Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7861 del 27/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/03/2017, (ud. 23/02/2017, dep.27/03/2017),  n. 7861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7618-2016 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANPAOLO BUONO

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), – società con socio unico -, in

persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in

ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

FIORILLO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5741/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte d’appello di Napoli, decidendo in esito al rinvio disposto da questa Corte di cassazione con l’ordinanza n. 6275 del 2014 – che aveva ritenuto applicabile nella liquidazione dell’indennità risarcitoria per l’illegittimità del termine apposto al contratto intercorso tra le parti lo ius superveniens costituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32 – condannava Poste italiane S.p.A. a corrispondere a C.M. una somma pari a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della sentenza di prime cure.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre C.M.; resiste con controricorso Poste italiane S.p.A.. La ricorrente ha depositato anche memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

3. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia violazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 262, artt. 10, 11 e 15 nonchè del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, artt. 55 e 57, della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5 e 6 e ancora degli artt. 113, 384 e 392 c.p.c. Si lamenta che la Corte d’appello abbia applicato una disposizione che al momento della decisione della causa riassunta era stata già abrogata per effetto del D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 55, comma 1, lett. f) norma che il giudice avrebbe dovuto applicare d’ufficio, con la conseguente conferma della sentenza della Corte d’appello già sottoposta al vaglio di questa Suprema Corte, che aveva condannato Poste al pagamento delle retribuzioni maturate dal 8/3/2004 (data di notifica del ricorso di primo grado) alla ripresa del rapporto.

4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. il ricorso è manifestamente infondato.

Questa Corte di Cassazione ha già avuto modo di chiarire (Cass. 20/10/2015 n. 21266 e 22/10/2015 n. 21521) che la sopravvenuta normativa deve ritenersi applicabile soltanto ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. citato (25-6-2015), così perdurando l’applicazione della pregressa disciplina di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 ai “giudizi pendenti” relativi ai contratti precedenti.

A sostegno di tale conclusione ha richiamato la considerazione che la nuova normativa di carattere sanzionatorio si inserisce nella disciplina organica del rapporto di lavoro a tempo determinato, dettata dal Governo con il D.Lgs. n. 81 del 2015, artt. 19 e ss. in attuazione della delega conferita con la L. n. 183 del 2014, art. 1, comma 7 la cui entrata in vigore ha determinato l’abrogazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, ai sensi dell’art. 55, comma 1, lett. b) e comma 2. Per essa, in assenza di esplicita disposizione contraria, deve operare quindi la regola dell’irretroattività sancita dall’art. 11 preleggi, regola cui – com’è noto – può derogarsi soltanto se ciò è espressamente previsto da apposita disposizione di diritto transitorio, quale quella che era stata formulata per l’operatività della L. n. 183 del 2010, art. 322, commi 5 e 6 dal relativo comma 7. In assenza di espressa disposizione derogatoria, il principio dell’irretroattività previsto dall’art. 11 preleggi fa sì che la nuova legge non possa essere applicata, oltre ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente e ancora in vita ove, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle sue conseguenze attuali o future (così, sull’operatività del principio di irretroattività, Cass. n. 301 del 2014 e n. 9462 del 2015). Lo ius superveniens è infatti applicabile (solo) ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorchè conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore (cfr., da ultimo, Cass. n. 9462 del 2015, n. 301 del 2014, Cass. 3.7.13 n. 16620; meno recentemente v. in senso conforme Cass. 3.3.2000 n. 2433 e, in epoca più remota, Cass. S.U. 12.12.67 n. 2926). Ne deriva che la nuova previsione nel caso è applicabile solo ai fatti generatori della (nuova) responsabilità risarcitoria, successivi all’entrata in vigore della nuova disciplina, e quindi alle ipotesi di illegittima apposizione del termine verificatesi dopo tale data.

Ha rilevato poi questa Corte che tale conclusione non è contraddetta dal rilievo che il D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 55 non ha abrogato esplicitamente anche il comma 7 della L. n. 183 del 2010, art. 32 ma solo, al comma 1, lett. f), i commi 5 e 6, considerato che il detto comma 7 si riferisce esplicitamente (solo) ai precedenti commi 5 e 6, e non è pertanto estensibile alla nuova disciplina dettata dall’art. 28 cit.

Ha aggiunto che l’interpretazione costituzionalmente orientata conforta la tesi dell’ irretroattività della nuova norma, dovendosi altrimenti superare il vaglio di compatibilità con l’art. 6 della CEDU, sottoposto a stringenti condizioni (v. Corte Cost. n. 303 del 2011 e 112 del 2012, già sopra richiamate).

2. Correttamente quindi la Corte territoriale ha applicato la L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 6 norma (ancora) applicabile al rapporto in questione.

3. Segue coerente il rigetto del ricorso.

4. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

5. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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