse situazioni di violenza indiscriminata e di conflitto armato.

Veniva infine respinta la richiesta della protezione umanitaria, per l’inattendibilità del richiedente.

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 5388/2017, in parziale riforma delle statuizioni di prime cure, respingeva la domanda di riconoscimento della protezione internazionale e sussidiaria, ma accoglieva la domanda di protezione umanitaria.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, il Ministero dell’Interno.

K.Z. resiste con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, affidato a tre motivi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Deve, per ragioni di pregiudizialità logica, anzitutto esaminarsi il

ricorso incidentale proposto dal richiedente asilo, che investe il diniego di protezione internazionale e sussidiaria.

Con il primo motivo di ricorso incidentale si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, anche con riferimento all’art. 2697 c.c., nonchè l’omessa considerazione di fatti decisivi per il giudizio che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., nn. 3) e 5), per avere la Corte territoriale escluso il riconoscimento dello status di rifugiato politico.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, art. 14, lett. a) e b) e art. 17, omessa valutazione della sussistenza del danno grave nella forma della condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte o della tortura o di altra forma o trattamento inumano o degradante in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte territoriale escluso il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Con il terzo motivo di ricorso incidentale si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, l’omesso esercizio dei poteri di cooperazione istruttoria con riferimento alla situazione generale presente nel Paese di origine del richiedente e della sussistenza del “danno grave” nella forma della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale escluso la sussistenza di un rischio di esposizione a danno grave in caso di ritorno in Patria.

I motivi, che, in quanto connessi, vanno unitariamente esaminati, sono destituiti di fondamento.

Conviene premettere che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 3340/2019).

Nel caso di specie, la Corte territoriale, con apprezzamento adeguato, ha confermato la valutazione di scarsa credibilità formulata dal giudice di primo grado, evidenziando che la vicenda narrata dal richiedente risultava poco credibile in relazione ad aspetti di rilievo sostanziale, vale a dire le modalità con cui il richiedente sarebbe entrato in contatto con il partito progressista ed il suo ruolo di attivista; la Corte ha inoltre rilevato che i fatti narrati erano del tutto generici e privi di riscontri ed in ogni caso che il richiedente non aveva offerto elementi completi ed esaustivi su cui fondare una valutazione di credibilità.

In tema di riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), inoltre, una volta che le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad approfondimenti istruttori officiosi, poichè la valutazione di coerenza, plausibilità e generale attendibilità della narrazione riguarda “tutti gli aspetti significativi della domanda” (art. 3, comma 1) e si riferisce a tutti i profili di gravità del danno dai quali dipende il riconoscimento della protezione sussidiaria (Cass. 4892/2019).

Il dovere di cooperazione officiosa, dunque, non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (Cass. 33096/2018).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha condiviso il giudizio espresso dal Tribunale, ed ha ritenuto che, avuto riguardo allo status di rifugiato, non sussistessero, neppure astrattamente, i presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8, ed in generale che i fatti narrati fossero del tutto privi di alcun riscontro probatorio anche in via indiziaria e poco credibili e che il richiedente non aveva assolto all’onere di offrire, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, elementi idonei su cui fondare il giudizio di attendibilità e tale valutazione di merito non è stata adeguatamente censurata con i motivi di ricorso, i quali tendono a sollecitare un sindacato sulla valutazione di merito della Corte territoriale, inammissibile nel presente giudizio.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 14, lett. c) del citato D.Lgs., la censura è inammissibile, in quanto il richiedente si limita a contrapporre al conforme accertamento di merito del tribunale e della Corte territoriale, che hanno escluso la configurabilità in Kashmir di una situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato interno o internazionale, una diversa valutazione delle condizioni di quella regione, senza peraltro specificamente indicare le fonti o gli elementi in forza dei quali tale diversa prospettazione viene sollecitata.

Con l’unico motivo di ricorso principale il Ministero dell’Interno denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale riconosciuto la protezione umanitaria, fondando la propria decisione sulla integrazione del ricorrente in Italia ed omettendo di effettuare una valutazione comparativa rispetto all’effettiva violazione dei diritti fondamentali nel Paese di Origine.

Il motivo è fondato.

La Corte territoriale ha fondato il riconoscimento della protezione umanitaria unicamente sulla capacità di integrazione del richiedente in Italia, caratterizzata da un fattivo percorso di integrazione sociale e lavorativa, come risultante dalla documentazione prodotta, ma non ha effettuato alcuna valutazione con riferimento alla condizione personale del richiedente nel paese di origine.

Tale statuizione non è conforme a diritto.

E’ infatti vero che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve essere frutto di valutazione autonoma, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario che l’accertamento da svolgersi sia fondato su uno scrutinio avente ad oggetto l’esistenza delle condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti (Cass. 28990/2018).

In materia di protezione umanitaria, tuttavia, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. Ss.Uu. 29459-2019; Cass. n. 4455/2018).

Tale valutazione comparativa non risulta essere stata in alcun modo effettuata dal giudice di appello.

Respinto il ricorso incidentale, va dunque accolto quello principale. La sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

Considerato il rigetto del ricorso incidentale, và dato atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie l’unico motivo del ricorso principale.

Rigetta il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2020

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