Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7861 del 20/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7861 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 12047-2010 proposto da:
EQUITALIA

GERIT

SPA

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA PIEMONTE 39, presso lo studio
dell’avvocato PASQUALE VARI’, che lo rappresenta e
difende giusta delega in calce;
– ricorrente –

2015

contro

3758

SALIOLA PIERINO, AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimati –

Nonché da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

Data pubblicazione: 20/04/2016

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente incidentale contro

VIALE G. MAZZINI 9 11, presso lo studio dell’avvocato

LIVIA SALVINI, che lo rappresenta e difende giusta
delega a margine;
– controricorrente incidentale nonché contro

EQUITALIA GERIT SPA;
– intimato

Nonché da:
SALIOLA PIERINO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIALE G. MAZZINI 9-11, presso lo studio dell’avvocato
LIVIA SALVINI, che lo rappresenta e difende giusta
delega a margine;
– controricorrente incidentale contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, EQUITALIA GERIT SPA;
– intimati avverso la sentenza n. 144/2009 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 18/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/12/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

SALIOLA PIERINO, elettivamente domiciliato in ROMA

LOCATELLI;
udito per il ricorrente l’Avvocato VARI’ che ha
chiesto raccoglimento;
comparso

l’Avvocato

COLELLI

difensore

del

resistente che si riporta agli atti;

delega dell’Avvocato SALVINI che si riporta e chiede
il rigetto del ricorso dell’Avvocatura;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
raccoglimento del ricorso principale, accoglimento
incidentale, inammissibilità o rigetto incidentale
condizionato.

udito per il controricorrente l’Avvocato ESCALAR per

N.R.G.12047/2010
RITENUTO IN FATTO
Equitalia Gerit spa emetteva nei confronti di Saliola Pierino una
cartella di pagamento dell’importo di euro 3.964.310,55 conseguente ad
iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito degli avvisi di
accertamento per Irpef anni di imposta 1996 e 1997, relativi al reddito
445 partecipazione in qualità di socio della società Birimport di Saliola

mancata impugnazione.
Contro la cartella di pagamento Saliola Pierino proponeva ricorso alla
Commissione tributaria provinciale di Roma che con sentenza dei
1.10.2007 lo accoglieva, ritenendo la nullità della previa notifica degli
avvisi di accertamento.
Contro la sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva appello. La
Commissione tributaria regionale di Roma con sentenza del 19.11.2009
rigettava il ricorso. Il giudice di appello riteneva regolarmente avvenuta
la notifica degli avvisi di accertamento; riteneva invece la tardività della
notifica della cartella di pagamento, sul rilievo che anche alla fattispecie
in esame doveva essere estesa la regola sulla retroattiva applicazione
dei termini di decadenza stabiliti dall’art.1 comma 5 bis della legge n.156
del 2005 con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento
emesse a norma dell’art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1.973 n.600.
Contro la sentenza Equitalia Gerit spa propone ricorso per i seguenti
motivi:1)violazione dell’art.1 comma 5 bis della legge n.156 del 2005
nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha preteso di
applica ak la disciplina prevista per la notificazione delle cartelle di
pagamento emesse a seguito di liquidazione dell’imposta a norma
dell’art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 alla diversa ipotesi in cui
la notifica della cartella di pagamento era stata preceduta dall’attività di
accertamento con emissione del relativo avviso ; 2) violazione e falsa
applicazione dell’art.25 d.P.R. 29 settembre 1973 n.602, come modificato
dall’art.1 comma 5 ter legge n.156 del 2000; 3) contraddittorietà della
motivazione su un punto decisivo della controversia.
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso incidentale per i seguenti
motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 comma 5 bis e ter

Pierino e C. s.a.s., avvisi notificati il 30.5.2002 e divenuti definitivi per

della legge n.156 del 2005, nella parte in cui ha ritenuto applicabile
retroattivamente la disposizione prevista dall’art.25 lett.c) d.P.R. 29
settembre 1973 n.602; 2) violazione e falsa applicazione dell’art.17
comma 1 lette d.P.R. 29 settembre 1973 n.602 vigente ratione temporis
in relazione all’art.360 comma 1 n.3 cod.proc.civ.
Saliola Pierino resiste con controricorso e propone ricorso incidentale
condizionato nei confronti di Equitalia Gerit spa con il quale deduce:1)

tributaria regionale ha riconosciutja regolarità della notificazione dei
prodromici avvisi di accertamento; 2) violazione e falsa applicazione
dell’art.60 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 e 140 cod.proc.civ, in
relazione all’art.360 comma 1 cod.proc.civ. , con riguardo alla nullità
degli avvisi di accertamento. Resiste con controricorso al ricorso
incidentale della Agenzia delle Entrate. Deposita memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso principale di Equitalia Gerit spa deve essere accolto.
1.111 primo motivo è fondato. Il termine di decadenza per la notifica delle
cartelle di pagamento, introdotto dall’art.5 bis della legge 31 luglio 2005
n.156, di conversione con modificazioni del d.l. 17 giungo 2005 n.106,
riguarda espressamente la notificazione delle cartelle emesse a seguito
di liquidazione della dichiarazione. Esso non si applica alle cartelle di
pagamento precedute dallo svolgimento di attività istruttoria conclusa
con l’emissione di apposito avviso di accertamento.
1.2.11 secondo motivo è fondato. Il termine per la notificazione delle
cartelle emesse a seguito dell’attività di accertamento svolta dall’Ufficio,
previsto dall’art.25 comma 1 lett.c) d.P.R. 29 settembre 1973 n.602, nel
testo modificato dall’art.5 ter della legge 31 luglio 2005 n.156, si applica
a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della citata
legge di conversione ( G.U. del 9 agosto 2005) e non si applica
retroattiva mente.
1.3.11 terzo motivo, relativo al vizio di motivazione, è assorbito.
2.11 ricorso incidentale della Agenzia delle Entrate deve essere accolto.
2.1.11 primo motivo ondats è per le medesime ragioni indicate precedenti
punti 1 e 2.

2

vizio di insufficiente motivazione nella parte in cui la Commissione

2.2.11 secondo motivo è fondato. Il giudice di appello giustifica la scelta di
applicare retroattivamente il riformato irart.25 comma 1 lett.c) d.P.R. 29
settembre 1973 n.602, sul rilievo che, diversamente, l’attività di
riscossione dell’Ufficio non sconterebbe alcun termine di decadenza.
L’assunto non può trovare accoglimento. L’applicazione retroattiva di una
norma di legge non può derivare da una opzione del giudice, ma deve
essere espressamente prevista dalla legge stessa ( art.11 disp. prel. cod.

base agli accertamenti dell’Ufficio e notificate prima del 10.8.2005, data
di entrata in vigore del nuovo testo dell’art.25 comma 1 d.P.R. 29
settembre 1973 n.602, l’attività di riscossione dell’Ufficio sconta la
preclusione temporale derivante dal previgente art.17 lett. c) d.P.R. 29
settembre 1973 n.602 (abrogato dallo stesso art.5 ter lett.a n.1 legge
n.156 del 2005), il quale stabiliva che le somme dovute a seguito degli
accertamenti dell’Ufficio dovevano essere iscritte a ruolo, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui
l’accertamento si era reso definitivo.( in senso analogo Sez. 5, Sentenza
n. 6148 del 13/03/2009, Rv.607287). Nel caso in esame non è oggetto
di contestazione che entrambi gli avvisi di accertamento notificati il
30.5.2002 sono divenuti definitivi per mancata impugnazione, e che il
relativo ruolo è stato tempestivamente reso esecutivo in data 14.3.2003.
3.11 controricorso incidentale condizionato proposto dal contribuente è
inammissibile.
3.1.La disciplina della notificazione degli atti tributari si fonda sulla regola
del domicilio fiscale predeterminato dalla legge ( art.58 d.P.R. 29
settembre 1973 n.600) e dell’onere preventivo del contribuente di
comunicare ogni eventuale variazione del proprio domicilio fiscale nei
limiti consentiti dall’art.60 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 . Qualora il
contribuente non sia reperibile al domicilio fiscale, l’Amministrazione
finanziaria non è gravata dall’onere di effettuare ricerche al di fuori del
comune ove il contribuente ha la residenza anagrafica ( persona fisica)
ovvero la sede legale ( persona giuridica), ma è senz’altro legittimata a
procedere nella forma semplificata prevista dall’art.60 comma 1 lett.e)
d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 ( affissione dell’avviso di deposito
nell’albo del Comune in cui si trova il domicilio fiscale; perfezionamento

3

civ.). Con riguardo alle cartelle di pagamento relative a somme dovute in

della notifica decorsi otto giorni dalla affissione), norma derogatoria delle
modalità prescritte dall’art.140 cod.proc.civ. ( in senso conforme Sez. 6 5, Ordinanza n. 25272 del 28/11/2014, Rv.633769; Sez. 5, Sentenza n.
8853 del 07/04/2008, Rv. 602667). Il giudice di appello ha
adeguatamente motivato la sussistenza della condizione di irreperibilità
del contribuente presso il domicilio fiscale, con giudizio di fatto
insindacabile in sede di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 5100 del

fiscale, di una azienda del contribuente nota all’Ufficio tributario
costituisce circostanza di fatto che il ricorrente non dimostra di avere
previamente sottoposto, nell’ambito di questo procedimento, all’esame
del competente giudice di merito.
Per i motivi esposti il ricorso principale di Equitalia Gerit spa ed il ricorso
incidentale della Agenzia delle Entrate devono essere accolti, con
annullamento della sentenza impugnata. Non occorrendo ulteriori
accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito rigettando il
ricorso introduttivo del contribuente. Le spese sono regolate come da
dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale della
Agenzia delle Entrate e dichiara inammissibile il ricorso incidentale
condizionato del contribuente. Cassa la sentenza impugnata e decidendo
nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente che condanna al
rimborso delle spese in favore di Equitalia Gerit spa liquide in euro
13.000, ed in favore della Agenzia delle Entrate liquidate in euro 13.000
oltre eventuali spese prenotate a debito.
Così deciso il 4.12.2015.

09/06/1997, Rv.505016). La dedotta esistenza, nel Comune del domicilio

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