Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7860 del 16/04/2020

Cassazione civile sez. I, 16/04/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 16/04/2020), n.7860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19681/2017 proposto da:

I.I., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato Massimo Parenti, in forza di procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno Prefettura di Parma Ufficio Territoriale del

Governo;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di PARMA, depositata il

13/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/12/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 8, del 21/4/2017 I.I., cittadino macedone, ha adito il Giudice di -e Parma per opporsi al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Parma in data 7/4/2017 e notificato in pari data, nonchè al pedissequo ordine di allontanamento emesso dal Questore di Parma in data 7/4/2017 e notificato in pari data.

Il ricorrente ha sostenuto che il decreto prefettizio era illegittimo a causa della sua convivenza con il nucleo familiare del figlio K.G., di cui facevano parte la moglie, R.S., e i figli K.P. e A., di cittadinanza italiana e della sussistenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari; il ricorrente ha aggiunto che non sussistevano ipotesi di pericolosità presunta ex lege e non valeva l’automatismo fra sentenze di condanna e pericolosità sociale; ha lamentato infine violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 5 e art. 13, comma 1.

Il Giudice di Pace di Parma con ordinanza del 6-13/6/2017 ha rigettato il ricorso, ritenendo accertata la condizione di illegale permanenza in Italia dell’ I. e inconferente la “domanda di convivenza con i familiari”, peraltro indimostrata, alla luce della particolare natura del reato (maltrattamenti in famiglia) per cui il ricorrente era stato condannato.

2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso I.I., con atto notificato il 10/8/2017, svolgendo quattro motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I quattro motivi di ricorso sono connessi fra loro e possono essere esaminati congiuntamente.

1.1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, commi 1 e 2 e si duole del fatto che il decreto impugnato aveva completamente omesso di valutare la disciplina contenuta nel predetto art. 19 e il fatto che il ricorrente aveva allegato di convivere come nonno con i due nipotini cittadini italiani, limitandosi a valutare la sua asserita pericolosità sociale.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28, che appunto prevede il rilascio di apposito permesso di soggiorno agli stranieri di cui è vietata l’espulsione o il respingimento.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 1 e sottolinea che l’art. 19 del Testo Unico Immigrazione in tema di divieto di espulsione richiama espressamente il solo art. 13, comma 1 (pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato) e non l’art. 4, comma 3, dello stesso Testo Unico, preso in considerazione dal Giudice di Pace di Parma.

Il ricorrente aggiunge che il Giudice ha poi fatto riferimento a un reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p., senza aver acquisito la relativa sentenza, sicchè l’affermazione che tale reato era stato commesso in danno degli attuali conviventi era frutto di un giudizio arbitrario e suggestivo, oltre che inconferente.

1.4. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo, ossia le produzioni documentali attestanti il rapporto di filiazione fra il ricorrente a K.G. e la convivenza con i parenti cittadini italiani.

Il documento n. 3 provava la paternità del figlio K.G.; quanto alla convivenza con i nipotini era stata dedotta prova testimoniale su cui il Giudice non si era espresso, addebitando però illogicamente al ricorrente la mancata prova della convivenza.

2. Non è condivisibile la doglianza del ricorrente secondo cui il Giudice di Pace avrebbe completamente omesso di valutare sia la disciplina contenuta nel predetto art. 19, sia il fatto che il ricorrente aveva allegato di convivere come nonno con i due nipotini cittadini italiani, limitandosi a valutare la sua asserita pericolosità sociale.

Il Giudice infatti ha ritenuto “inconferente la domanda di convivenza” con i presunti famigliari, peraltro incidentalmente osservando che essa non era dimostrata, al pari del rapporto di filiazione con il signor K.G., in relazione alla particolare natura dei reati addebitati, che includevano il maltrattamento contro i famigliari e i conviventi (art. 572 c.p.).

3. Il D.Lgs. 25 luglio 1998, art. 5, comma 5 (modificato dal D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5), art. 2, comma 1, lett. b), numero 1, dispone che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonchè, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.

Quanto invece al provvedimento di espulsione, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis, dispone che, nell’adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lett. a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’art. 29, si debba anche tener conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonchè dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine.

Al proposito, la Corte Costituzionale, con sentenza 18/7/2013, n. 202, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, predetto, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che “ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al “familiare ricongiunto”, e non anche allo straniero “che abbia legami familiari nel territorio dello Stato”.

La Consulta al proposito ha premesso che al legislatore è riconosciuta un’ampia discrezionalità nella regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolazione riguarda; ha osservato, tuttavia, che tale discrezionalità legislativa non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell’immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino; la disposizione dell’art. 5, comma 5, la quale prevede che nell’adottare il provvedimento di rifiuto, revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, ovvero del familiare ricongiunto si tiene conto anche della natura e dell’effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese di origine, nonchè della durata del suo soggiorno nel territorio italiano, delimita l’ambito di applicazione della tutela rafforzata, che permette di superare l’automatismo ostativo alla permanenza sul territorio nazionale del condannato, anche in via non definitiva, per alcuni reati, fra i quali quelli in materia di stupefacenti – automatismo previsto in generale dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 4, comma 3, ed escluso, in via di eccezione, nelle ipotesi previste dai successivi art. 5, comma 5 e art. 9, rispettivamente per coloro che hanno esercitato il diritto al ricongiungimento familiare e per coloro che richiedono un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo -, solo nei confronti dei soggetti che hanno fatto ingresso nel territorio in virtù di un formale provvedimento di ricongiungimento familiare, determinando così una irragionevole disparità di trattamento rispetto a chi, pur versando nelle condizioni sostanziali per ottenerlo, non abbia formulato istanza in tal senso, e un irragionevole pregiudizio ai rapporti familiari.

4. Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 4, in tema di ingresso in Italia, richiamato dal successivo art. 5, esclude la possibilità di ingresso in Italia, fra l’altro, dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati previsti dall’art. 380 c.p.p., commi 1 e 2, fra i quali è incluso (comma 2, lett. l-ter) il delitto consumato o tentato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, previsti dall’art. 572 c.p..

Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c), non consente l’espulsione, salvo che nei casi previsti dall’art. 13, comma 1, nei confronti degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana.

L’art. 13, comma 1, del Testo Unico sull’immigrazione riguarda l’espulsione dello straniero disposta per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato dal Ministro dell’Interno.

5. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c), non è espellibile lo straniero convivente con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana, salvo che nei casi previsti dall’art. 13, comma 1, del D.Lgs. citato.

Tale disposizione deve essere interpretata, in ossequio al dato letterale, nel senso che il divieto di espulsione non sarà operante solo in presenza dei “motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato”, di cui dell’art. 13, comma 1, alla luce dei quali venga adottato il provvedimento ministeriale di alta amministrazione di competenza del Ministro dell’Interno, previa notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro degli Affari Esteri, previa valutazione comparativa degli interessi in questione, dovendosi escludere che tale valutazione, di natura discrezionale possa essere svolta dal Prefetto in sede di emissione del decreto (Sez. 1, 28/11/2018, n. 30828).

6. Il ricorrente aggiunge che il Giudice ha fatto riferimento a un reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p., senza aver acquisito la relativa sentenza, sicchè l’affermazione che tale reato era stato commesso in danno degli attuali conviventi era frutto di un giudizio arbitrario e suggestivo, oltre che inconferente.

Per vero, tale affermazione non è contenuta nel provvedimento impugnato, che non assume affatto che I.I. abbia commesso il reato de quo in danno del figlio, della nuora e dei due nipotini ed è comunque irrilevante perchè il combinato disposto del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 4, comma 3 e dell’art. 380, comma 2, lett. l-ter, non circoscrive l’applicabilità della disposizione ai soli casi in cui il delitto sia stato commesso in danno degli attuali conviventi.

7. Il ricorrente denuncia omesso esame di due fatti decisivi, ossia le produzioni documentali attestanti il rapporto di filiazione fra il ricorrente e K.G. e la convivenza con i parenti cittadini italiani.

Effettivamente il Giudice di Pace, negando la prova del rapporto di filiazione fra il ricorrente e K.G., ha totalmente omesso di considerare il documento n. 3 allegato al ricorso del 21/4/2017, che era appunto il certificato macedone di nascita di K.G., munito di apostilla e traduzione italiana.

Il fatto decisivo, secondo la ricostruzione del ricorrente, è però la convivenza in Italia del ricorrente con i due nipotini, legati da rapporto di parentela di secondo grado, cittadini italiani, K.P. e A., figli della cittadina italiana R.S. e del figlio K.G..

Tale circostanza, indubbiamente rilevante ai fini del divieto di espulsione contenuto nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c), non è stata provata documentalmente dal ricorrente che nel ricorso del 21/4/2017 l’aveva però puntualmente allegata, chiedendone la prova tramite sommari informatori, indicando quali testimoni il figlio e la nuora (ricorso al Giudice di Pace 21/4/2017, pag. 4 e 8).

Il provvedimento impugnato deve pertanto essere cassato perchè il Giudice di Pace ha escluso la prova della convivenza con cittadini italiani entro il secondo grado, ritenuta indimostrata, senza dar ingresso alla prova orale tempestivamente richiesta dal ricorrente e ignorando totalmente tale istanza.

Il Giudice del rinvio, oltre a considerare debitamente il doc. 3 (certificato di nascita apostillato) e dar corso alle richieste informazioni testimoniali, dovrà altresì esaminare e valutare anche tutti gli altri documenti prodotti dal ricorrente, e in particolare i certificati di nascita dei nipotini K.P. e K.A. (doc. 4 e 5) e i passaporti italiani di R.S. e K.P. (doc. 6 e7).

Ne consegue il rinvio al Giudice di Pace di Parma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Giudice di Pace di Parma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA