Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7860 del 20/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7860 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 9504-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2015
3756

EDISON SPA;

– intimato –

Nonché da:
EDISON SPA

in persona del legale rappresentante

pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA

Data pubblicazione: 20/04/2016

SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
RUSSO CORVACE, che lo rappresenta e difende unitamente
agli avvocati GIUSEPPE PIZZONIA, GIANCARLO ZOPPINI
giusta delega a margine;
– controricorrente incidentale –

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato

avverso la sentenza n. 17/2009 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 12/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/12/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
udito per il ricorrente l’Avvocato COLELLI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato RUSSO CORVACE
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento dei primi 2 motivi di ricorso, rigetto
30 motivo, rigetto ricorso incidentale.

contro

e

N.R.G.9504/2010
RITENUTO IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate di Milano emetteva nei confronti di Edison spa
un avviso di accertamento relativo ad Irpeg ed Irap anno 2002 con il
quale effettuava , tra l’altro, i seguenti recuperi di costi indeducibili:
punto 2) sponsorizzazioni per euro 19.872; punto 4)perdite su crediti
commerciali per euro 25.954; punto 5) affitto locali uso ufficio per euro

“top manager” delle società partecipate in vista della loro dismissione.
Avverso l’avviso di accertamento Edison spa proponeva ricorso alla
Commissione tributaria provinciale che con sentenza n.451 del 2006 lo
accoglieva parzialmente, confermando il recupero n.4) relativo alle
perdite su crediti commerciali ed annullando le altre riprese.
Contro la sentenza l’Agenzia delle Entrate di Milano proponeva
appello e la società Edison spa si costituiva in giudizio proponendo
appello incidentale . La Commissione tributaria regionale di Milano con
sentenza n.17 del 12.2.2009 rigettava entrambi gli appelli e confermava
la decisione impugnata. In particolare rigettava l’appello principale sul
rilievo che le spese di sponsorizzazione dovevano qualificarsi quali spese
di pubblicità interamente deducibili e non spese di rappresentanza; le
somme erogate ai top manager delle società dismesse erano state
correttamente dedotte dalla società capogruppo Edison spa in quanto
l’attività svolta da costoro nella fase di dismissione non si era limitata alla
attività ordinaria ma aveva comportato un

quid pluris a vantaggio

esclusivo della società capogruppo. Rigettava l’appello incidentale di
Edison spa relativo alla ripresa a tassazione delle perdite su crediti
commerciali poiché la società Edison spa aveva volontariamente ed
integralmente rinunciato al proprio credito.
Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso
per i seguenti motivi:1)violazione dell’art.74 comma 2 d.P.R.22 dicembre
1986 n.917 in relazione all’art.360 n.3 cod.proc.civ. , con riguardo al
rilievo n.2 relativo a spese di sponsorizzazione; 2) vizio di motivazione
insufficiente in riferimento al medesimo rilievo n.2; 3) violazione
dell’art.75 d.P.R.22 dicembre 1986 n.917 in relazione all’art.360 n.3

17.301; punto 7) altri oneri straordinari per euro 17.001.179 erogati ai

cod.proc.civ., con riferimento al rilievo n.7

relativo ad ” altri oneri

straordinari”.
La società Edison spa resiste con controricorso chiedendo di
dichiarare inammissibile o infondato il ricorso di controparte. Propone
ricorso incidentale per violazione dell’art.66 comma 3 (ora 101 comma 5)
del d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 in relazione all’art.360 comma 1 n.3
cod.proc.civ. nella parte in cui il giudice di appello ha confermato la

ritenendo indeducibile la perdita nonostante la sussistenza dei requisiti di
certezza e precisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo e il secondo motivoCentrambi relativi alle spese di
sponsorizzazione, sono fondati.
La Commissione tributaria regionale ha affermato che le spese di
-vo~
sponsorizzazione di una conferenza internazionale sull’energia energia,è assimilabií alle spese di pubblicità ( interamente deducibili) in quanto “le
politiche energetiche costituiscono l’oggetto sociale della società , si è
trattato dunque di spese inerenti all’attività di impresa e quindi
deducibili”.
La motivazione è viziata perché l’inerenza , intesa come attinenza
della spesa all’oggetto sociale, non fornisce alcun criterio discretivo tra
spese pubblicitarie e spese di rappresentanza, considerato che il principio
della inerenza, attualmente previsto dall’art.109 comma 5 d.P.R. 22
dicembre 1986 n.917 (corrispondente al previgente art.75 dei medesimo
d.P.R.), riguarda indistintamente tutte le spese ed in generale tutti i
componenti negativi del reddito di impresa.
In tema di distinzione tra spese di rappresentanza e spese
pubblicitarie questa Corte ha affermato il principio che costituiscono
spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad
accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa e alla cura delle
pubbliche relazioni, mentre vanno qualificate come spese di pubblicità o
di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti
alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi offerti dalla società. Ne
consegue che le spese di sponsorizzazione costituiscono in via generale
spese di rappresentanza, deducibili nei limiti di un terzo del loro

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ripresa a tassazione delle perdite su crediti commerciali per euro 25.954

ammontare (ai sensi del previgente art.74 d.P.R. 22 dicembre 1986
n.917), salvo che il contribuente fornisca la prova che all’attività
sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno
economico e commerciale in proprio favore. ( conforme Sez. 5, Sentenza
n. 21977 del 28/10/2015, Rv. 637087).
La sentenza deve pertanto essere annullata sul punto, con rinvio alla
Commissione tributaria regionale in diversa composizione perché,

motivato giudizio in ordine alla qualificazione delle spese di
sponsorizzazione quali spese di rappresentanza ovvero di pubblicità.
2.11 terzo motivo relativo alla deducibilità di “altri oneri straordinari
per compensi ai top manager” è inammissibile. La Commissione
tributaria regionale ha ritenuto che i compensi erogati dalla capogruppo
Edison agli amministratori di vertice delle società controllate non
costituiscono spese sostenute dalla capogruppo in violazione del principio
di inerenza, atteso che le attività svolte dagli amministratori apicali delle
società controllate in vista della loro dismissione erano diverse da quelle
ordinariamente attribuite e comportavano un attività aggiuntiva svolta “a
vantaggio esclusivo della società capogruppo con la massimizzazione del
valore delle partecipazioni da cedere”, compensi peraltro subordinati
all’effettivo perfezionamento della procedura di dismissione delle società
controllate in cui gli amministratori apicali operavano. Il quesito di diritto
formulato dalla ricorrente non individua alcuna erronea interpretazione
della norma di legge addebitabile al giudice di appello, ma si sostanzia
nella richiesta al giudice di legittimità di travalicare il proprio ambito
cognitivo, svolgendo un apprezzamento di fatto circa la sussistenza del
requisito di inerenza del costo (richiesto dal previgente art.75 d.P.R.22
dicembre 1986 n.917, ora art.109 stesso d.P.R. ) riferibile alla società
controllata piuttosto che alla società controllante, così sostituendosi alla
diversa valutazione effettuata dal giudice di merito con motivazione
esente da vizi logici.
3.11 ricorso incidentale, relativo alla ritenuta indeducibilità

delle

perdite su crediti , è fondato. Il fatto, pacifico tra le parti, è il seguente:
nell’ambito di una transazione condotta unitariamente, la società Edison
spa rinunciava totalmente al proprio credito di euro 176.028,90 nei

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facendo applicazione del principio di diritto richiamato, proceda a nuovo

confronti della società Tencara; contestualmente la società partecipata
Edison Termoelettrica rinunciava parzialmente, nei confronti della stessa
Tencara, al proprio credito di euro 69.171, incassando la minore somma
di euro 36.151. Secondo il giudice di appello non sussistono i requisiti
della deducibilità della perdita sul credito perché Edison spa ha rinunciato
volontariamente ed integralmente al proprio credito “avendo riguardo a
scelte aziendali su attribuzioni di crediti all’interno del gruppo nell’ambito

La disciplina fiscale della perdita su crediti, prevista dall’art.101
comma 5 d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, stabilisce la regola che la
inesigibilità del credito deve risultare da “elementi certi e precisi”.
Qualora si tratti di perdita derivante da rinuncia al credito occorre che
l’atto unilaterale di rinuncia sia giustificato da una effettiva
irrecuperabilità del credito, poiché, diversamente, rientrerebbe negli atti
di liberalità indeducibili ai fini fiscali. Nel caso in esame il giudice di merito
non ha dubitato della effettiva insolvibilità della società debitrice Tencara
spa, ma ha dato rilievo dirimente alla circostanza che la società Edison
ha rinunciato integralmente al proprio credito a fronte di una rinuncia
soltanto parziale effettuata dalla società controllata Edison
Termoelettrica. L’argomentazione non è concludente, perché l’opzione per
la rinuncia integrale al credito nell’uno caso, accompagnata dalla rinuncia
solo parziale da parte di altro soggetto giuridico nell’altro caso, può
ipoteticamente dipendere dalle caratteristiche oggettive dei due crediti,
che hanno determinato decisioni parzialmente diverse in capo ag due
società creditrici.
L’appello incidentale deve pertanto essere accolto e la sentenza sul
punto cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale di Milano
perché proceda a nuovo giudizio, finalizzato a verificare se la rinuncia
integrale al proprio credito da parte della società ricorrente incidentale
trovi giustificazione nella esistenza di elementi di fatto che, secondo
l’apprezzamento del giudice di merito, depongano o meno per la totale
inesigibilità del credito. Le spese di questo grado di giudizio saranno
regolate all’esito del giudizio di rinvio.
P.Q.M.

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di una logica di gruppo”.

Accoglie il primo ed il secondo motivo, dichiara inammissibile il terzo
motivo del ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale. Cassa la
sentenza impugnata in relazione isti•gti accolti e rinvia per nuovo giudizio,
anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia
in diversa composizione.

Così deciso il 4.12.2015

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