Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7862 del 06/04/2011
Cassazione civile sez. III, 06/04/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 06/04/2011), n.7862
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FILADORO Camillo – Presidente –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
A.M., (OMISSIS), considerato domiciliato
“ex lege” in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato CUCCA GIUSEPPE LUIGI SALVATORE
giusta delega in atti;
– ricorrente –
e contro
COMIT SPA, BANCA NAPOLI Spa, B.M.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 433/2005 del TRIBUNALE di NUORO, emessa il
25/07/2005, depositata il 25/07/2005; R.G.N. 19/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/03/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. A.M. propone ricorso per cassazione, affidandolo ad un solo motivo, avverso la sentenza n. 433/05 del 25.7.05 del Tribunale di Nuoro, con la quale e’ stata dichiarata inammissibile per tardivita’ l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di aggiudicazione, in favore di B.M., di un bene immobile sottoposto all’espropriazione n. 61/99 r.g.e Trib. Nuoro, intentata nei confronti di esso ricorrente dalla Banca Commerciale Italiana spa e con l’intervento del Banco di Napoli spa.
2. Nessuno degli intimati resiste e neppure alcuna delle parti svolge ulteriore attivita’ difensiva, tanto meno per l’udienza pubblica del 3.3.11.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso per cassazione, fondato sulla dedotta erroneita’ del rilievo della tardivita’ della proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi (e precisamente sull’addotta non soggezione al termine ex art. 617 c.p.c.: del vizio derivante dall’aggiudicazione a seguito di offerta di acquisto per prezzo inferiore a quello base) e sulla contestazione dell’infondatezza nel merito affermata sussidiariamente dalla gravata sentenza, e’ stato proposto con atto notificato il 24.10.06, a fronte della pubblicazione della sentenza in data 25.7.05: ma, poiche’ le opposizioni all’esecuzione o agli atti esecutivi – alla quale ultima categoria si riconduce, in base alla qualificazione dell’azione operata con la sentenza impugnata, la presente controversia – sono escluse dalla sospensione feriale, il ricorso e’ tardivo – essendo scaduto il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis il 25.7.06 – e quindi inammissibile.
4. Infatti, l’esclusione dalla sospensione feriale dei termini (dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno), prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 6 per tali opposizioni (Cass. 30 gennaio 1978 n. 431, Cass. 16 settembre 1980 n. 5273, Cass. 14 febbraio 1981 n. 929, Cass. 26 ottobre 1981 n. 5592, Cass. 21 dicembre 1998 n. 12768, Cass. ord. 6 dicembre 2002 n. 17440, Cass. 15 giugno 2004 n. 11271, Cass. 22 ottobre 2004 n. 20594, Cass. 10 febbraio 2005 n. 2708; tra le piu’ recenti, v.: Cass., ord. 9998/10; in motivazione, Cass. sez. un. 10617/10; Cass., ord. 28 gennaio 2011 n. 2120; Cass. 1 febbraio 2011 n. 2345), si applica anche al termine per proporre ricorso per cassazione: il principio sancito dalla L. n. 742 del 1969, art. 3, secondo cui talune cause, quali quelle di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, non sono sottoposte a sospensione durante il periodo ferrale, deve intendersi riferito all’intero corso del procedimento, sicche’ esso ha indiscutibilmente riferimento anche ai termini per proporre ricorso per cassazione; la norma citata, invero, anche nella parte in cui richiama l’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, si riferisce pur sempre a controversie che abbiano una determinata natura (tale, cioe’, da giustificare l’esigenza di una sollecita trattazione), e non gia’ all’organo giudiziario presso il quale pende la controversia medesima (giurisprudenza consolidata; in materia di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, v., tra le altre: Cass., ord. 6 febbraio 2004 n. 2342; Cass., ord. 18 gennaio 2006 n. 818; Cass., ord. 18 gennaio 2006 n. 817; Cass. 2 marzo 2010 n. 4942; Cass. 1 febbraio 2011 n. 2345; per altre tipologie di cause sottratte alla sospensione: Cass. 4 dicembre 1991 n. 13055, Cass. 20 giugno 1994 n. 5932, Cass. 24 marzo 1995 n. 3478, Cass. 4 marzo 2000 n. 2450, Cass. 26 luglio 1996 n. 6753, Cass. 4 novembre 1997 n. 10823, Cass. 8 aprile 1998 n. 3629, Cass. 3 gennaio 2001 n. 44).
5. Non vi e’ luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’, non avendo gli intimati svolto alcuna attivita’ difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del giudizio di legittimita’.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di cassazione, il 3 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2011