Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7860 del 06/04/2011
Cassazione civile sez. III, 06/04/2011, (ud. 01/03/2011, dep. 06/04/2011), n.7860
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 19930/2009 proposto da:
SPORT CONTINENTAL CLUB S.R.L. (OMISSIS), in persona
dell’amministratore unico Dott. C.F., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato
STELLA RICHTER Paolo, che la rappresenta e difende giusta delega in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CONSORZIO FERROFIR (OMISSIS);
– intimato –
nonchè da:
CONSORZIO FERROFIR (OMISSIS), in persona del suo liquidatore
Dott. D.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FLAMINIA 318, presso lo studio dell’avvocato CORAPI DIEGO, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati ZACCARIA GIUSEPPE
EGIDIO, TOCCI DEMETRIO, PIGA MARCELLO, SPADAFORA GIORGIO giusta
delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrenti incidentali –
contro
SPORT CONTINENTAL CLUB S.R.L. (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1676/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
Sezione Terza Civile, emessa il 2/10/2008, depositata il 21/04/2009
R.G.N. 5348/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
01/03/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;
udito l’Avvocato STELLA RICHTER PAOLO;
udito l’Avvocato FIORAVANTI FABRIZIO (per delega dell’Avv. CORAPI
DIEGO);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CENICCOLA Raffaele, che ha concluso con la inammissibilità o il
rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La corte d’appello di Roma, decidendo con sentenza n. 2058 del 2003 sugli appelli di entrambe le parti avverso la sentenza di primo grado, ridusse da oltre L. 7 miliardi a circa L. 700 milioni la somma da pagarsi dal convenuto Consorzio Ferrofir all’attrice Sport Continental Club s.r.l. per il crollo, avvenuto nel 1988, del solaio di copertura della piscina coperta del Club (sul quale gravava un tappeto erboso ed altro), che l’attrice aveva affermato essere stati causati dai lavori di consolidamento di una galleria ferroviaria eseguiti dal Consorzio.
Ritenne tra l’altro la corte d’appello che al verificarsi dell’evento avesse concorso, per il 70% di incidenza causale, l’instabilità della struttura crollata, inadeguatamente realizzata dalla stessa società attrice.
Il ricorso per cassazione avverso detta sentenza è stato respinto con sentenza n. 4087 del 2005.
2.- La citata sentenza d’appello fu impugnata anche per revocazione sia dalla Sport Continental Club s.r.l. (con atto di citazione notificato nel maggio del 2003) sia, in via incidentale, dal Consorzio.
Le domande sono state respinte dalla corte d’appello con sentenza n. 1676 del 2009, avverso la quale la Sport Continental Club s.r.l.
ricorre per cassazione affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso il Consorzio, che propone ricorso incidentale basato su un unico motivo.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il collegio ha disposto che la motivazione sia redatta in forma semplificata.
2.- I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso la stessa sentenza.
3. Col primo motivo del ricorso principale sono dedotte, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5:
a) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4;
b) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia specificamente prospettati dalla ricorrente.
Al termine dell’illustrazione del motivo è formulato un quesito di diritto (che occupa le pagine da 26 a 28 del ricorso) in cui, oltre a denunciare violazione del principio tra il chiesto ed il pronunciato, si indicano i punti decisivi sui quali si assume omessa la motivazione e sui quali si sostiene che la motivazione sia stata contraddittoria.
3.1.- Il motivo è inammissibile quanto alla prospettata violazione di legge perchè non costituisce un quesito di diritto la domanda consistente nel chiedere se un fraintendimento integri violazione dell’art. 112 c.p.c..
Quanto ai prospettati vizi della motivazione, la censura è manifestamente infondata.
La corte d’appello ha ampiamente chiarito le ragioni per le quali le doglianze mosse dall’attuale ricorrente principale non concernevano errori revocatori ma le valutazioni compiute dal giudice di merito.
4.- Col secondo motivo sono denunciate, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5:
a) violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4;
b) omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia.
Al termine dell’illustrazione del motivo è formulato il seguente quesito di diritto:
“dica la Corte Suprema se integri un errore di fatto, denunciabile ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, l’avere il giudice di merito formato il proprio convincimento sulla base del contenuto dei bilanci di una società di capitali relativi soltanto a due esercizi ritenendo, in obiettivo contrasto con quanto risultava invece provato e senza tenere in alcun conto (del)le ragioni specificamente prospettate dalla ricorrente, che non fossero stati prodotti dalla stessa società, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, tutti i bilanci relativi ai sette esercizi in cui la società danneggiata aveva sostenuto i costi per la ricostruzione dell’impianto di sua proprietà danneggiato a causa dei lavori imprudentemente eseguiti dall’altra parte, costi dei quali aveva chiesto il rimborso quale risarcimento del danno cagionatole”.
4.1.- Il motivo è infondato.
All’ultimo capoverso di pagina 7 dell’impugnata sentenza (che si occupa del problema nei tre capoversi che precedono) è chiarito che la società, lungi dal dedurre un errore di fatto revocatorio, aveva censurato la sentenza per avere il giudice operato una scelta del materiale probatorio, utilizzando i soli bilanci relativi agli anni in cui, a suo giudizio, erano state eseguite spese di ristrutturazione connesse all’evento dedotto in giudizio, concludendosi che la censura appariva rivolta ad una valutazione e sfuggiva quindi al limite della norma invocata.
Alla pagina successiva è d’altronde affermato che la carenza di documenti relativi ai costi di ricostruzione (fatture, libri paga, ricevute e ogni altro atto che riscontrasse l’effettivo pagamento di opere e materiali impiegati nella ricostruzione) risultava confermata dallo stesso consulente, anche per questo motivatamente escludendosi la sussistenza dell’affermato vizio revocatorio.
5.- Manifestamente infondato è anche il ricorso incidentale, col quale pure la sentenza è censurata per violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, e per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo nella parte in cui ha respinto la domanda di revocazione del Consorzio affermando che “nessun errore di fatto appare infine riscontrabile nella liquidazione del danno con riferimento al valore locativo dell’impianto crollato. Tale liquidazione infatti, nonostante il richiamo al giudizio presuntivamente espresso dal consulente, appare il frutto della valutazione e del convincimento del giudice, che per determinare l’ammontare si riferì alla stima dei consulenti di prime cure, la condivisione della quale da parte del perito d’appello è del tutto irrilevante”.
Era stato dunque del tutto irrilevante anche che il perito d’appello (prof. C.) non avesse in realtà aderito alla stima dei consulenti di prime cure – com’è univocamente evincibile dal riportato passo della sentenza – sicchè palesemente difettavano i presupposti dell’errore revocatorio, vertendosi anche qui in ambito valutativo delle risultanze probatorie.
6.- I ricorsi sono conclusivamente respinti. Alla reciproca soccombenza consegue la compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2011